Vendere disegni e illustrazioni online: ATECO 90.12.00, 74.12.09 o commercio?
Per vendere online disegni, illustrazioni e opere grafiche non esiste un unico codice ATECO valido in ogni caso. La scelta dipende da ciò che monetizzi: creazione artistica originale, servizio di illustrazione per clienti, vendita di stampe o file digitali, oppure vendita abituale di prodotti come t-shirt, foulard e altri articoli decorati.
Con ATECO 2025, i riferimenti da verificare più spesso sono 90.12.00 – Creazione di arti visive per l’autore di opere artistiche e 74.12.09 – Altre attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva per illustratori e graphic designer. Se invece l’attività principale diventa commercio abituale di prodotti, l’inquadramento va verificato anche nell’area commerciale relativa ai beni effettivamente venduti.
Vendere disegni online: quale ATECO scegliere?
- 90.12.00: da verificare per creazione di arti visive e opere originali;
- 74.12.09: da verificare per illustratori, graphic designer e comunicazione visiva;
- se produci fisicamente articoli decorati, può diventare rilevante il codice della lavorazione o fabbricazione;
- se acquisti beni finiti e li rivendi, entra in gioco un’attività commerciale;
- vendere su internet non crea, da solo, uno specifico “codice e-commerce”;
- la modalità di vendita non sostituisce la classificazione del prodotto o servizio reale;
- una sola Partita IVA può comprendere più attività quando sono realmente svolte.
ATECO 90.12.00 per artista e autore di opere visive
Il codice 90.12.00 riguarda la creazione di arti visive. È il primo riferimento da verificare quando l’attività consiste nella realizzazione personale di opere artistiche originali: disegni, illustrazioni artistiche, pittura, fumetto, vignette e altre creazioni visive.
Qui il valore venduto è soprattutto l’opera creativa dell’autore, non la semplice compravendita di un prodotto acquistato da terzi.
ATECO 74.12.09 per illustratore e graphic designer
Il codice 74.12.09 è invece da verificare quando lavori soprattutto come illustratore o graphic designer per clienti, agenzie e imprese: campagne, visual, loghi, illustrazioni commerciali, packaging e altri progetti di comunicazione visiva.
La differenza rispetto al 90.12.00 non dipende soltanto dallo stile del disegno, ma dalla natura concreta del lavoro: opera artistica autonoma oppure servizio professionale di progettazione grafica e comunicazione.
Vecchio ATECO 90.03.09: attenzione alla classificazione 2025
Molte ricerche online fanno ancora riferimento al vecchio codice 90.03.09. Con ATECO 2025 la classificazione delle attività artistiche è stata riorganizzata: non conviene quindi copiare un codice trovato in vecchie guide senza verificare la corrispondenza aggiornata.
Vendere stampe dei propri disegni
Se realizzi opere originali e poi vendi stampe delle tue creazioni, bisogna distinguere l’attività creativa dalla produzione e vendita del supporto fisico. Se le stampe sono una modalità accessoria di sfruttamento dell’opera, l’inquadramento può restare vicino all’attività artistica; se la vendita di prodotti diventa strutturata e prevalente, va verificato anche il profilo commerciale.
T-shirt, foulard e merchandising con i tuoi disegni
Applicare un proprio disegno a t-shirt, foulard, poster, cover o altri articoli cambia la domanda fiscale: non vendi più soltanto un file o un’opera originale, ma anche un bene materiale.
Se produci o trasformi direttamente gli articoli, può assumere rilievo la lavorazione effettiva. Se invece acquisti prodotti finiti e li rivendi, il profilo è commerciale. Se affidi stampa e spedizione a terzi, come nel print-on-demand, bisogna ricostruire il modello contrattuale e capire chi vende il bene al cliente finale.
Print-on-demand: artista o commerciante?
Nel print-on-demand non basta dire “vendo i miei disegni”. Puoi concedere una licenza della grafica a una piattaforma, vendere direttamente il prodotto al cliente usando un fornitore per stampa e fulfillment oppure ricevere royalty. Sono modelli economicamente diversi e possono richiedere trattamenti diversi.
Etsy, Shopify e marketplace non decidono il codice ATECO
La piattaforma utilizzata è un canale di vendita. Etsy, Shopify, WooCommerce o un marketplace non determinano da soli il codice ATECO. Per classificarlo bisogna partire da ciò che produci, dal rapporto con il cliente e da chi effettua la vendita del prodotto.
Vendere file digitali scaricabili
Se vendi file digitali con illustrazioni, pattern, poster stampabili o altri contenuti scaricabili, il caso è diverso dalla vendita di una t-shirt fisica. Occorre distinguere la prestazione creativa, la cessione o licenza dei diritti e l’eventuale vendita automatizzata di contenuti digitali.
Commissioni personalizzate e ritratti su ordinazione
Quando il cliente ti incarica di realizzare un disegno personalizzato, la componente principale è normalmente la prestazione creativa. Questo scenario è diverso da un catalogo di prodotti standard venduti in modo continuativo a un pubblico indistinto.
Vendere alle mostre e ai mercatini
Partecipare a mostre, fiere o mercatini non cambia automaticamente la natura dell’attività. Se vendi le tue opere originali resta centrale la creazione artistica; se vendi una gamma organizzata di prodotti e merchandising, aumenta il peso dell’attività commerciale o produttiva.
Una sola Partita IVA può avere più codici ATECO
Sì. Se svolgi realmente più attività puoi avere un codice prevalente e codici secondari. Per esempio, potresti lavorare come illustratore per clienti e contemporaneamente vendere una linea di prodotti fisici con le tue grafiche.
Come scegliere l’attività prevalente
La prevalenza deve riflettere l’attività economicamente principale. Conviene guardare ricavi, tempo impiegato, organizzazione e natura delle prestazioni, non soltanto il nome con cui presenti il tuo brand.
Regime forfettario: coefficiente 67%, 78% o 40%?
Il coefficiente dipende dal gruppo di attività. Le attività artistiche dell’area 90 utilizzano normalmente un coefficiente del 67%; le attività professionali di progettazione grafica dell’area 74 sono normalmente al 78%; molte attività commerciali rientrano invece nel 40%.
Se svolgi più attività appartenenti a gruppi con coefficienti diversi, i ricavi vanno distinti per applicare correttamente il coefficiente relativo a ciascuna attività.
Esempio: illustratore con commissioni e shop online
Giulia incassa 20.000 euro da commissioni di illustrazione per clienti e 8.000 euro dalla vendita online di stampe. Prima di calcolare il reddito forfettario deve verificare se le due fonti appartengono alla stessa attività o a gruppi differenti e, se necessario, separare i ricavi.
INPS: Gestione Separata, Artigiani o Commercianti?
Non è corretto affermare che chi vende disegni online debba sempre iscriversi ad Artigiani e Commercianti. L’inquadramento dipende dalla natura concreta dell’attività.
Un artista o illustratore che svolge attività professionale senza una cassa autonoma può rientrare nella Gestione Separata. Se invece organizza una produzione artigianale o una vera attività commerciale, possono entrare in gioco Gestione Artigiani o Commercianti.
Quando la produzione propria diventa attività artigiana
Se realizzi direttamente e abitualmente beni materiali attraverso una lavorazione organizzata — per esempio stampi, decori, assembli o trasformi prodotti destinati alla vendita — bisogna verificare i requisiti dell’impresa artigiana e l’iscrizione camerale.
Quando invece sei un commerciante
Se l’attività consiste principalmente nell’acquisto e rivendita di beni finiti, il profilo è commerciale. Anche la vendita online abituale di prodotti propri realizzati integralmente da terzi può richiedere una verifica specifica del modello economico.
Il 5% del forfettario può spettare?
Sì, se l’attività è realmente nuova e rispetti tutti i requisiti previsti dal comma 65 della Legge 190/2014. Il fatto che tu non abbia svolto attività simili negli ultimi 36 mesi è un elemento importante, ma non è l’unico controllo necessario.
Diritti d’autore e vendita dell’opera non sono la stessa cosa
Puoi vendere una copia fisica dell’opera e, separatamente, concedere diritti di riproduzione o utilizzo commerciale. Il contratto dovrebbe chiarire cosa acquista il cliente: bene materiale, file, licenza d’uso oppure diritti di utilizzazione economica.
Clienti esteri e piattaforme internazionali
Se vendi a clienti UE o extra UE, oppure utilizzi piattaforme straniere, possono entrare in gioco regole IVA e adempimenti ulteriori. Il regime forfettario non elimina automaticamente gli obblighi relativi alle operazioni con l’estero.
Checklist prima di aprire la Partita IVA
- elenca ciò che vendi davvero: opere originali, servizi, file digitali o prodotti fisici;
- separa commissioni creative e vendita di prodotti;
- verifica se produci o trasformi direttamente i beni;
- controlla chi vende il prodotto nel print-on-demand;
- scegli il codice ATECO 2025 coerente con l’attività prevalente;
- aggiungi eventuali codici secondari solo se realmente necessari;
- verifica Gestione Separata, Artigiani o Commercianti;
- controlla i coefficienti del forfettario;
- separa diritti d’autore e normali compensi professionali;
- verifica IVA ed estero se usi marketplace internazionali.
Errori da evitare
- usare ancora il vecchio 90.03.09 senza verificare ATECO 2025;
- pensare che vendere online richieda sempre un codice e-commerce specifico;
- considerare automaticamente artista, artigiano e commerciante come la stessa cosa;
- trattare allo stesso modo opera originale e merchandising;
- ignorare il modello contrattuale del print-on-demand;
- applicare un unico coefficiente a ricavi di attività differenti;
- confondere cessione dell’opera e licenza dei diritti.
Approfondimenti utili
Per il quadro generale consulta Partita IVA e ATECO per vendere creazioni artistiche, la guida sulla Partita IVA del graphic designer e quella sulla Partita IVA del fumettista.
Fonti ufficiali
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