Estetista a domicilio: ATECO 96.22.09, requisiti, INPS e trattamenti ammessi
Per un’estetista che svolge epilazione, trattamenti di bellezza ed extension ciglia il codice ATECO 2025 da verificare come riferimento principale è 96.22.09 – Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a. Se lavori a domicilio del cliente, però, il codice fiscale è soltanto una parte del problema: devi verificare anche requisiti professionali, regole regionali e comunali, SCIA/SUAP e corretta iscrizione come impresa artigiana.
Non tutti i “massaggi” possono essere ricondotti automaticamente all’attività di estetista. I trattamenti estetici devono rimanere nell’ambito della cura e del mantenimento dell’aspetto estetico; prestazioni con finalità terapeutica, riabilitativa o sanitaria richiedono un inquadramento diverso.
Estetista a domicilio: quadro rapido
- ATECO 96.22.09: riferimento principale per molti trattamenti estetici e di bellezza;
- il coefficiente di redditività nel forfettario è normalmente del 67%;
- l’attività di estetista è regolamentata e richiede qualificazione professionale;
- l’attività è normalmente inquadrata come impresa artigiana;
- sono da verificare Camera di Commercio, Albo Artigiani, INPS Artigiani e SCIA/SUAP;
- lavorare a domicilio del cliente non elimina gli adempimenti dell’attività;
- epilazione, trattamenti estetici ed extension ciglia possono rientrare nell’area estetica se svolti nel rispetto dei requisiti previsti;
- i massaggi terapeutici o sanitari non vanno confusi con i trattamenti estetici;
- nel 2026 i contributi INPS Artigiani hanno una quota minima anche con reddito basso;
- il regime contributivo agevolato del 35% può essere richiesto dai forfettari che ne hanno i requisiti.
Codice ATECO 96.22.09: cosa comprende
ATECO 2025 ha aggiornato la classificazione dei servizi alla persona. Il codice 96.22.09 comprende altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza non classificati altrove.
È il codice da controllare quando l’attività consiste in trattamenti estetici diversi da manicure e pedicure e non ricade in una sottocategoria più specifica.
Epilazione: rientra nell’attività di estetista?
L’epilazione estetica rientra normalmente nell’area dei trattamenti di bellezza quando viene svolta con finalità estetica e con strumenti e modalità ammessi dalla normativa applicabile.
Va però distinta da prestazioni mediche o para-sanitarie e dai trattamenti che richiedono apparecchiature o qualificazioni ulteriori rispetto a quelle consentite all’estetista.
Extension ciglia e trattamenti sopracciglia
Extension ciglia, laminazione e trattamenti estetici di ciglia e sopracciglia possono ricadere nell’attività estetica, ma la disciplina concreta può dipendere anche dalle regole regionali e locali.
Non basta quindi il codice ATECO: prima di iniziare conviene verificare presso SUAP e Camera di Commercio quali requisiti professionali e igienico-sanitari siano richiesti nel territorio in cui lavori.
Massaggi estetici: attenzione alla finalità
La Legge 1/1990 definisce l’attività di estetista come l’insieme delle prestazioni e dei trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico.
La stessa disciplina esclude le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità terapeutiche. Un massaggio estetico non va quindi confuso con fisioterapia, riabilitazione, terapia manuale o trattamento sanitario.
Estetista a domicilio: si può lavorare senza centro estetico?
Il fatto di non avere un centro aperto al pubblico non rende l’attività “libera”. L’estetista a domicilio resta un’attività professionale regolamentata e deve rispettare i requisiti previsti per l’esercizio.
Le condizioni concrete per svolgere trattamenti presso il domicilio del cliente possono variare in base alla disciplina regionale, comunale e sanitaria. Per questo è essenziale verificare la procedura SUAP del Comune competente prima dell’avvio.
Serve una qualifica professionale?
Sì. L’attività di estetista è regolamentata dalla Legge 1/1990 e dalla disciplina regionale di attuazione. Per esercitarla occorre possedere la qualificazione professionale prevista.
La Partita IVA e il codice ATECO non sostituiscono il requisito professionale: sono due piani diversi.
Camera di Commercio e Albo Artigiani
L’attività di estetista svolta in forma individuale è normalmente qualificata come impresa artigiana. Questo comporta, in presenza dei requisiti, iscrizione al Registro Imprese/Albo Artigiani e gestione degli adempimenti tramite Comunicazione Unica.
INPS Artigiani 2026
Nel 2026 il minimale di reddito utilizzato dalla Gestione Artigiani è pari a 18.808 euro. Per l’artigiano titolare, la contribuzione minima annua è di circa 4.521,36 euro, salvo situazioni particolari.
Sulla quota di reddito eccedente il minimale si applica l’aliquota contributiva prevista per gli artigiani, pari al 24% per il 2026, nei limiti e secondo le regole INPS.
Contributi fissi anche se incassi poco
Questo è uno dei principali costi da considerare prima di iniziare. A differenza della Gestione Separata, la Gestione Artigiani prevede un minimale contributivo: un reddito molto basso o pari a zero non elimina automaticamente i contributi minimi dovuti per il periodo di iscrizione.
Riduzione INPS del 35% nel forfettario
L’artigiana che applica il regime forfettario può richiedere, se ne ricorrono le condizioni, il regime previdenziale agevolato con riduzione del 35% dei contributi.
La riduzione non è automatica e va valutata anche sotto il profilo pensionistico, perché una contribuzione ridotta può incidere sull’accredito contributivo.
Regime forfettario: coefficiente del 67%
Per le attività dell’estetista che ricadono nel relativo gruppo, il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è normalmente del 67%.
Con 20.000 euro di ricavi, il reddito forfettario iniziale sarebbe quindi pari a 13.400 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%. Può scendere al 5% per l’anno di inizio attività e i quattro successivi quando sono rispettati tutti i requisiti previsti per la nuova attività.
Non basta aprire per la prima volta un centro o lavorare per la prima volta a domicilio: occorre verificare anche le attività svolte nei tre anni precedenti e l’eventuale mera prosecuzione di un precedente lavoro.
Esempio con 20.000 euro di ricavi
Se un’estetista in forfettario incassa 20.000 euro e applica il coefficiente del 67%, il reddito forfettario lordo è 13.400 euro.
- ricavi: 20.000 euro;
- reddito forfettario lordo: 13.400 euro;
- contributi INPS: da calcolare secondo la Gestione Artigiani;
- i contributi obbligatori versati sono deducibili secondo le regole del forfettario;
- sul reddito residuo si applica l’imposta sostitutiva del 5% o 15%.
Estetista senza incassi: cosa rimane da pagare
Con ricavi pari a zero non si genera normalmente imposta sostitutiva sul reddito dell’attività, ma possono restare i contributi minimi INPS Artigiani e altri costi amministrativi legati alla posizione aperta.
Diritto camerale e altri costi fissi
All’iscrizione al Registro Imprese si collega il diritto camerale annuale. L’importo non va trattato come una cifra identica per ogni posizione: deve essere verificato per l’anno e per la Camera di Commercio competente.
Restano inoltre assicurazione professionale quando prevista o consigliata, commercialista, eventuali corsi, materiali monouso, prodotti cosmetici, strumenti e costi di trasporto per il lavoro a domicilio.
Epilazione a domicilio: cosa controllare
- qualifica professionale;
- ATECO coerente con i trattamenti;
- SCIA/SUAP e regole locali;
- requisiti igienico-sanitari;
- strumenti ammessi alla professione;
- sanificazione e gestione dei materiali;
- trasporto sicuro delle attrezzature;
- copertura assicurativa;
- corretta emissione del documento commerciale o fattura quando dovuta.
Extension ciglia a domicilio: stesso ATECO?
Quando l’extension ciglia è svolta come trattamento di bellezza nell’ambito dell’attività di estetista, 96.22.09 è il codice da verificare. Restano però determinanti i requisiti professionali e le regole locali sull’esercizio a domicilio.
Manicure e pedicure: attenzione al codice specifico
ATECO 2025 prevede il codice specifico 96.22.01 per i servizi di manicure e pedicure. Se questa diventa un’attività autonoma o prevalente, non conviene utilizzare automaticamente 96.22.09 per tutto.
Onicotecnica e ricostruzione unghie
Anche per l’onicotecnica è necessario verificare la disciplina regionale e il corretto codice ATECO in base ai servizi effettivamente svolti. Il solo nome commerciale del trattamento non sostituisce la classificazione e i requisiti professionali richiesti.
Massaggi olistici e massaggi estetici non sono automaticamente equivalenti
La parola “massaggio” comprende attività differenti. Nel perimetro dell’estetista rientrano i trattamenti con finalità estetica; se la prestazione viene presentata come terapeutica, riabilitativa o sanitaria bisogna verificare un diverso titolo professionale e un diverso inquadramento.
Checklist prima di aprire
- elenca tutti i trattamenti che vuoi offrire;
- verifica quali rientrano nell’attività di estetista;
- controlla la qualifica professionale richiesta;
- scegli il codice ATECO 2025 corretto;
- verifica eventuali codici aggiuntivi per attività differenti;
- controlla Camera di Commercio e Albo Artigiani;
- apri correttamente la posizione INPS Artigiani;
- verifica SCIA e regole SUAP per l’attività a domicilio;
- stima contributi minimi e costi annuali;
- verifica i requisiti per l’imposta al 5%.
Errori da evitare
- aprire la Partita IVA pensando che basti per esercitare;
- usare un ATECO generico senza verificare ATECO 2025;
- trattare ogni massaggio come servizio estetico;
- confondere il lavoro a domicilio con attività non regolamentata;
- ignorare i contributi minimi INPS Artigiani;
- usare un diritto camerale fisso “standard” senza verificarlo;
- considerare il 5% automatico per ogni nuova apertura.
Approfondimenti utili
Per il quadro generale consulta Partita IVA estetista, la scheda ATECO 96.22.09, la guida sull’estetista freelance in un centro di altri e l’approfondimento sui contributi INPS dell’estetista.
Fonti ufficiali
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