Quanto dura la riduzione del 35% sui contributi INPS?
La riduzione del 35% dei contributi INPS per artigiani e commercianti in regime forfettario non dura soltanto 5 anni. Non ha una scadenza temporale prefissata: continua anche negli anni successivi se restano i requisiti per il regime fiscale forfettario e non presenti rinuncia al regime previdenziale agevolato.
Il limite dei 5 anni riguarda invece l’imposta sostitutiva al 5% prevista per le nuove attività che rispettano le relative condizioni. Sono due agevolazioni diverse: puoi quindi aver terminato i cinque anni al 5%, passare all’imposta del 15% e continuare a beneficiare della riduzione INPS del 35% se ne ricorrono ancora i presupposti.
Riduzione contributi INPS forfettari: quanto dura davvero?
La risposta è: non esiste un numero massimo di anni. La disciplina INPS prevede un regime contributivo opzionale per gli imprenditori individuali in regime forfettario iscritti alle Gestioni Artigiani o Commercianti. La contribuzione dovuta, sia entro il minimale sia sull’eventuale reddito eccedente, viene ridotta del 35%.
La continuità annuale è confermata anche dalle istruzioni INPS per il 2026: la circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 precisa che il regime del 35% continua ad applicarsi ai soggetti che ne beneficiavano nel 2025, se restano nel regime fiscale agevolato e non hanno espresso rinuncia.
La riduzione INPS del 35% scade dopo 5 anni?
No. Il termine quinquennale non appartiene alla riduzione previdenziale del 35%. Deriva dalla disciplina dell’imposta sostitutiva agevolata al 5% per le nuove attività. Trascorso quel periodo, se continui ad applicare il regime forfettario ma l’imposta passa al 15%, il beneficio contributivo può proseguire.
Esempio: inizi l’attività nel 2022, possiedi i requisiti per il 5% e chiedi anche il regime previdenziale del 35%. Dal sesto anno l’imposta sostitutiva può passare al 15%, ma questo non fa cessare automaticamente la riduzione dei contributi INPS.
Devi presentare la domanda ogni anno?
No. Se il regime previdenziale agevolato è già attivo, non devi ripresentare una nuova domanda ogni anno. In assenza di rinuncia e con permanenza dei requisiti fiscali, l’agevolazione continua.
La domanda è invece necessaria per entrare nel regime. Le istruzioni INPS prevedono, per chi esercita già l’attività e vuole aderire, il termine del 28 febbraio dell’anno per il quale intende utilizzare l’agevolazione; per una nuova impresa la richiesta va presentata con la massima tempestività dopo l’iscrizione alla gestione previdenziale. La procedura completa è descritta nella nostra guida sulla riduzione INPS del 35% nel regime forfettario.
Quando perdi la riduzione del 35%
La riduzione può cessare principalmente in tre situazioni, richiamate dall’INPS nella circolare n. 35/2016:
- vengono meno i requisiti che permettono di utilizzare il regime forfettario e quindi il beneficio previdenziale;
- decidi volontariamente di rinunciare al regime contributivo agevolato;
- l’Agenzia delle Entrate comunica all’INPS che non avevi aderito al forfettario o non possedevi i requisiti per applicarlo.
Nei primi due casi il regime contributivo ordinario viene normalmente ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla dichiarazione di perdita dei requisiti o alla rinuncia. Se invece emerge che i requisiti non sono mai esistiti, l’INPS può ripristinare il regime ordinario retroattivamente.
Se rinunci o perdi il beneficio puoi richiederlo di nuovo?
In via ordinaria, no. La circolare INPS n. 29/2015 stabilisce che l’abbandono del regime previdenziale agevolato o il ripristino del regime ordinario per mancanza dei requisiti hanno carattere definitivo e precludono un successivo nuovo accesso al beneficio. La circolare n. 35/2016 ha confermato che le regole di uscita restano quelle già fissate.
Questo punto merita attenzione perché non è la stessa cosa di saltare il termine per la prima domanda: se non presenti in tempo l’adesione, puoi chiedere l’agevolazione per l’anno successivo rispettando il nuovo termine. Diverso è averla già applicata e poi uscirne.
L’eccezione per chi ha usato la riduzione del 50% introdotta nel 2025
Esiste una specifica eccezione da non confondere con la regola generale. La riduzione del 50% prevista per chi si è iscritto per la prima volta alle Gestioni Artigiani o Commercianti nel 2025 è un’agevolazione diversa, con durata di 36 mesi.
L’INPS ha chiarito nel messaggio sulle rinunce pubblicato a dicembre 2025 che, solo per questa situazione, chi aveva richiesto il regime previdenziale forfettario del 35% e poi ha ottenuto la riduzione del 50% può tornare al 35% al termine dei 36 mesi, presentando una nuova istanza. È una deroga specifica e non significa che qualsiasi rinuncia al 35% sia reversibile.
Riduzione del 35% e pensione: cosa cambia se la mantieni molti anni
La riduzione può durare molti anni, ma il risparmio contributivo ha effetti previdenziali. L’INPS chiarisce che, se i contributi complessivamente versati risultano inferiori a quelli ordinariamente dovuti sul minimale, i mesi accreditati ai fini pensionistici vengono riconosciuti in proporzione a quanto versato.
Per questo non bisogna valutare il 35% soltanto come risparmio immediato. Se vuoi capire l’effetto sulla carriera contributiva, leggi l’approfondimento su riduzione INPS del 35% e pensione.
35% e 50% non sono la stessa agevolazione
Nel 2026 possono essere ancora visibili effetti di agevolazioni nate in anni diversi. Il 35% è il regime previdenziale collegato al forfettario e non ha una durata massima prefissata; il 50% per i nuovi iscritti del 2025 è invece una misura distinta con durata di 36 mesi. Non vanno sommati né trattati come se avessero la stessa scadenza.
Per confrontare le due misure nei casi in cui il tema è ancora rilevante trovi la guida su riduzione INPS del 35% o del 50%.
In sintesi: per quanti anni puoi tenere il 35%?
- non c’è un limite di 5 anni;
- puoi mantenerlo finché restano i requisiti fiscali e previdenziali;
- dopo la prima adesione non devi presentare una nuova domanda ogni anno;
- il passaggio dall’imposta sostitutiva del 5% al 15% non fa cessare il beneficio;
- la rinuncia o la perdita del regime agevolato è, in via ordinaria, definitiva;
- la specifica riduzione del 50% per prime iscrizioni 2025 segue regole e durata differenti.
Domande frequenti
Non ha una durata massima prefissata. Può continuare negli anni finché restano i requisiti per il regime forfettario e non viene presentata rinuncia.
No. I cinque anni riguardano l’aliquota fiscale del 5% per le nuove attività, non la durata della riduzione contributiva del 35%.
No. Se sei già beneficiario e continui ad avere i requisiti, il regime prosegue senza una nuova domanda annuale, salvo rinuncia.
No, non per questo motivo. Se resti nel regime forfettario e mantieni gli altri requisiti, il passaggio dell’imposta sostitutiva dal 5% al 15% non fa cessare il 35%.
In via ordinaria no: le istruzioni INPS qualificano l’uscita dal regime agevolato come definitiva. Esistono però eccezioni specifiche, come quella collegata alla riduzione del 50% per prime iscrizioni nel 2025.
No. Il regime contributivo del 35% riguarda gli imprenditori individuali in forfettario iscritti alle Gestioni INPS Artigiani o Commercianti, non i professionisti della Gestione Separata.
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