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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Superamento 100.000 € nel forfettario 2026: fattura, IVA e regime ordinario

Se superi 100.000 euro nel regime forfettario, l’uscita è immediata nello stesso anno. Il punto decisivo, però, non è la semplice emissione di una fattura: conta il momento in cui l’incasso fa oltrepassare la soglia. Se fattura e incasso coincidono, l’intera operazione che provoca lo sforamento deve essere assoggettata a IVA con l’aliquota corretta per quella specifica operazione, che non è necessariamente il 22%.

La disciplina è prevista dall’articolo 1, comma 71, della Legge 190/2014 ed è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 32/E del 5 dicembre 2023. Questa pagina si concentra proprio sul caso pratico più delicato: la fattura o l’incasso che porta oltre 100.000 euro e il passaggio alle regole ordinarie.

Superamento 100.000 euro: cosa succede subito

Ricavi/compensi rilevantiRegime nell’annoEffetto principale
Fino a 85.000 €ForfettarioContinui ad applicare le regole del regime
Oltre 85.000 € ma non oltre 100.000 €Forfettario fino a fine annoUscita dall’anno successivo
Oltre 100.000 €Uscita nello stesso annoIVA dall’operazione dello sforamento e reddito determinato con regole ordinarie per l’intero anno

Le soglie di 85.000 e 100.000 euro hanno quindi effetti molto diversi. Per una panoramica completa puoi consultare la guida sui limiti del regime forfettario.

Conta la fattura o conta l’incasso?

Per la fuoriuscita immediata oltre 100.000 euro, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate individua nell’incasso del corrispettivo il momento determinante. Perciò una fattura emessa oggi che porterà il totale teorico oltre 100.000 euro non fa scattare da sola l’uscita se il relativo corrispettivo sarà incassato più avanti.

Questo è un punto importante perché “fatturato”, “fatture emesse” e “ricavi o compensi percepiti” non sono sempre la stessa cosa. Quando ti avvicini alla soglia devi quindi controllare non soltanto i documenti emessi, ma soprattutto gli importi che hanno effettivamente determinato il superamento secondo le regole applicabili al tuo caso.

Come compilare la fattura che fa superare 100.000 euro

Se emetti la fattura contestualmente all’incasso e quell’incasso porta, per esempio, il totale da 90.000 a 110.000 euro, l’IVA si applica sull’intero corrispettivo di 20.000 euro. Non puoi dividere artificialmente la stessa operazione in una parte senza IVA fino a 100.000 euro e una parte con IVA soltanto sull’eccedenza.

L’aliquota da applicare è quella propria dell’operazione. Quindi non è corretto affermare automaticamente che la fattura debba essere al 22%: possono esistere aliquote diverse, operazioni esenti, non imponibili o soggette a regole particolari.

Da quel momento dovrai inoltre abbandonare le impostazioni tipiche della fattura in regime forfettario per le operazioni che ricadono nel regime IVA ordinario.

Se la fattura era già stata emessa senza IVA

Può accadere che la fattura sia stata emessa quando eri ancora correttamente nel forfettario e che l’incasso arrivi successivamente, facendo superare i 100.000 euro. In questo caso l’operazione che genera lo sforamento deve essere assoggettata a IVA e il documento già emesso va corretto secondo le modalità previste dalla disciplina IVA, normalmente mediante una nota di variazione in aumento trasmessa allo SdI.

Le altre fatture emesse legittimamente prima dello sforamento non diventano tutte retroattivamente imponibili IVA solo perché vengono incassate dopo. La Circolare 32/E distingue l’operazione che provoca la fuoriuscita dalle operazioni precedenti già correttamente fatturate in forfettario.

Quali operazioni diventano soggette a IVA

  • l’operazione il cui incasso determina il superamento dei 100.000 euro;
  • le operazioni effettuate ma non ancora fatturate al momento dello sforamento, quando ricadono nelle regole IVA ordinarie;
  • le operazioni effettuate successivamente all’uscita dal forfettario.

Da quel momento iniziano anche gli adempimenti IVA ordinari: registrazione delle operazioni rilevanti, liquidazioni periodiche, eventuali LIPE e dichiarazione IVA annuale secondo le regole applicabili al contribuente.

Cosa succede alle imposte sul reddito

La differenza rispetto all’IVA è fondamentale. Ai fini delle imposte dirette, superare 100.000 euro fa cessare il forfettario per l’intero periodo d’imposta: il reddito dell’anno viene quindi determinato con le modalità ordinarie, non applicando più il coefficiente di redditività e l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

Diventano rilevanti i ricavi o compensi e i costi documentati secondo le regole ordinarie della tua categoria reddituale; sul reddito così determinato si applicano IRPEF e addizionali. Per questo lo sforamento oltre 100.000 euro può avere un impatto molto più ampio della sola IVA applicata alle operazioni successive.

“Regime ordinario” e “contabilità semplificata” non sono la stessa cosa

Nel linguaggio comune si dice spesso “passo al semplificato”, ma è una scorciatoia. Il superamento dei 100.000 euro fa cessare il regime fiscale forfettario e ti porta alla determinazione ordinaria di IVA e reddito. La contabilità semplificata, invece, è un sistema contabile che può essere applicabile a determinate imprese individuali se ne ricorrono i requisiti.

Un professionista e un’impresa individuale non gestiscono necessariamente il passaggio nello stesso modo. Per questo, quando si verifica lo sforamento, bisogna inquadrare correttamente natura dell’attività, regime contabile e adempimenti. Se vuoi capire le differenze economiche tra i due sistemi puoi leggere il confronto tra regime forfettario e ordinario.

Posso recuperare l’IVA sugli acquisti fatti prima dello sforamento?

Non puoi semplicemente “scaricare” tutta l’IVA delle vecchie fatture di acquisto. Il passaggio dal forfettario all’ordinario può però consentire una rettifica della detrazione IVA nei casi previsti dall’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972, per esempio per beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e, con regole specifiche, per beni ammortizzabili.

La disciplina è contenuta nell’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972. La rettifica va calcolata in base alla natura del bene e al momento del cambio di regime: non è quindi una detrazione automatica di tutte le spese dell’anno.

Devo comunicare il passaggio al cliente o all’Agenzia delle Entrate?

Non esiste una comunicazione preventiva al cliente che “attiva” l’uscita dal forfettario: l’effetto deriva direttamente dal superamento della soglia. Tuttavia, avvisare il cliente prima dell’incasso è spesso opportuno, soprattutto se il prezzo concordato non specificava come gestire l’IVA in caso di cambio di regime.

Allo stesso modo, la fuoriuscita non dipende da una domanda da presentare all’Agenzia delle Entrate. Devi però adottare immediatamente un comportamento fiscale coerente con il nuovo regime e adempiere agli obblighi IVA, contabili e dichiarativi che ne conseguono.

Esempio pratico: da 92.000 a 107.000 euro

Hai incassato 92.000 euro e devi ricevere altri 15.000 euro per una prestazione imponibile IVA ordinariamente al 22%. Se fattura e pagamento avvengono nello stesso momento, l’incasso porta il totale a 107.000 euro: la fattura che provoca lo sforamento deve esporre l’IVA sull’intero imponibile di 15.000 euro, quindi 3.300 euro di IVA, e non soltanto sui 7.000 euro eccedenti i 100.000.

Ai fini del reddito, invece, non avrai una parte dell’anno tassata forfettariamente e una parte ordinariamente: il reddito dell’intero anno sarà determinato con le regole ordinarie.

Errori da evitare quando sei vicino a 100.000 euro

  • guardare solo le fatture emesse e non il momento rilevante dell’incasso;
  • applicare automaticamente il 22% senza verificare l’aliquota IVA effettiva dell’operazione;
  • applicare IVA soltanto alla parte che eccede 100.000 euro;
  • ritenere che tutte le fatture precedenti diventino retroattivamente soggette a IVA;
  • continuare a calcolare il reddito dell’anno con il coefficiente di redditività;
  • confondere regime fiscale ordinario e contabilità semplificata;
  • pensare di poter detrarre automaticamente tutta l’IVA sugli acquisti precedenti.

Domande frequenti

Se emetto una fattura che mi porta oltre 100.000 euro ma non la incasso, esco subito dal forfettario?

Non necessariamente. Per la fuoriuscita immediata il momento decisivo, secondo la Circolare 32/E/2023, è l’incasso che determina il superamento della soglia. Se la fattura viene incassata più avanti, gli effetti IVA scattano al verificarsi dell’incasso rilevante.

L’IVA si applica solo alla parte che supera 100.000 euro?

No. Se l’operazione che viene incassata porta oltre 100.000 euro, l’IVA si applica all’intero corrispettivo dell’operazione, non soltanto alla quota eccedente la soglia.

Se supero 100.000 euro a novembre, pago l’IRPEF ordinaria solo da novembre?

No. Il regime forfettario cessa per l’intero periodo d’imposta e il reddito dell’anno viene determinato secondo le regole ordinarie. L’IVA, invece, decorre dall’operazione il cui incasso determina lo sforamento e dalle operazioni rilevanti successive.

Devo applicare sempre IVA al 22% sulla fattura dello sforamento?

No. Devi applicare il trattamento IVA previsto per quella specifica cessione o prestazione. Il 22% è l’aliquota ordinaria, ma non vale automaticamente per ogni operazione.

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