Superati 35.000 € da dipendente: quando puoi entrare nel forfettario
Nel 2026, se nell’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro, in linea generale non puoi applicare il regime forfettario. Esiste però un’eccezione decisiva: la verifica della soglia diventa irrilevante quando il rapporto di lavoro è cessato, purché non ricorrano le ulteriori situazioni che fanno tornare rilevante il limite. Perciò superare 35.000 euro non significa sempre essere automaticamente esclusi.
Superati 35.000 euro: risposta rapida
- Rapporto di lavoro ancora in essere: se i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente superano 35.000 euro, la causa ostativa impedisce il forfettario nel 2026.
- Rapporto cessato nell’anno precedente: la soglia può diventare irrilevante, secondo l’eccezione prevista dalla disciplina.
- Nuovo rapporto di lavoro: se dopo la cessazione ne inizi un altro che resta in essere, il limite torna a essere rilevante.
- Pensione: va verificata separatamente perché il reddito di pensione rientra tra quelli rilevanti ai fini della causa ostativa.
- NASpI: fiscalmente sostituisce reddito di lavoro dipendente; tuttavia la sua percezione non equivale, da sola, a mantenere in vita un rapporto di lavoro cessato.
Nel 2026 la soglia è davvero 35.000 euro?
Sì. La legge di bilancio 2025 aveva elevato temporaneamente da 30.000 a 35.000 euro il limite previsto dall’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 190/2014. La disciplina è stata poi estesa anche al 2026. Per applicare il forfettario nel 2026, quindi, si guardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025.
Il riferimento non è il fatturato della futura Partita IVA e nemmeno la RAL contrattuale presa isolatamente: va verificato il reddito fiscalmente rilevante risultante dalla documentazione dell’anno precedente. La guida sul limite di 35.000 euro da lavoro dipendente approfondisce quale anno e quale importo controllare.
Quando il rapporto cessato rende irrilevante la soglia
La causa ostativa contiene una specifica eccezione per il rapporto di lavoro cessato. La logica è evitare di impedire l’accesso al forfettario a chi lascia effettivamente il lavoro dipendente e avvia un’attività autonoma solo perché nell’anno precedente aveva percepito uno stipendio elevato.
Esempio: un dipendente percepisce 42.000 euro nel 2025 e il rapporto termina definitivamente a novembre 2025. Se nel 2026 apre una Partita IVA, la sola circostanza di avere superato 35.000 euro nel 2025 non basta a escluderlo, purché siano rispettati gli altri requisiti del regime e non ricorrano condizioni che rendono nuovamente rilevante la soglia.
Se trovi un nuovo lavoro dipendente cambia tutto
L’eccezione non va letta come un lasciapassare generale. Se nel medesimo periodo il vecchio rapporto cessa ma ne viene avviato un altro, la situazione deve essere nuovamente verificata. La regola serve a tutelare la cessazione effettiva del lavoro dipendente, non a neutralizzare la soglia quando il contribuente continua comunque a produrre reddito tramite un altro rapporto di lavoro.
NASpI e limite di 35.000 euro
La NASpI è fiscalmente un reddito che sostituisce quello da lavoro dipendente: l’INPS chiarisce che le indennità percepite in sostituzione del reddito di lavoro hanno la stessa natura fiscale del reddito sostituito. Questo dato, però, va coordinato con l’eccezione per il rapporto cessato.
Se il lavoratore è stato licenziato, il rapporto è realmente cessato e non è iniziato un nuovo rapporto né è presente una pensione rilevante, non è corretto sommare meccanicamente stipendio e NASpI e concludere che il superamento di 35.000 euro impedisca sempre il forfettario. La verifica va fatta sulla situazione complessiva prevista dalla lettera d-ter), non su una semplice addizione.
Superare 35.000 euro non significa sommare poi il reddito della Partita IVA
La soglia di 35.000 euro è una causa ostativa di accesso o permanenza legata ai redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente. Non è una soglia nella quale si sommano anche i futuri ricavi della Partita IVA. Una volta verificato l’accesso, la Partita IVA forfettaria segue le proprie regole, tra cui il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi.
Se invece il lavoro dipendente continua, devi verificare entrambe le discipline: il limite dei 35.000 euro e le altre cause ostative del forfettario, oltre alle regole previdenziali. Per il quadro completo puoi consultare Partita IVA e lavoro dipendente nel 2026.
Attenzione anche all’ex datore di lavoro
Anche quando la soglia dei 35.000 euro non blocca l’accesso, resta da controllare la diversa causa ostativa relativa all’attività esercitata prevalentemente nei confronti dell’attuale o di precedenti datori di lavoro nei termini previsti dalla legge. Cessare il rapporto, quindi, non autorizza automaticamente a trasformare lo stesso lavoro in una falsa Partita IVA forfettaria.
Checklist prima di aprire la Partita IVA
- Controlla il reddito da lavoro dipendente e assimilato percepito nel 2025.
- Verifica se il rapporto era ancora in essere o è cessato.
- Se è cessato, controlla se hai iniziato un nuovo rapporto di lavoro.
- Verifica l’eventuale presenza di redditi di pensione.
- Se hai percepito NASpI, non fermarti alla somma aritmetica: considera anche l’eccezione per il rapporto cessato.
- Controlla separatamente la causa ostativa relativa all’ex datore di lavoro.
- Verifica infine tutti gli altri requisiti del regime forfettario.
Domande frequenti
Sì. Per il 2026 il limite della causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è stato mantenuto a 35.000 euro. Si guarda, in generale, al reddito percepito nel 2025.
Il superamento non impedisce automaticamente il forfettario se il rapporto di lavoro è cessato. Occorre però verificare eventuali nuovi rapporti, pensione e tutte le altre cause ostative.
La NASpI è fiscalmente un reddito sostitutivo del lavoro dipendente. Tuttavia, se il rapporto di lavoro è cessato, va applicata anche la specifica eccezione prevista per la cessazione: non basta sommare automaticamente stipendio e NASpI.
No. Se dopo la cessazione inizi un nuovo rapporto di lavoro, la causa ostativa deve essere nuovamente verificata. L’eccezione riguarda la cessazione effettiva del rapporto, non un semplice cambio di datore.
No ai fini di questa specifica causa ostativa. I 35.000 euro riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente; la Partita IVA ha poi i propri limiti di ricavi o compensi.
Va controllata una diversa causa ostativa del regime forfettario, relativa alla prevalenza dell’attività verso datori di lavoro attuali o dei periodi precedenti. La cessazione del rapporto non elimina questo controllo.
Fonti ufficiali
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