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Fisioterapista in regime forfettario: quali spese si possono detrarre

Fisioterapista in regime forfettario al lavoro con fatture e calcolatrice

Un fisioterapista in regime forfettario può scaricare l’affitto dello studio, il lettino, le apparecchiature, l’automobile, i corsi ECM o il software gestionale?

La risposta è, in generale, no. Nel regime forfettario le spese sostenute per l’attività non vengono dedotte una per una dal reddito. Al loro posto, il Fisco riconosce automaticamente una quota forfettaria di costi attraverso il coefficiente di redditività del 78%.

Questo significa che il 78% dei compensi incassati viene considerato reddito professionale, mentre il restante 22% viene escluso automaticamente dal calcolo, indipendentemente dalle spese realmente sostenute.

L’unica voce che, in linea generale, può essere sottratta dal reddito così determinato è rappresentata dai contributi previdenziali obbligatori versati.

In questa guida vediamo quali sono le spese detraibili per il fisioterapista in regime forfettario, quali costi non si possono scaricare, come funziona il coefficiente del 78% e quando può essere conveniente valutare un regime fiscale diverso.

In breve: cosa può scaricare il fisioterapista forfettario?

Il fisioterapista in regime forfettario non può scaricare separatamente l’affitto dello studio, il lettino, le apparecchiature, l’automobile, i corsi ECM o il commercialista. Questi costi sono riconosciuti forfettariamente attraverso il coefficiente di redditività del 78%, che esclude automaticamente dalla tassazione il 22% dei compensi incassati. Dal reddito così calcolato possono invece essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori versati.

Spese detraibili o spese deducibili: qual è la differenza?

Nel linguaggio comune si utilizza spesso l’espressione “scaricare una spesa”, ma dal punto di vista fiscale bisogna distinguere tra deduzione e detrazione.

Una spesa deducibile viene sottratta dal reddito sul quale si calcolano le imposte. Una spesa detraibile, invece, riduce direttamente l’imposta da pagare.

L’affitto dello studio, le attrezzature, i materiali sanitari, il commercialista e gli altri costi collegati all’attività sarebbero normalmente considerati costi professionali deducibili in un regime analitico.

Nel regime forfettario, però, questi costi non vengono sottratti singolarmente. Il reddito viene determinato applicando una percentuale prestabilita ai compensi percepiti, senza considerare l’importo effettivo delle spese sostenute.

Principali spese professionali di un fisioterapista in regime forfettario

Quali spese non può scaricare il fisioterapista forfettario

Le principali spese sostenute durante l’attività non riducono direttamente il reddito imponibile. Quindi non si possono scaricare spese per:

  • Affitto dello studio e utenze e spese condominiali
  • Lettino e attrezzature
  • Apparecchiature elettromedicali
  • Materiali sanitari e di consumo
  • Automobile e leasing, carburante e manutenzione
  • Assicurazione RC professionale
  • Corsi di formazione ed ECM
  • Computer, telefono e tablet, software
  • Commissioni bancarie e POS
  • Commercialista
  • Quota di iscrizione all’Ordine

Queste spese possono essere necessarie per svolgere l’attività, ma nel regime forfettario sono già considerate, in via presuntiva, all’interno della quota del 22%.

Inoltre, il contribuente forfettario non addebita normalmente l’IVA ai propri clienti e non può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti. L’IVA eventualmente applicata dal fornitore diventa quindi parte del costo sostenuto.

Come funziona il coefficiente di redditività del fisioterapista

Con la classificazione ATECO 2025, adottata operativamente dal 1° aprile 2025, l’attività del fisioterapista è identificata dal codice:

86.95.00 – Attività di fisioterapia

Il precedente codice utilizzato era 86.90.21 – Fisioterapia. L’aggiornamento della classificazione non ha modificato il coefficiente di redditività applicabile all’attività, che resta pari al 78%.

 Il reddito professionale iniziale si calcola con questa formula:

Compensi incassati × 78% = reddito forfettario

Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta automaticamente dal regime.

Non si tratta di un rimborso, di un credito d’imposta o di una somma materialmente ricevuta. È semplicemente una parte dei compensi che non viene considerata reddito imponibile.

Esempio con 30.000 euro di compensi

Supponiamo che un fisioterapista abbia incassato durante l’anno compensi pari a 30.000 euro. Il calcolo iniziale sarà:

30.000 euro × 78% = 23.400 euro

Pertanto:

  • 23.400 euro costituiscono il reddito forfettario iniziale;
  • 6.600 euro rappresentano la quota forfettaria di costi riconosciuta, pari al 22%.

Il sistema riconosce questi 6.600 euro indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute.

Se il fisioterapista avesse speso soltanto 3.000 euro, continuerebbe a beneficiare di una riduzione forfettaria di 6.600 euro. Se, invece, avesse sostenuto costi per 10.000 euro, la parte eccedente i 6.600 euro non potrebbe essere dedotta. 

Cosa succede se hai spese reali molto alte

Qui sta la vera particolarità del regime:

  1. Spese reali inferiori al 22%: se i tuoi costi (affitto studio, lettino, materiali, software gestionale) sono contenuti, il regime forfettario può risultare conveniente: lo Stato ti riconosce comunque una deduzione del 22%, anche se hai speso meno.
  2. Spese reali superiori al 22%: se hai costi di gestione elevati (ad esempio un affitto in centro città molto caro o macchinari in leasing), quella parte eccedente non è deducibile in alcun modo. In questo caso il regime forfettario potrebbe non essere la soluzione più conveniente, ed è utile confrontarlo con il regime ordinario.

Approfondiamo meglio alcuni concetti.

L’affitto dello studio si può detrarre?

No. Il canone pagato per uno studio professionale, una stanza all’interno di un centro medico o uno spazio in coworking non viene dedotto separatamente dal reddito forfettario.

La stessa regola vale per:

  • spese condominiali;
  • energia elettrica;
  • riscaldamento;
  • pulizia dei locali;
  • connessione internet;
  • eventuali costi di segreteria.

L’affitto può essere uno dei costi più rilevanti per un fisioterapista. Quando il canone è particolarmente elevato, è opportuno confrontare il regime forfettario con un regime che consenta la deduzione analitica delle spese.

Lettino, macchinari e attrezzature si possono scaricare?

Anche l’acquisto di un lettino professionale, di apparecchiature riabilitative o di strumenti elettromedicali non riduce direttamente il reddito imponibile del fisioterapista forfettario.

Non rileva che il bene venga utilizzato esclusivamente per l’attività professionale: il costo resta compreso nella percentuale forfettaria del 22%.

Nel regime forfettario non vengono quindi calcolate quote annuali di ammortamento per:

  • lettini professionali;
  • apparecchi per tecarterapia;
  • laser terapeutici;
  • elettrostimolatori;
  • strumenti diagnostici;
  • arredi dello studio;
  • computer e dispositivi elettronici.

Automobile, carburante e trasferte sono deducibili?

No. Il fisioterapista in regime forfettario non può dedurre analiticamente i costi dell’automobile, anche quando la utilizza per raggiungere i pazienti a domicilio.

Non si scaricano singolarmente:

  • acquisto dell’automobile;
  • leasing o noleggio;
  • carburante;
  • assicurazione;
  • bollo;
  • manutenzione;
  • pedaggi e parcheggi;
  • spese di viaggio e trasferte.

Anche questi costi vengono considerati inclusi nella quota forfettaria del 22%.

I corsi ECM e la formazione professionale sono deducibili?

No. I costi sostenuti per i corsi ECM, i congressi, i seminari e l’aggiornamento professionale non vengono dedotti separatamente.

La regola si applica anche quando la formazione è obbligatoria o strettamente collegata all’attività svolta.

Devono comunque essere conservate le fatture e le ricevute, sia per documentare il pagamento sia per eventuali verifiche relative all’assolvimento degli obblighi formativi.

Contributi previdenziali: l’unico costo professionale deducibile

Dal reddito determinato applicando il coefficiente del 78% possono essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati durante l’anno.

Il fisioterapista libero professionista, in assenza di un’altra copertura previdenziale obbligatoria, è normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS, poiché per la categoria non è prevista una cassa previdenziale autonoma. 

Nel 2026 l’aliquota contributiva complessiva prevista per i professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie è pari al 26,07%. L’aliquota può essere diversa per pensionati o professionisti già coperti da un’altra forma previdenziale obbligatoria.

Questi contributi si sottraggono dal reddito calcolato dopo l’applicazione del coefficiente di redditività. La formula corretta è:

(Compensi incassati × 78%) − contributi previdenziali obbligatori versati = reddito imponibile

Esempio completo con contributi e imposta

Riprendiamo l’esempio di un fisioterapista che ha incassato 30.000 euro.

Calcolo del reddito forfettario

30.000 euro × 78% = 23.400 euro

Calcolo indicativo dei contributi INPS con l’aliquota del 26,07%:

23.400 euro × 26,07% = 6.100,38 euro

Calcolo del reddito imponibile

23.400 euro − 6.100,38 euro = 17.299,62 euro

Imposta sostitutiva al 15%

17.299,62 euro × 15% = 2.594,94 euro

Imposta sostitutiva al 5%

17.299,62 euro × 5% = 864,98 euro

L’esempio è semplificato e non considera eventuali altri redditi, coperture previdenziali, crediti d’imposta, acconti o situazioni personali. Per situazioni reali ti suggeriamo di contattarci o di rivolgerti al tuo commercialista. 

Bisogna conservare le fatture di acquisto?

Sì. Il fatto che una spesa non sia deducibile analiticamente non significa che la relativa documentazione possa essere eliminata.

Il contribuente forfettario deve conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali secondo i termini previsti dalla normativa fiscale. La documentazione può inoltre servire per:

  • garanzie e assistenza sui prodotti
  • dimostrare la proprietà delle attrezzature
  • richieste di rimborso assicurativo
  • controlli fiscali
  • ricostruire i costi reali dell’attività
  • valutare la convenienza del regime forfettario
  • predisporre un eventuale passaggio al regime ordinario

Sintesi per il fisioterapista forfettario

VoceDettaglio
Codice ATECO86.95.00
Vecchio codice ATECO86.90.21
Coefficiente di redditività78%
Spese forfettarie riconosciute22% dei compensi
Costi professionali ordinari deducibili analiticamenteNessuno
IVA sugli acquistiNon detraibile
Unico costo deducibileContributi previdenziali versati
Gestione previdenzialeGestione Separata INPS

Quando conviene il regime forfettario al fisioterapista?

In linea generale, il regime forfettario tende a essere più favorevole quando:

  • le spese reali sono contenute
  • non si sostiene un affitto elevato
  • non sono necessari investimenti frequenti
  • l’attività viene svolta prevalentemente presso strutture di terzi o a domicilio
  • non si hanno dipendenti o collaboratori costosi
  • si può beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5%

È invece opportuno effettuare un confronto più approfondito quando:

  • le spese superano stabilmente il 22% dei compensi
  • si devono acquistare macchinari costosi
  • il canone dello studio è elevato
  • l’attività richiede molti materiali
  • sono previsti importanti investimenti professionali

Hai dubbi sulla convenienza del tuo regime attuale rispetto alle spese che sostieni ogni mese? È un confronto che vale la pena fare con un commercialista prima di superare soglie di spesa che renderebbero il regime ordinario più vantaggioso.

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Domande frequenti sulle spese del fisioterapista in regime forfettario

❓ Posso dedurre l’affitto dello studio se sono in regime forfettario?
No. Nel regime forfettario i costi professionali ordinari non sono deducibili analiticamente, compreso l’affitto dello studio. Queste spese sono considerate forfettariamente nella quota del 22% dei compensi incassati.
❓ Il coefficiente di redditività del 78% cambia se ho pochi clienti e molte spese?
No. Il coefficiente di redditività è fisso e dipende dall’attività esercitata e dal relativo codice ATECO, non dall’ammontare delle spese realmente sostenute. Se i costi effettivi superano stabilmente il 22% dei compensi incassati, può essere utile confrontare il regime forfettario con il regime ordinario.
❓ I corsi di aggiornamento professionale sono deducibili nel regime forfettario?
No. Anche i corsi ECM e le altre spese di formazione professionale non vengono dedotti analiticamente, perché sono considerati compresi nella quota forfettaria di costi pari al 22%.
❓ Quali contributi previdenziali posso dedurre come fisioterapista forfettario?
Il fisioterapista forfettario può dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati alla Gestione Separata INPS dal reddito determinato applicando il coefficiente di redditività del 78%.

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