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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Avvocato: conviene il regime forfettario o ordinario nel 2026?

Per un avvocato, stabilire se conviene il regime forfettario oppure il regime ordinario richiede un confronto tra compensi, costi effettivi, contributi Cassa Forense e situazione fiscale complessiva. Non esiste un regime sempre più conveniente: il risultato cambia in base ai numeri del singolo professionista.

Il forfettario può essere particolarmente interessante quando i costi professionali reali sono contenuti e si rispettano i requisiti di accesso. L’ordinario può invece risultare più adatto quando le spese effettive sono elevate oppure quando detrazioni e deduzioni personali hanno un peso rilevante.

Come confrontare forfettario e ordinario per un avvocato

Il confronto va fatto sul reddito imponibile e non soltanto sull’aliquota nominale. Nel regime forfettario il reddito professionale viene determinato applicando ai compensi il coefficiente di redditività del 78%: il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo forfettario, indipendentemente dalle spese realmente sostenute.

Nel regime ordinario, invece, il reddito deriva dalla differenza tra compensi e costi fiscalmente deducibili secondo le regole previste per il lavoro autonomo. Per questo un avvocato con studio, collaboratori, software, assicurazioni, trasferte e altri costi importanti deve confrontare tali spese effettive con il 22% implicitamente riconosciuto dal forfettario.

Il coefficiente di redditività del 78%

Con un coefficiente del 78%, ogni 100 euro di compensi concorrono per 78 euro alla formazione del reddito forfettario prima della deduzione dei contributi previdenziali ammessi. Questo non significa che l’avvocato possa dedurre realmente il 22% delle spese: è un meccanismo di determinazione forfettaria del reddito.

Se i costi professionali reali sono molto inferiori al 22% dei compensi, il metodo forfettario può risultare fiscalmente favorevole. Se invece i costi effettivi sono nettamente superiori, il vantaggio deve essere verificato con maggiore attenzione.

Imposta sostitutiva del 15% e aliquota del 5%

Nel regime forfettario il reddito imponibile è assoggettato a un’imposta sostitutiva generalmente pari al 15%. In presenza dei requisiti previsti per le nuove attività può essere applicata l’aliquota del 5% per i primi cinque periodi d’imposta.

Il 5% non va però considerato automatico. Per un avvocato che prosegue un’attività professionale già esercitata in precedenza, anche in forma associata, occorre verificare con particolare attenzione i requisiti richiesti dalla normativa.

Cassa Forense resta centrale nel confronto

La scelta del regime fiscale non elimina gli obblighi verso Cassa Forense. I contributi previdenziali incidono sul risultato economico complessivo e devono quindi essere inseriti nel confronto tra forfettario e ordinario.

Per approfondire il trattamento dei contributi puoi consultare la guida sui contributi Cassa Forense deducibili.

Detrazioni personali: perché possono cambiare il risultato

Un elemento spesso trascurato è il rapporto tra imposta sostitutiva e detrazioni IRPEF. Spese sanitarie, interessi sul mutuo, ristrutturazioni e altre detrazioni non riducono direttamente l’imposta sostitutiva del forfettario.

Se il contribuente possiede anche altri redditi soggetti a IRPEF, alcune detrazioni possono comunque trovare capienza su quelle imposte. Per questo la convenienza va valutata sulla posizione fiscale complessiva e non isolando soltanto il reddito professionale.

Clienti imprese: IVA e ritenuta d’acconto

Per un avvocato che lavora soprattutto con imprese è utile considerare anche il modo in cui cambia la fatturazione. Nel forfettario le prestazioni che rientrano nel regime sono fatturate senza addebito dell’IVA e senza applicazione della ritenuta d’acconto.

La ritenuta non è un costo definitivo, ma un acconto sulle imposte. La sua assenza migliora il flusso di cassa durante l’anno, ma non va confusa con un risparmio fiscale automatico. Per gli aspetti pratici consulta la guida sulla fattura dell’avvocato in regime forfettario.

Esempio di confronto

Consideriamo due avvocati con lo stesso ammontare di compensi. Il primo sostiene costi professionali molto bassi; il secondo ha invece un ufficio costoso, collaboratori e numerose spese di attività. Nel forfettario entrambi determinano il reddito con il medesimo coefficiente del 78%, mentre nell’ordinario il peso dei costi effettivamente deducibili può produrre risultati molto diversi.

Questo esempio mostra perché non è sufficiente confrontare il 15% del forfettario con le aliquote IRPEF: devono essere considerati reddito imponibile, contributi previdenziali, addizionali, costi deducibili e detrazioni utilizzabili.

Quando il forfettario può essere più interessante

  • i costi professionali effettivi sono contenuti rispetto ai compensi;
  • si rispettano tutti i requisiti del regime;
  • non sono presenti cause ostative;
  • le detrazioni personali non incidono in misura determinante sul risultato complessivo;
  • la semplificazione amministrativa ha un valore concreto per il professionista.

Quando l’ordinario merita un confronto più approfondito

  • i costi professionali effettivi sono elevati;
  • sono presenti investimenti e spese deducibili rilevanti;
  • le detrazioni IRPEF hanno un peso significativo;
  • la situazione reddituale complessiva rende necessario valutare insieme redditi professionali e altri redditi.

Prima di scegliere: cosa calcolare

  • compensi annui prevedibili;
  • costi professionali reali;
  • reddito determinato con coefficiente del 78%;
  • contributi Cassa Forense;
  • imposta sostitutiva applicabile;
  • IRPEF e addizionali nell’ipotesi ordinaria;
  • detrazioni e deduzioni personali utilizzabili;
  • eventuali altri redditi.

Per requisiti, tassazione, Cassa Forense e Modello 5 consulta la guida completa sull’avvocato in regime forfettario. Se devi ancora iniziare l’attività trovi invece procedura e codice ATECO nella guida sulla Partita IVA dell’avvocato.

Fonti ufficiali

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