Dimissioni e forfettario: posso aprire subito la Partita IVA?
Se il rapporto di lavoro dipendente termina durante l’anno, puoi aprire subito la Partita IVA, ma questo non significa automaticamente poter usare il regime forfettario nello stesso anno. Per il 2026 la soglia dei redditi da lavoro dipendente e assimilati è 35.000 euro e, in linea generale, si guarda al reddito percepito nel 2025. La cessazione avvenuta nel 2026 non cancella retroattivamente un eventuale superamento della soglia del 2025.
Se invece nel 2025 eri già sotto 35.000 euro, la specifica causa ostativa legata al reddito da lavoro dipendente non ti impedisce di applicare il forfettario nel 2026: puoi quindi aprire la Partita IVA anche subito dopo le dimissioni o la cessazione, sempre che siano rispettati gli altri requisiti. Il vecchio riferimento a 30.000 euro non è quello da usare per il 2026.
Cessazione del lavoro e forfettario: quale anno devi guardare
La regola fondamentale è temporale. La legge 190/2014 esclude dal forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre la soglia prevista. La stessa disposizione stabilisce che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Per applicare il regime nel 2026 devi quindi partire dalla situazione del 2025. La soglia valida per il 2026 è stata elevata a 35.000 euro. Se nel 2025 eri sotto questa cifra, la causa ostativa non opera per il 2026, anche se nel 2026 il rapporto di lavoro prosegue per qualche mese prima della cessazione.
Se invece nel 2025 avevi superato 35.000 euro e il rapporto cessa soltanto nel 2026, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate quella cessazione non rende automaticamente irrilevante la soglia già per il 2026. Il forfettario andrà eventualmente valutato dal periodo successivo, nel rispetto delle regole che saranno vigenti.
Per il quadro generale puoi leggere anche la guida RF sul limite di 35.000 euro da lavoro dipendente.
Se lasci il lavoro prima di arrivare a 35.000 euro nel 2026
Questa è la situazione più vicina alla domanda originaria. Immagina di essere dipendente da gennaio a giugno 2026 e di percepire, fino alla cessazione, 18.000 euro. Dopo le dimissioni vuoi aprire la Partita IVA e iniziare a lavorare come autonomo.
Il fatto che nel 2026 tu abbia percepito soltanto 18.000 euro non è il dato che decide l’accesso al forfettario 2026: il controllo principale riguarda il reddito da lavoro dipendente del 2025. Se nel 2025 eri sotto 35.000 euro, questa specifica causa ostativa è già rispettata. Puoi quindi aprire la Partita IVA e applicare il forfettario nel 2026, salvo altri impedimenti.
Se invece nel 2025 avevi 40.000 euro di reddito da dipendente e lasci il lavoro a giugno 2026 dopo aver percepito soltanto 18.000 euro nel nuovo anno, il fatto di non aver raggiunto 35.000 euro nel 2026 non neutralizza automaticamente il superamento del 2025 per l’accesso al regime nel 2026.
Quando la cessazione rende irrilevante la soglia
Il testo della legge stabilisce che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. La prassi dell’Agenzia, però, collega questa eccezione alla cessazione intervenuta nell’anno precedente a quello in cui vuoi applicare il forfettario.
Per esempio, se vuoi applicare il forfettario nel 2026 e nel 2025 hai percepito più di 35.000 euro da lavoro dipendente, l’eccezione è utilizzabile quando il rapporto rilevante risulta cessato entro il 2025, fermo restando il controllo di eventuali altri redditi di lavoro dipendente o assimilati.
La norma vigente è consultabile su Normattiva – legge 190/2014, dove la lettera d-ter) richiama i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente e l’irrilevanza della soglia in caso di cessazione del rapporto.
Aprire subito la Partita IVA dopo le dimissioni è possibile
Dal punto di vista dell’apertura della Partita IVA, non esiste un obbligo generale di attendere l’anno successivo dopo le dimissioni. Puoi iniziare un’attività autonoma subito dopo la cessazione, se l’attività è effettivamente autonoma e hai completato gli adempimenti necessari.
Il punto fiscale è diverso: devi verificare quale regime puoi applicare. Se i requisiti del forfettario sono rispettati, puoi aprire direttamente in forfettario. Se invece una causa ostativa è già presente per il 2026, puoi aprire comunque la Partita IVA ma dovrai utilizzare il regime fiscale corretto per quell’anno.
Quindi “posso aprire la Partita IVA?” e “posso usare il forfettario?” sono due domande distinte. La prima riguarda l’avvio dell’attività; la seconda dipende dai requisiti fiscali.
Attenzione se fatturi al tuo ex datore di lavoro
Anche quando la soglia da lavoro dipendente non è un problema, resta una seconda causa ostativa da verificare: la prevalenza verso il datore di lavoro attuale o verso un ex datore dei due periodi d’imposta precedenti.
Se dopo le dimissioni apri la Partita IVA e inizi a fatturare soprattutto alla stessa azienda per cui eri dipendente, la situazione va monitorata separatamente. La regola guarda alla prevalenza dei ricavi o compensi verso il datore o ex datore rilevante e verso soggetti a esso riconducibili.
Questo controllo non va confuso con la soglia dei 35.000 euro. Puoi essere sotto 35.000 euro e avere comunque un problema di prevalenza verso l’ex datore; oppure puoi non fatturare affatto all’ex datore ma essere escluso per il superamento della soglia reddituale dell’anno precedente.
Per questo caso specifico puoi approfondire la guida RF su forfettario dopo lavoro dipendente ed ex datore.
E il 5% startup dopo il lavoro dipendente?
Il fatto di lasciare un lavoro dipendente e aprire una nuova Partita IVA non garantisce automaticamente l’aliquota al 5%. Il 5% richiede che la nuova attività rispetti le condizioni previste per una vera nuova iniziativa.
In particolare va verificato se l’attività autonoma costituisce una mera prosecuzione del precedente lavoro dipendente. Se svolgi sostanzialmente lo stesso lavoro, per lo stesso soggetto e con modalità molto simili, il requisito del 5% può essere problematico anche quando il regime forfettario al 15% rimane accessibile.
Anche qui bisogna quindi separare due domande: accesso al forfettario e aliquota applicabile. Essere ammessi al regime non significa necessariamente avere diritto al 5%.
Tre esempi pratici
Caso A — reddito 2025 di 28.000 euro, dimissioni a maggio 2026. La soglia 2026 è rispettata perché nel 2025 il reddito da dipendente era sotto 35.000 euro. Puoi aprire la Partita IVA dopo le dimissioni e valutare il forfettario già nel 2026, verificando gli altri requisiti.
Caso B — reddito 2025 di 42.000 euro, dimissioni a maggio 2026. La cessazione avviene nel 2026, quindi non rende automaticamente irrilevante il superamento 2025 per applicare il forfettario nel 2026. Puoi aprire la Partita IVA, ma il regime fiscale va determinato tenendo conto della causa ostativa.
Caso C — reddito 2025 di 42.000 euro, rapporto cessato il 31 dicembre 2025. In questo scenario l’eccezione legata alla cessazione può rendere irrilevante la soglia, fermo restando il controllo di eventuali altri rapporti, pensioni o redditi assimilati e delle altre cause ostative.
Checklist prima di aprire dopo la cessazione
- Controlla il reddito da lavoro dipendente e assimilato dell’anno precedente.
- Per il 2026 usa la soglia di 35.000 euro, non il vecchio limite di 30.000.
- Verifica la data effettiva di cessazione del rapporto.
- Non confondere il reddito percepito nell’anno corrente con quello usato per il controllo del regime.
- Verifica se fatturerai prevalentemente all’ex datore.
- Controlla separatamente i requisiti per il 5% startup.
- Esamina anche ricavi della nuova attività, partecipazioni societarie e altri requisiti del forfettario.
In sintesi: puoi aprire la Partita IVA subito dopo la cessazione del lavoro dipendente, ma il regime forfettario dipende dalla situazione fiscale dell’anno precedente. Nel 2026 la soglia è 35.000 euro. Se nel 2025 eri sotto soglia, puoi valutare il forfettario già nel 2026; se eri sopra soglia e il rapporto termina soltanto nel 2026, la cessazione non neutralizza automaticamente la causa ostativa per lo stesso 2026.
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