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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Vendere disegni e illustrazioni online: ATECO 90.12.00, 74.12.09 o commercio?

Per vendere online disegni, illustrazioni e opere grafiche non esiste un unico codice ATECO valido in ogni caso. La scelta dipende da ciò che monetizzi: creazione artistica originale, servizio di illustrazione per clienti, vendita di stampe o file digitali, oppure vendita abituale di prodotti come t-shirt, foulard e altri articoli decorati.

Con ATECO 2025, i riferimenti da verificare più spesso sono 90.12.00 – Creazione di arti visive per l’autore di opere artistiche e 74.12.09 – Altre attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva per illustratori e graphic designer. Se invece l’attività principale diventa commercio abituale di prodotti, l’inquadramento va verificato anche nell’area commerciale relativa ai beni effettivamente venduti.

Vendere disegni online: quale ATECO scegliere?

  • 90.12.00: da verificare per creazione di arti visive e opere originali;
  • 74.12.09: da verificare per illustratori, graphic designer e comunicazione visiva;
  • se produci fisicamente articoli decorati, può diventare rilevante il codice della lavorazione o fabbricazione;
  • se acquisti beni finiti e li rivendi, entra in gioco un’attività commerciale;
  • vendere su internet non crea, da solo, uno specifico “codice e-commerce”;
  • la modalità di vendita non sostituisce la classificazione del prodotto o servizio reale;
  • una sola Partita IVA può comprendere più attività quando sono realmente svolte.

ATECO 90.12.00 per artista e autore di opere visive

Il codice 90.12.00 riguarda la creazione di arti visive. È il primo riferimento da verificare quando l’attività consiste nella realizzazione personale di opere artistiche originali: disegni, illustrazioni artistiche, pittura, fumetto, vignette e altre creazioni visive.

Qui il valore venduto è soprattutto l’opera creativa dell’autore, non la semplice compravendita di un prodotto acquistato da terzi.

ATECO 74.12.09 per illustratore e graphic designer

Il codice 74.12.09 è invece da verificare quando lavori soprattutto come illustratore o graphic designer per clienti, agenzie e imprese: campagne, visual, loghi, illustrazioni commerciali, packaging e altri progetti di comunicazione visiva.

La differenza rispetto al 90.12.00 non dipende soltanto dallo stile del disegno, ma dalla natura concreta del lavoro: opera artistica autonoma oppure servizio professionale di progettazione grafica e comunicazione.

Vecchio ATECO 90.03.09: attenzione alla classificazione 2025

Molte ricerche online fanno ancora riferimento al vecchio codice 90.03.09. Con ATECO 2025 la classificazione delle attività artistiche è stata riorganizzata: non conviene quindi copiare un codice trovato in vecchie guide senza verificare la corrispondenza aggiornata.

Vendere stampe dei propri disegni

Se realizzi opere originali e poi vendi stampe delle tue creazioni, bisogna distinguere l’attività creativa dalla produzione e vendita del supporto fisico. Se le stampe sono una modalità accessoria di sfruttamento dell’opera, l’inquadramento può restare vicino all’attività artistica; se la vendita di prodotti diventa strutturata e prevalente, va verificato anche il profilo commerciale.

T-shirt, foulard e merchandising con i tuoi disegni

Applicare un proprio disegno a t-shirt, foulard, poster, cover o altri articoli cambia la domanda fiscale: non vendi più soltanto un file o un’opera originale, ma anche un bene materiale.

Se produci o trasformi direttamente gli articoli, può assumere rilievo la lavorazione effettiva. Se invece acquisti prodotti finiti e li rivendi, il profilo è commerciale. Se affidi stampa e spedizione a terzi, come nel print-on-demand, bisogna ricostruire il modello contrattuale e capire chi vende il bene al cliente finale.

Print-on-demand: artista o commerciante?

Nel print-on-demand non basta dire “vendo i miei disegni”. Puoi concedere una licenza della grafica a una piattaforma, vendere direttamente il prodotto al cliente usando un fornitore per stampa e fulfillment oppure ricevere royalty. Sono modelli economicamente diversi e possono richiedere trattamenti diversi.

Etsy, Shopify e marketplace non decidono il codice ATECO

La piattaforma utilizzata è un canale di vendita. Etsy, Shopify, WooCommerce o un marketplace non determinano da soli il codice ATECO. Per classificarlo bisogna partire da ciò che produci, dal rapporto con il cliente e da chi effettua la vendita del prodotto.

Vendere file digitali scaricabili

Se vendi file digitali con illustrazioni, pattern, poster stampabili o altri contenuti scaricabili, il caso è diverso dalla vendita di una t-shirt fisica. Occorre distinguere la prestazione creativa, la cessione o licenza dei diritti e l’eventuale vendita automatizzata di contenuti digitali.

Commissioni personalizzate e ritratti su ordinazione

Quando il cliente ti incarica di realizzare un disegno personalizzato, la componente principale è normalmente la prestazione creativa. Questo scenario è diverso da un catalogo di prodotti standard venduti in modo continuativo a un pubblico indistinto.

Vendere alle mostre e ai mercatini

Partecipare a mostre, fiere o mercatini non cambia automaticamente la natura dell’attività. Se vendi le tue opere originali resta centrale la creazione artistica; se vendi una gamma organizzata di prodotti e merchandising, aumenta il peso dell’attività commerciale o produttiva.

Una sola Partita IVA può avere più codici ATECO

Sì. Se svolgi realmente più attività puoi avere un codice prevalente e codici secondari. Per esempio, potresti lavorare come illustratore per clienti e contemporaneamente vendere una linea di prodotti fisici con le tue grafiche.

Come scegliere l’attività prevalente

La prevalenza deve riflettere l’attività economicamente principale. Conviene guardare ricavi, tempo impiegato, organizzazione e natura delle prestazioni, non soltanto il nome con cui presenti il tuo brand.

Regime forfettario: coefficiente 67%, 78% o 40%?

Il coefficiente dipende dal gruppo di attività. Le attività artistiche dell’area 90 utilizzano normalmente un coefficiente del 67%; le attività professionali di progettazione grafica dell’area 74 sono normalmente al 78%; molte attività commerciali rientrano invece nel 40%.

Se svolgi più attività appartenenti a gruppi con coefficienti diversi, i ricavi vanno distinti per applicare correttamente il coefficiente relativo a ciascuna attività.

Esempio: illustratore con commissioni e shop online

Giulia incassa 20.000 euro da commissioni di illustrazione per clienti e 8.000 euro dalla vendita online di stampe. Prima di calcolare il reddito forfettario deve verificare se le due fonti appartengono alla stessa attività o a gruppi differenti e, se necessario, separare i ricavi.

INPS: Gestione Separata, Artigiani o Commercianti?

Non è corretto affermare che chi vende disegni online debba sempre iscriversi ad Artigiani e Commercianti. L’inquadramento dipende dalla natura concreta dell’attività.

Un artista o illustratore che svolge attività professionale senza una cassa autonoma può rientrare nella Gestione Separata. Se invece organizza una produzione artigianale o una vera attività commerciale, possono entrare in gioco Gestione Artigiani o Commercianti.

Quando la produzione propria diventa attività artigiana

Se realizzi direttamente e abitualmente beni materiali attraverso una lavorazione organizzata — per esempio stampi, decori, assembli o trasformi prodotti destinati alla vendita — bisogna verificare i requisiti dell’impresa artigiana e l’iscrizione camerale.

Quando invece sei un commerciante

Se l’attività consiste principalmente nell’acquisto e rivendita di beni finiti, il profilo è commerciale. Anche la vendita online abituale di prodotti propri realizzati integralmente da terzi può richiedere una verifica specifica del modello economico.

Il 5% del forfettario può spettare?

Sì, se l’attività è realmente nuova e rispetti tutti i requisiti previsti dal comma 65 della Legge 190/2014. Il fatto che tu non abbia svolto attività simili negli ultimi 36 mesi è un elemento importante, ma non è l’unico controllo necessario.

Diritti d’autore e vendita dell’opera non sono la stessa cosa

Puoi vendere una copia fisica dell’opera e, separatamente, concedere diritti di riproduzione o utilizzo commerciale. Il contratto dovrebbe chiarire cosa acquista il cliente: bene materiale, file, licenza d’uso oppure diritti di utilizzazione economica.

Clienti esteri e piattaforme internazionali

Se vendi a clienti UE o extra UE, oppure utilizzi piattaforme straniere, possono entrare in gioco regole IVA e adempimenti ulteriori. Il regime forfettario non elimina automaticamente gli obblighi relativi alle operazioni con l’estero.

Checklist prima di aprire la Partita IVA

  • elenca ciò che vendi davvero: opere originali, servizi, file digitali o prodotti fisici;
  • separa commissioni creative e vendita di prodotti;
  • verifica se produci o trasformi direttamente i beni;
  • controlla chi vende il prodotto nel print-on-demand;
  • scegli il codice ATECO 2025 coerente con l’attività prevalente;
  • aggiungi eventuali codici secondari solo se realmente necessari;
  • verifica Gestione Separata, Artigiani o Commercianti;
  • controlla i coefficienti del forfettario;
  • separa diritti d’autore e normali compensi professionali;
  • verifica IVA ed estero se usi marketplace internazionali.

Errori da evitare

  • usare ancora il vecchio 90.03.09 senza verificare ATECO 2025;
  • pensare che vendere online richieda sempre un codice e-commerce specifico;
  • considerare automaticamente artista, artigiano e commerciante come la stessa cosa;
  • trattare allo stesso modo opera originale e merchandising;
  • ignorare il modello contrattuale del print-on-demand;
  • applicare un unico coefficiente a ricavi di attività differenti;
  • confondere cessione dell’opera e licenza dei diritti.

Approfondimenti utili

Per il quadro generale consulta Partita IVA e ATECO per vendere creazioni artistiche, la guida sulla Partita IVA del graphic designer e quella sulla Partita IVA del fumettista.

Fonti ufficiali

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