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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Marca da bollo su scontrini e documento commerciale nel forfettario: quando si paga

Un commerciante in regime forfettario non deve applicare automaticamente una marca da bollo da 2 euro ogni volta che il documento commerciale supera 77,47 euro. Il punto decisivo è distinguere il documento commerciale, che certifica i corrispettivi nelle operazioni al dettaglio, dalla fattura. La soglia di 77,47 euro è centrale per il bollo sulle fatture e sugli altri documenti espressamente ricompresi nella disciplina del DPR 642/1972, ma non trasforma un normale documento commerciale in una fattura.

Per un negozio al dettaglio forfettario, quindi, una vendita da 120, 300 o 500 euro documentata tramite registratore telematico resta un corrispettivo certificato con documento commerciale. Se invece il cliente chiede la fattura nei termini previsti dall’articolo 22 del DPR 633/1972, la fattura segue le proprie regole e, quando ne ricorrono i presupposti, può essere soggetta al bollo da 2 euro.

Scontrino, ricevuta e documento commerciale: cosa si usa nel 2026

Nel linguaggio comune si continua spesso a dire “scontrino elettronico”, ma per i commercianti al dettaglio il documento rilasciato al cliente è oggi il documento commerciale. Il registratore telematico memorizza l’operazione e i dati dei corrispettivi vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate secondo la disciplina dei corrispettivi telematici.

La guida dell’Agenzia delle Entrate sui corrispettivi spiega che il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e di emettere il documento commerciale. In alternativa, nei casi in cui è adatta, è disponibile anche la procedura web “Documento commerciale online” del portale Fatture e Corrispettivi.

La soglia di 77,47 euro riguarda soprattutto la fattura

Per le fatture che documentano operazioni senza addebito di IVA, l’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR 642/1972 prevede l’imposta di bollo quando l’importo supera 77,47 euro, salvo specifiche esclusioni o esenzioni. L’importo ordinario del bollo è 2 euro.

Per un forfettario la questione si presenta spesso perché le fatture emesse nell’ambito del regime non espongono normalmente IVA. Questo però non significa che ogni documento rilasciato dal commerciante debba essere trattato come una fattura. Il documento commerciale emesso per un normale corrispettivo al dettaglio non va equiparato automaticamente alla fattura soltanto perché supera 77,47 euro.

Negozio forfettario: vendita da 120 euro con documento commerciale

Immaginiamo un negozio di abbigliamento in regime forfettario. Un cliente privato acquista capi per 120 euro e non chiede fattura. Il commerciante registra il corrispettivo ed emette il documento commerciale.

  • corrispettivo: 120 euro;
  • documento rilasciato: documento commerciale;
  • fattura: non richiesta;
  • marca da bollo da 2 euro: non si applica automaticamente al documento commerciale solo perché il totale supera 77,47 euro.

Questo è il caso che differenzia la presente guida dall’approfondimento generale sul bollo sulle fatture elettroniche nel forfettario.

Se il cliente chiede la fattura cambia la regola

L’articolo 22 del DPR 633/1972 prevede che, per il commercio al minuto e le attività assimilate, la fattura non sia obbligatoria se il cliente non la richiede non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Se il cliente la chiede nei termini, il commerciante deve quindi emettere fattura.

A quel punto non siamo più davanti al solo documento commerciale: la fattura del forfettario deve essere verificata ai fini dell’imposta di bollo. In presenza di un importo superiore a 77,47 euro e di un’operazione che ricade nella disciplina del bollo, l’imposta è normalmente pari a 2 euro.

Esempio: acquisto da 200 euro e cliente che chiede fattura

Un cliente acquista merce per 200 euro in un negozio forfettario e, al momento dell’acquisto, chiede la fattura. In questo caso il commerciante deve gestire l’operazione come fattura e non limitarsi a ragionare sul documento commerciale.

  • importo della fattura: 200 euro;
  • regime del cedente: forfettario;
  • IVA ordinariamente non esposta per effetto del regime;
  • se ricorrono i presupposti del DPR 642/1972: bollo da 2 euro.

Per la gestione fiscale complessiva del negozio resta utile la guida sul regime forfettario per commercianti.

Come si paga il bollo sulla fattura elettronica

Quando la fattura elettronica è soggetta a bollo, non si applica materialmente una marca adesiva sul documento XML. Nel file della fattura viene indicato l’assolvimento del bollo virtuale. L’Agenzia delle Entrate elabora trimestralmente le fatture transitate tramite SdI e mette a disposizione gli elenchi utili al controllo e al pagamento.

L’Agenzia verifica anche le fatture nelle quali il bollo non è stato indicato ma, in base ai dati presenti, sembrano avere i requisiti per l’assoggettamento. Le procedure operative, gli Elenchi A e B e le scadenze sono approfonditi nella guida dedicata al bollo sulle e-fatture.

Chi deve sostenere il costo dei 2 euro?

L’obbligo principale di assolvere l’imposta di bollo sulla fattura ricade su chi forma ed emette il documento. È però possibile prevedere contrattualmente che il costo venga riaddebitato al cliente.

Per i contribuenti forfettari questo dettaglio ha anche un effetto sul reddito: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bollo riaddebitato in fattura al cliente assume natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito. Non va quindi trattato come una semplice anticipazione esclusa dal fatturato.

Il bollo si applica a tutte le operazioni senza IVA?

No. La presenza o assenza dell’IVA è un elemento importante, ma non è sufficiente da sola. Il DPR 642/1972 contiene regole, esclusioni ed esenzioni specifiche. Anche l’Agenzia delle Entrate, nel controllo delle fatture elettroniche, considera la natura delle operazioni e la presenza di eventuali codici che segnalano il non assoggettamento al bollo.

Per il commerciante forfettario la regola pratica è quindi: non applicare il bollo in modo automatico a ogni documento sopra 77,47 euro; prima identifica se stai emettendo un documento commerciale oppure una fattura e, nel secondo caso, verifica la natura dell’operazione.

Documento commerciale e fattura non sono intercambiabili

Il documento commerciale serve a certificare le operazioni per le quali, ai sensi dell’articolo 22 del DPR 633/1972, non è obbligatoria l’emissione della fattura salvo richiesta del cliente. La fattura contiene invece un insieme diverso di dati fiscali e segue la disciplina propria della fatturazione.

Per questo non è corretto prendere una regola prevista per la fattura e trasferirla meccanicamente al documento commerciale. Allo stesso modo, non è corretto pensare che un documento commerciale possa sostituire una fattura quando il cliente ne ha diritto e la richiede nei termini.

Documento commerciale valido ai fini fiscali: cosa cambia

Il decreto interministeriale del 7 dicembre 2016 prevede che il documento commerciale possa assumere anche validità fiscale se contiene le ulteriori informazioni richieste, come il codice fiscale o la partita IVA dell’acquirente nei casi previsti. Questo può essere utile, per esempio, quando il cliente deve documentare una spesa ai fini fiscali.

La validità fiscale non trasforma però automaticamente il documento commerciale in una fattura. Resta essenziale capire quale documento è stato effettivamente emesso e quale disciplina gli si applica.

Novità operativa 2026: collegamento POS e strumenti dei corrispettivi

Nel 2026 è entrato in funzione anche il nuovo adempimento di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti utilizzati per la certificazione dei corrispettivi. L’Agenzia delle Entrate ha previsto specifiche finestre per associare POS e registratore telematico, oppure per gestire il collegamento tramite la procedura “Documento commerciale online”.

Questa novità riguarda la tracciabilità dei pagamenti e dei corrispettivi e non modifica la soglia di 77,47 euro né trasforma il documento commerciale in una fattura soggetta a bollo.

Tre esempi pratici per un commerciante forfettario

OperazioneDocumentoBollo
Vendita a privato per 60 €Documento commercialeNessun bollo da 2 € per la sola soglia
Vendita a privato per 150 € senza richiesta di fatturaDocumento commercialeNon scatta automaticamente il bollo perché supera 77,47 €
Vendita per 150 € con fattura richiesta al momento dell’operazioneFatturaDa verificare; nel forfettario normalmente 2 € se ricorrono i presupposti

Errori da evitare

  • chiamare ancora “scontrino cartaceo” quello che oggi è documento commerciale;
  • applicare una marca da bollo a ogni vendita al dettaglio sopra 77,47 euro senza distinguere il documento emesso;
  • non emettere la fattura quando il cliente la richiede nei termini previsti;
  • confondere il bollo sulla fattura elettronica con una marca adesiva da applicare al file XML;
  • pensare che il bollo riaddebitato al cliente sia sempre escluso dai ricavi del forfettario;
  • considerare ogni operazione senza IVA automaticamente soggetta a bollo senza controllare esenzioni ed esclusioni;
  • ignorare nel 2026 gli adempimenti di collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi.

Fonti ufficiali

In sintesi

Per il normale documento commerciale del negozio forfettario non si applica automaticamente una marca da bollo da 2 euro solo perché la vendita supera 77,47 euro. La soglia va invece controllata quando viene emessa una fattura o un altro documento rientrante nella disciplina del DPR 642/1972.

Se il cliente chiede fattura nei termini previsti dall’articolo 22 del DPR 633/1972, il commerciante deve gestire la fattura e verificare il bollo. Per le fatture elettroniche il tributo viene assolto in modalità virtuale e controllato dall’Agenzia delle Entrate attraverso il portale Fatture e Corrispettivi.

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