Riaprire la Partita IVA entro 3 anni: forfettario sì, 5% no?
Puoi riaprire la Partita IVA anche prima che siano trascorsi tre anni dalla chiusura. Non esiste un periodo minimo generale di attesa per iniziare di nuovo un’attività. Se possiedi i requisiti vigenti puoi anche applicare nuovamente il regime forfettario; il limite dei tre anni riguarda invece una delle condizioni necessarie per ottenere l’imposta sostitutiva agevolata al 5%.
Quindi, se hai esercitato un’attività e la riapri dopo pochi mesi, uno o due anni, la risposta tipica è: forfettario possibile al 15% se rispetti tutti i requisiti, ma 5% normalmente non disponibile perché nei tre anni precedenti hai già esercitato un’attività d’impresa, arte o professione.
Riaprire la Partita IVA entro 3 anni: la risposta rapida
- Puoi riaprire subito: non devi aspettare tre anni per presentare una nuova dichiarazione di inizio attività.
- Puoi usare il forfettario: la precedente chiusura non crea da sola una causa di esclusione; devi però rispettare i requisiti previsti nell’anno della nuova apertura.
- Il 5% è diverso: se hai esercitato attività nei tre anni precedenti, non soddisfi una delle condizioni previste per l’aliquota startup.
- Il 15% resta possibile: se puoi applicare il forfettario ma non hai i requisiti aggiuntivi del 5%, utilizzi l’aliquota ordinaria del regime.
- Dopo tre anni il 5% non è automatico: vanno controllate anche la “mera prosecuzione” e le altre condizioni della legge.
I tre anni non sono un divieto di riaprire la Partita IVA
La regola dei tre anni viene spesso interpretata come se obbligasse ad attendere prima di aprire nuovamente la Partita IVA. Non è così. L’articolo 35 del DPR 633/1972 disciplina le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività e prevede che chi intraprende un’impresa, arte o professione presenti la dichiarazione di inizio nei termini previsti. Non stabilisce un’attesa di tre anni dopo una precedente cessazione.
Se la vecchia attività è stata effettivamente cessata, quando riparti non stai semplicemente “riattivando” una posizione rimasta aperta: devi gestire il nuovo inizio con gli adempimenti corretti. Per un professionista rileva la dichiarazione ai fini IVA; per una ditta individuale possono aggiungersi Registro Imprese, ComUnica, INPS, INAIL e SUAP in base al tipo di attività.
Puoi rientrare nel regime forfettario dopo la chiusura?
Sì, se al nuovo avvio possiedi i requisiti del regime forfettario e non ricadi in una causa di esclusione. Avere chiuso in passato una Partita IVA forfettaria non determina da solo un periodo di interdizione dal regime.
È quindi necessario verificare separatamente i requisiti correnti: limiti di ricavi o compensi, spese per lavoro, eventuali partecipazioni incompatibili, rapporti con datori o ex datori di lavoro e le altre cause ostative previste dalla normativa. Per il quadro completo puoi consultare la guida sui requisiti del regime forfettario.
Questa verifica è distinta dall’aliquota. Puoi quindi avere diritto al regime forfettario ma non al 5%: in quel caso l’imposta sostitutiva si applica nella misura ordinaria del 15%.
Perché riaprendo entro tre anni normalmente non spetta il 5%
La regola nasce dall’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014. Per applicare l’imposta sostitutiva al 5% nell’anno di inizio e nei quattro successivi, una delle condizioni è che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti il nuovo inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
Se hai chiuso una Partita IVA dopo avere effettivamente svolto attività e la riapri dopo uno o due anni, questa condizione non è rispettata. Ciò non significa che devi attendere il compimento del triennio: significa semplicemente che, se puoi applicare il forfettario, non utilizzi l’aliquota startup del 5%.
La differenza tra le due aliquote è approfondita nella guida su regime forfettario al 5% o al 15%.
Esempio: hai chiuso due anni fa e vuoi ripartire oggi
Supponiamo che tu abbia svolto un’attività professionale in forfettario, l’abbia chiusa due anni fa e oggi voglia ricominciare. Non devi aspettare un altro anno per aprire. Puoi avviare nuovamente l’attività e, se rispetti i requisiti generali, applicare il regime forfettario.
Il punto è l’aliquota: avendo esercitato attività nei tre anni precedenti, non rispetti la condizione del comma 65 relativa al triennio. Di conseguenza, nel nuovo avvio il forfettario sarà normalmente al 15%, non al 5%.
Se sono passati più di tre anni, il 5% è automatico?
No. Il decorso del triennio risolve soltanto una delle verifiche. Il comma 65 richiede anche che la nuova attività non costituisca una mera prosecuzione di una precedente attività di lavoro dipendente o autonomo, salvo l’eccezione del periodo di pratica obbligatoria. Inoltre, se prosegui un’attività svolta da un altro soggetto, va verificata anche la condizione sui ricavi o compensi precedenti.
Perciò “sono trascorsi tre anni” non equivale automaticamente a “ho diritto al 5%”. Vanno valutati nel loro insieme il tipo di attività, la sua effettiva novità e le condizioni previste dalla legge.
Cambiare codice ATECO non fa ripartire automaticamente il 5%
Un nuovo codice ATECO può essere necessario se l’attività è realmente diversa, ma non è una scorciatoia fiscale. Per il 5% conta la sostanza dell’attività e il rispetto delle condizioni sulle nuove iniziative, non il semplice fatto di indicare un codice diverso nella nuova apertura.
Se il dubbio nasce proprio dal cambio di attività, trovi un approfondimento separato su cambio codice ATECO e aliquota forfettaria al 5%.
Partita IVA chiusa e Partita IVA soltanto inattiva non sono la stessa cosa
Prima di parlare di “riapertura” conviene verificare che la vecchia Partita IVA sia stata davvero cessata. Una posizione su cui non emetti fatture da tempo può essere ancora formalmente attiva. In quel caso non stai aprendo una nuova Partita IVA: devi prima ricostruire lo stato della posizione e gli eventuali adempimenti rimasti aperti.
Se la tua situazione è questa, la guida corretta è Partita IVA inattiva da anni e rientro nel forfettario.
Cosa controllare prima di riaprire entro tre anni
- verifica che la vecchia Partita IVA risulti effettivamente cessata;
- definisci l’attività che svolgerai e il corretto codice ATECO;
- controlla i requisiti attuali del regime forfettario;
- se hai esercitato attività nei tre anni precedenti, non pianificare il nuovo avvio contando sul 5%;
- verifica la previdenza applicabile: Gestione Separata, Artigiani/Commercianti o Cassa professionale;
- per una ditta individuale verifica anche Registro Imprese, ComUnica, SUAP e gli eventuali titoli amministrativi;
- non dare per cancellati debiti, dichiarazioni o contributi della vecchia attività: la cessazione della Partita IVA non elimina gli obblighi pregressi.
Per la guida più ampia su procedura, stesso ATECO e casi dopo oltre tre anni puoi leggere come chiudere e riaprire la Partita IVA nel forfettario. Questa pagina resta invece focalizzata sul dubbio specifico della riapertura entro il triennio.
Domande frequenti
Sì. Non esiste un periodo minimo generale di tre anni per aprire nuovamente la Partita IVA. Il triennio rileva invece per uno dei requisiti dell’aliquota forfettaria al 5%.
Sì, se al nuovo avvio rispetti i requisiti generali del regime e non ricadi nelle cause di esclusione. La precedente chiusura non vieta da sola il forfettario.
Se nei tre anni precedenti hai esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, non rispetti la specifica condizione prevista dal comma 65 per il 5%. Se puoi applicare il forfettario, utilizzerai normalmente il 15%.
No. Devi rispettare anche le altre condizioni per le nuove attività, compresa quella che esclude la mera prosecuzione di una precedente attività di lavoro dipendente o autonomo.
Non automaticamente. Un codice diverso non basta: il diritto al 5% dipende dall’attività effettivamente svolta e dal rispetto di tutte le condizioni previste per le nuove attività.
Prima devi verificare lo stato formale della posizione. Se la Partita IVA non è stata realmente cessata, non si tratta di una riapertura e vanno controllati gli adempimenti della posizione ancora esistente.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.