Fatturare al datore di lavoro con Partita IVA: forfettario e 5%
Puoi avere una Partita IVA mentre sei ancora dipendente e fatturare anche al tuo datore di lavoro, ma per usare il regime forfettario devi superare tre verifiche distinte. Nel 2026 vanno controllati il limite di 35.000 euro dei redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente, la prevalenza delle fatture verso il datore o ex datore e, separatamente, i requisiti per l’imposta sostitutiva al 5%.
Queste regole non vanno confuse. Puoi, per esempio, avere accesso inizialmente al forfettario ma perdere il regime dall’anno successivo se l’attività viene svolta prevalentemente verso il datore di lavoro. Oppure puoi restare nel forfettario al 15% ma non avere diritto al 5% perché la nuova attività è una mera prosecuzione del lavoro dipendente precedente.
Si può essere dipendente e avere una Partita IVA?
Sì. Un dipendente privato può in generale svolgere anche un’attività autonoma con Partita IVA, fermo restando il rispetto degli obblighi contrattuali, del dovere di fedeltà e dell’eventuale divieto di concorrenza.
Dal punto di vista fiscale, però, la possibilità di applicare il regime forfettario dipende dalle cause ostative previste dall’articolo 1, comma 57, della legge 190/2014. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.
Primo controllo: limite di 35.000 euro nel 2026
Per applicare il forfettario nel 2026, la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente è stata confermata a 35.000 euro. Se questi redditi superano il limite, opera la causa ostativa prevista dalla lettera d-ter, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato secondo quanto previsto dalla norma.
Non è tecnicamente corretto guardare soltanto alla “RAL” indicata nel contratto: il riferimento fiscale è ai redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevanti ai sensi degli articoli 49 e 50 del TUIR. L’estensione della soglia a 35.000 euro anche per il 2026 è illustrata nel dossier del Senato sulla legge di bilancio 2026.
Se il rapporto di lavoro cessa, la soglia va valutata diversamente
La lettera d-ter prevede che la verifica della soglia sia irrilevante quando il rapporto di lavoro è cessato. Questa regola riguarda però il limite dei redditi da lavoro dipendente: non cancella automaticamente la diversa causa ostativa legata alle fatture verso l’ex datore di lavoro.
Perciò chi lascia il lavoro e subito dopo apre Partita IVA per collaborare con la stessa azienda deve fare due verifiche separate: una sulla soglia dei redditi da dipendente e una sulla prevalenza dei compensi verso l’ex datore.
Secondo controllo: fatture al datore di lavoro attuale
La lettera d-bis esclude dal forfettario chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro oppure con cui sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, nonché nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.
Quindi la norma riguarda anche il datore attuale. Non è necessario aspettare che diventi un “ex datore” perché il rapporto economico sia rilevante.
Cosa significa attività svolta prevalentemente verso il datore
In pratica la prevalenza si verifica quando più del 50% dei ricavi o compensi rilevanti deriva dal datore di lavoro, dall’ex datore compreso nel periodo previsto dalla norma o dai soggetti a esso riconducibili.
Questa pagina non replica il calcolo dettagliato, perché sul sito esiste già l’approfondimento specifico su come calcolare la prevalenza del 50% verso l’ex datore, inclusi i casi 48/52 e 50/50.
Il 50% va verificato sul totale dell’attività
Non basta contare il numero di fatture o di clienti. Conta il peso economico dei compensi riconducibili al datore rispetto al totale dei ricavi o compensi dell’attività autonoma nel periodo rilevante.
Per esempio, avere dieci piccoli clienti e un datore di lavoro che genera da solo la maggior parte dei compensi può comunque determinare la prevalenza. Al contrario, una collaborazione importante ma inferiore alla metà del totale non integra, da sola, questa specifica causa ostativa.
Cosa succede se il datore supera il 50%
La causa ostativa legata alla prevalenza viene verificata sulla base di ciò che accade durante l’anno. Se a consuntivo l’attività risulta svolta prevalentemente verso il datore o ex datore rilevante, il contribuente esce dal regime forfettario dall’anno successivo.
Questo è diverso dal limite dei redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente, che può impedire già l’accesso al regime per l’anno corrente.
Datore attuale ed ex datore non sono due regole separate
La lettera d-bis considera sia i rapporti di lavoro in corso sia quelli intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta. Per questo non basta trasformare formalmente un rapporto da dipendente in collaborazione con Partita IVA per eliminare il problema.
Lo scopo della norma è evitare che il forfettario venga utilizzato prevalentemente per sostituire un rapporto di lavoro dipendente con un rapporto autonomo verso lo stesso soggetto o verso soggetti collegati.
Contano anche società o soggetti riconducibili al datore
La verifica non si limita alla ragione sociale che compare nell’ultima busta paga. La norma include anche soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro.
Se, per esempio, il dipendente lascia la società A e comincia a fatturare prevalentemente alla società B dello stesso gruppo, non è prudente considerare automaticamente il nuovo cliente estraneo alla regola. Va verificato il collegamento concreto tra i soggetti.
Terzo controllo: il 5% è una regola diversa
Superare i controlli per restare nel forfettario non significa automaticamente avere diritto all’imposta sostitutiva del 5%. L’aliquota ridotta per le nuove attività richiede requisiti autonomi.
Uno dei più importanti è che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di un’attività svolta in precedenza come dipendente o autonomo, salvo le eccezioni previste. Il tema è approfondito nella guida sul forfettario al 5% dopo lavoro dipendente.
Se fai lo stesso lavoro per lo stesso datore, il 5% è a rischio
Se eri dipendente come sviluppatore e apri Partita IVA per continuare sostanzialmente lo stesso lavoro per la stessa azienda, la situazione presenta un forte elemento di continuità. Anche se la prevalenza non supera il 50%, il test del 5% resta autonomo e può portare all’applicazione del 15%.
Non bisogna quindi ragionare con la formula “sono sotto il 50%, allora ho diritto anche al 5%”: sono due verifiche differenti.
Se l’attività autonoma è davvero diversa
Una reale discontinuità può cambiare il giudizio sul requisito del 5%. Per esempio, chi lavora come dipendente in un ruolo amministrativo e apre una nuova attività autonoma tecnica non sta necessariamente proseguendo la stessa attività.
Vanno confrontati mansioni, competenze utilizzate, mercato, clienti, modalità operative e organizzazione dell’attività. Il solo cambio di codice ATECO non è sufficiente se nella sostanza il lavoro rimane lo stesso.
Esempio: dipendente e consulente informatico per la stessa azienda
Immaginiamo un dipendente privato che nel 2025 abbia percepito 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente e nel 2026 apra Partita IVA da consulente informatico continuando il rapporto subordinato.
- la soglia 2026 di 35.000 euro, presa isolatamente, non impedisce il forfettario;
- se oltre il 50% dei compensi autonomi 2026 proviene dal datore, la causa ostativa d-bis può produrre l’uscita dal regime dall’anno successivo;
- se l’attività autonoma è la mera prosecuzione delle stesse mansioni, il 5% può non spettare anche se il contribuente resta nel forfettario al 15%.
È quindi possibile che le tre verifiche portino a risultati diversi.
INPS: lavoro dipendente e consulenza informatica
La previdenza dipende dall’inquadramento concreto dell’attività autonoma. Per il caso specifico del consulente informatico con lavoro dipendente esiste già la guida su consulente informatico e lavoro dipendente: tasse, forfettario e INPS.
Qui il punto centrale resta fiscale: la presenza del lavoro dipendente non impedisce in assoluto la Partita IVA, ma impone controlli distinti su soglia reddituale, prevalenza verso il datore e aliquota del 5%.
Errori da evitare
- confondere la soglia di 35.000 euro con il limite del 50% verso il datore;
- pensare che la cessazione del lavoro elimini automaticamente la regola dell’ex datore;
- guardare al numero di fatture invece che al peso economico dei compensi;
- considerare soltanto il datore diretto e ignorare soggetti riconducibili;
- pensare che restare nel forfettario significhi avere automaticamente diritto al 5%;
- usare un codice ATECO diverso per mascherare una prosecuzione sostanziale della stessa attività;
- confondere il superamento del 50% durante l’anno con un’esclusione automatica retroattiva dall’inizio dello stesso anno.
Domande frequenti
Posso fatturare al mio datore di lavoro se sono forfettario?
Sì, ma devi verificare la prevalenza. Se l’attività autonoma è svolta prevalentemente verso il datore o ex datore rilevante, può scattare la causa ostativa prevista dalla lettera d-bis.
Nel 2026 qual è il limite del reddito da dipendente?
Per il 2026 la soglia è 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, con la specifica regola prevista in caso di cessazione del rapporto.
Se fatturo meno del 50% al datore ho automaticamente il 5%?
No. Il 5% richiede requisiti autonomi, compreso il test sulla mera prosecuzione dell’attività precedentemente svolta.
Se supero il 50% durante l’anno perdo subito il forfettario?
La prevalenza viene verificata a consuntivo e, quando integra la causa ostativa, comporta l’uscita dal regime dall’anno successivo.
In sintesi
Fatturare al proprio datore di lavoro con Partita IVA è possibile, ma non basta controllare un solo limite. Nel 2026 devi verificare la soglia di 35.000 euro dei redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente, la prevalenza oltre il 50% verso il datore attuale o gli ex datori dei due periodi d’imposta precedenti e, separatamente, i requisiti per l’aliquota del 5%. Restare sotto il 50% non rende automatico il 5%, e cessare il rapporto di lavoro non elimina automaticamente la regola sulle fatture all’ex datore.
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