Sospensione del registratore telematico
Dal 1°Luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate con il Provv. 18/01/2023 ha introdotto la nuova Versione 11 delle specifiche tecniche RT e ha reso obbligatoria la sospensione del registratore telematico con il cambio di stato in modalità FUORI SERVIZIO se questo non viene utilizzato per un periodo superiore a 12 giorni o se l’esercente non è in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori.
“Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.
In definitiva la sospensione del registratore di cassa deve essere applicata per:
- Chiusura stagionale
- Ferie
- Chiusura per eventi eccezionali come ristrutturazione
- Qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione non causata da malfunzionamenti tecnici.
È sufficiente comunicare al sistema l’inizio dell’inattività impostando il registratore telematico in modalità “fuori servizio” con il codice 608. Il registratore tornerà poi “in servizio” alla prima trasmissione utile effettuata. La comunicazione di interruzione si può effettuare tramite il cassetto fiscale ma anche tramite il registratore stesso in questo modo:
- Digitare “4 -> CHIAVE -> 9900 -> TOTALE”
- Con il tasto “SUBTOTALE” scorrere le opzioni fino al menù “FUORI SERVIZIO” e confermare con “TOTALE”
- Impostare “608” come “CODICE DETTAGLIO” e confermare con “TOTALE”
Questo obbligo deve essere rispettato nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dal 1°luglio 2023 mentre per i modelli già approvati tale obbligo sia ha solo nel caso di presentazioni di istanza di variante successiva al 30 Giugno 2023.
Lotteria scontrini
Con tale provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha voluto approvare le specifiche tecniche per l’adeguamento dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al fine di consentire la partecipazione alla nuova lotteria istantanea. Per poter partecipare alla lotteria istantanea il registratore telematico o il server deve produrre e riportare sul documento un QRcode i cui requisiti sono definiti dalle nuove Specifiche Tecniche.
“tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore ad 1 euro e pagati interamente in modalità elettronica devono riportare un codice bidimensionale comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla partecipazione [alla lotteria]”.
Tale codice viene memorizzato nella memoria del dispositivo insieme al documento commerciale cui si riferisce. La produzione ed esposizione del codice bidimensionale non è possibile per i documenti commerciali sui quali l’acquirente richiede l’indicazione del proprio codice fiscale.
La lotteria istantanea non sostituisce la lotteria differita (con estrazioni periodiche) ma si aggiunge ad essa. Resta quindi possibile che sul documento debba essere indicato il codice lotteria comunicato dall’acquirente al momento dell’acquisto per poter partecipare alla lotteria differita.
Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi al fine di consentire la partecipazione alla lotteria “istantanea” dovranno essere effettuati entro il 2 Ottobre 2023.
A fronte del costo di aggiornamento è riconosciuto ai commercianti al minuto e ai soggetti ad essi assimilati, obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta con un massimo di 50 euro utilizzabile in compensazione in F24.
Per usufruire del credito di imposta, l’impresa è obbligata a pagare con modalità “tracciabile”: assegni bancari e postali, circolari e non, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale o altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in c/c.
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