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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Estetista a domicilio: ATECO 96.22.09, requisiti, INPS e trattamenti ammessi

Per un’estetista che svolge epilazione, trattamenti di bellezza ed extension ciglia il codice ATECO 2025 da verificare come riferimento principale è 96.22.09 – Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a. Se lavori a domicilio del cliente, però, il codice fiscale è soltanto una parte del problema: devi verificare anche requisiti professionali, regole regionali e comunali, SCIA/SUAP e corretta iscrizione come impresa artigiana.

Non tutti i “massaggi” possono essere ricondotti automaticamente all’attività di estetista. I trattamenti estetici devono rimanere nell’ambito della cura e del mantenimento dell’aspetto estetico; prestazioni con finalità terapeutica, riabilitativa o sanitaria richiedono un inquadramento diverso.

Estetista a domicilio: quadro rapido

  • ATECO 96.22.09: riferimento principale per molti trattamenti estetici e di bellezza;
  • il coefficiente di redditività nel forfettario è normalmente del 67%;
  • l’attività di estetista è regolamentata e richiede qualificazione professionale;
  • l’attività è normalmente inquadrata come impresa artigiana;
  • sono da verificare Camera di Commercio, Albo Artigiani, INPS Artigiani e SCIA/SUAP;
  • lavorare a domicilio del cliente non elimina gli adempimenti dell’attività;
  • epilazione, trattamenti estetici ed extension ciglia possono rientrare nell’area estetica se svolti nel rispetto dei requisiti previsti;
  • i massaggi terapeutici o sanitari non vanno confusi con i trattamenti estetici;
  • nel 2026 i contributi INPS Artigiani hanno una quota minima anche con reddito basso;
  • il regime contributivo agevolato del 35% può essere richiesto dai forfettari che ne hanno i requisiti.

Codice ATECO 96.22.09: cosa comprende

ATECO 2025 ha aggiornato la classificazione dei servizi alla persona. Il codice 96.22.09 comprende altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza non classificati altrove.

È il codice da controllare quando l’attività consiste in trattamenti estetici diversi da manicure e pedicure e non ricade in una sottocategoria più specifica.

Epilazione: rientra nell’attività di estetista?

L’epilazione estetica rientra normalmente nell’area dei trattamenti di bellezza quando viene svolta con finalità estetica e con strumenti e modalità ammessi dalla normativa applicabile.

Va però distinta da prestazioni mediche o para-sanitarie e dai trattamenti che richiedono apparecchiature o qualificazioni ulteriori rispetto a quelle consentite all’estetista.

Extension ciglia e trattamenti sopracciglia

Extension ciglia, laminazione e trattamenti estetici di ciglia e sopracciglia possono ricadere nell’attività estetica, ma la disciplina concreta può dipendere anche dalle regole regionali e locali.

Non basta quindi il codice ATECO: prima di iniziare conviene verificare presso SUAP e Camera di Commercio quali requisiti professionali e igienico-sanitari siano richiesti nel territorio in cui lavori.

Massaggi estetici: attenzione alla finalità

La Legge 1/1990 definisce l’attività di estetista come l’insieme delle prestazioni e dei trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico.

La stessa disciplina esclude le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità terapeutiche. Un massaggio estetico non va quindi confuso con fisioterapia, riabilitazione, terapia manuale o trattamento sanitario.

Estetista a domicilio: si può lavorare senza centro estetico?

Il fatto di non avere un centro aperto al pubblico non rende l’attività “libera”. L’estetista a domicilio resta un’attività professionale regolamentata e deve rispettare i requisiti previsti per l’esercizio.

Le condizioni concrete per svolgere trattamenti presso il domicilio del cliente possono variare in base alla disciplina regionale, comunale e sanitaria. Per questo è essenziale verificare la procedura SUAP del Comune competente prima dell’avvio.

Serve una qualifica professionale?

Sì. L’attività di estetista è regolamentata dalla Legge 1/1990 e dalla disciplina regionale di attuazione. Per esercitarla occorre possedere la qualificazione professionale prevista.

La Partita IVA e il codice ATECO non sostituiscono il requisito professionale: sono due piani diversi.

Camera di Commercio e Albo Artigiani

L’attività di estetista svolta in forma individuale è normalmente qualificata come impresa artigiana. Questo comporta, in presenza dei requisiti, iscrizione al Registro Imprese/Albo Artigiani e gestione degli adempimenti tramite Comunicazione Unica.

INPS Artigiani 2026

Nel 2026 il minimale di reddito utilizzato dalla Gestione Artigiani è pari a 18.808 euro. Per l’artigiano titolare, la contribuzione minima annua è di circa 4.521,36 euro, salvo situazioni particolari.

Sulla quota di reddito eccedente il minimale si applica l’aliquota contributiva prevista per gli artigiani, pari al 24% per il 2026, nei limiti e secondo le regole INPS.

Contributi fissi anche se incassi poco

Questo è uno dei principali costi da considerare prima di iniziare. A differenza della Gestione Separata, la Gestione Artigiani prevede un minimale contributivo: un reddito molto basso o pari a zero non elimina automaticamente i contributi minimi dovuti per il periodo di iscrizione.

Riduzione INPS del 35% nel forfettario

L’artigiana che applica il regime forfettario può richiedere, se ne ricorrono le condizioni, il regime previdenziale agevolato con riduzione del 35% dei contributi.

La riduzione non è automatica e va valutata anche sotto il profilo pensionistico, perché una contribuzione ridotta può incidere sull’accredito contributivo.

Regime forfettario: coefficiente del 67%

Per le attività dell’estetista che ricadono nel relativo gruppo, il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è normalmente del 67%.

Con 20.000 euro di ricavi, il reddito forfettario iniziale sarebbe quindi pari a 13.400 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati.

Imposta sostitutiva al 5% o al 15%

L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%. Può scendere al 5% per l’anno di inizio attività e i quattro successivi quando sono rispettati tutti i requisiti previsti per la nuova attività.

Non basta aprire per la prima volta un centro o lavorare per la prima volta a domicilio: occorre verificare anche le attività svolte nei tre anni precedenti e l’eventuale mera prosecuzione di un precedente lavoro.

Esempio con 20.000 euro di ricavi

Se un’estetista in forfettario incassa 20.000 euro e applica il coefficiente del 67%, il reddito forfettario lordo è 13.400 euro.

  • ricavi: 20.000 euro;
  • reddito forfettario lordo: 13.400 euro;
  • contributi INPS: da calcolare secondo la Gestione Artigiani;
  • i contributi obbligatori versati sono deducibili secondo le regole del forfettario;
  • sul reddito residuo si applica l’imposta sostitutiva del 5% o 15%.

Estetista senza incassi: cosa rimane da pagare

Con ricavi pari a zero non si genera normalmente imposta sostitutiva sul reddito dell’attività, ma possono restare i contributi minimi INPS Artigiani e altri costi amministrativi legati alla posizione aperta.

Diritto camerale e altri costi fissi

All’iscrizione al Registro Imprese si collega il diritto camerale annuale. L’importo non va trattato come una cifra identica per ogni posizione: deve essere verificato per l’anno e per la Camera di Commercio competente.

Restano inoltre assicurazione professionale quando prevista o consigliata, commercialista, eventuali corsi, materiali monouso, prodotti cosmetici, strumenti e costi di trasporto per il lavoro a domicilio.

Epilazione a domicilio: cosa controllare

  • qualifica professionale;
  • ATECO coerente con i trattamenti;
  • SCIA/SUAP e regole locali;
  • requisiti igienico-sanitari;
  • strumenti ammessi alla professione;
  • sanificazione e gestione dei materiali;
  • trasporto sicuro delle attrezzature;
  • copertura assicurativa;
  • corretta emissione del documento commerciale o fattura quando dovuta.

Extension ciglia a domicilio: stesso ATECO?

Quando l’extension ciglia è svolta come trattamento di bellezza nell’ambito dell’attività di estetista, 96.22.09 è il codice da verificare. Restano però determinanti i requisiti professionali e le regole locali sull’esercizio a domicilio.

Manicure e pedicure: attenzione al codice specifico

ATECO 2025 prevede il codice specifico 96.22.01 per i servizi di manicure e pedicure. Se questa diventa un’attività autonoma o prevalente, non conviene utilizzare automaticamente 96.22.09 per tutto.

Onicotecnica e ricostruzione unghie

Anche per l’onicotecnica è necessario verificare la disciplina regionale e il corretto codice ATECO in base ai servizi effettivamente svolti. Il solo nome commerciale del trattamento non sostituisce la classificazione e i requisiti professionali richiesti.

Massaggi olistici e massaggi estetici non sono automaticamente equivalenti

La parola “massaggio” comprende attività differenti. Nel perimetro dell’estetista rientrano i trattamenti con finalità estetica; se la prestazione viene presentata come terapeutica, riabilitativa o sanitaria bisogna verificare un diverso titolo professionale e un diverso inquadramento.

Checklist prima di aprire

  • elenca tutti i trattamenti che vuoi offrire;
  • verifica quali rientrano nell’attività di estetista;
  • controlla la qualifica professionale richiesta;
  • scegli il codice ATECO 2025 corretto;
  • verifica eventuali codici aggiuntivi per attività differenti;
  • controlla Camera di Commercio e Albo Artigiani;
  • apri correttamente la posizione INPS Artigiani;
  • verifica SCIA e regole SUAP per l’attività a domicilio;
  • stima contributi minimi e costi annuali;
  • verifica i requisiti per l’imposta al 5%.

Errori da evitare

  • aprire la Partita IVA pensando che basti per esercitare;
  • usare un ATECO generico senza verificare ATECO 2025;
  • trattare ogni massaggio come servizio estetico;
  • confondere il lavoro a domicilio con attività non regolamentata;
  • ignorare i contributi minimi INPS Artigiani;
  • usare un diritto camerale fisso “standard” senza verificarlo;
  • considerare il 5% automatico per ogni nuova apertura.

Approfondimenti utili

Per il quadro generale consulta Partita IVA estetista, la scheda ATECO 96.22.09, la guida sull’estetista freelance in un centro di altri e l’approfondimento sui contributi INPS dell’estetista.

Fonti ufficiali

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