Vai al contenuto principale Vai alla navigazione
Regime Forfettario
Menu
CONSULENZE FORFETTARIO

Riaprire la stessa attività dopo anni: forfettario e aliquota 5%

Se hai chiuso la Partita IVA nel 2016 e nel 2026 vuoi riprendere la stessa attività, puoi normalmente accedere al regime forfettario se oggi rispetti tutti i requisiti del regime. La vecchia Partita IVA cessata dieci anni fa non è, da sola, una causa di esclusione. Il punto più delicato riguarda invece l’eventuale aliquota agevolata del 5%: il fatto che siano trascorsi più di tre anni elimina uno degli ostacoli, ma non rende il 5% automatico perché va verificato separatamente che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di quella precedente.

Nel caso originario la contribuente aveva cessato la stessa attività nel 2016 e vuole riaprirla nel 2026. La risposta corretta deve quindi distinguere due domande diverse: posso usare il forfettario? e posso usare il 5% invece del 15%?

Forfettario e aliquota al 5% sono due verifiche diverse

Il regime forfettario è accessibile quando, nell’anno di riferimento, sono rispettati i requisiti previsti dalla Legge 190/2014 e non ricorrono cause ostative. L’aliquota del 5%, invece, è un’agevolazione aggiuntiva riservata alle attività realmente nuove.

In pratica:

  • puoi avere i requisiti per il regime forfettario al 15% anche senza possedere i requisiti del 5%;
  • per applicare il 5% devi rispettare anche le condizioni specifiche del comma 65 della Legge 190/2014;
  • la semplice chiusura di una vecchia Partita IVA non impedisce di per sé di tornare nel forfettario.

Per il quadro generale puoi consultare la nostra guida ai requisiti e alle cause di esclusione dal regime forfettario.

Hai chiuso nel 2016: il requisito dei tre anni è superato

Per ottenere il 5%, la legge richiede tra l’altro che il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, anche in forma associata o familiare.

Se la nuova apertura avviene nel 2026 e l’ultima attività è stata effettivamente cessata nel 2016, questo requisito temporale è normalmente superato da molto tempo, purché nel frattempo non siano state svolte altre attività d’impresa, arti o professioni rilevanti ai fini della norma.

Il riferimento è l’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014.

Dopo tre anni il 5% non diventa automatico

Questo è il passaggio che più spesso viene semplificato. Il comma 65 contiene più condizioni autonome. Superare il test dei tre anni non basta: la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso del praticantato obbligatorio previsto dalla legge.

Quindi la domanda “sono passati più di tre anni?” e la domanda “sto semplicemente continuando la vecchia attività?” non sono la stessa cosa.

Stessa attività non significa automaticamente mera prosecuzione

Riprendere un’attività simile o utilizzare lo stesso codice ATECO non comporta automaticamente la perdita del 5%. La verifica della mera prosecuzione deve guardare alla sostanza economica della nuova attività.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in casi di continuità con attività precedenti, che occorre verificare se il contribuente continua sostanzialmente a operare nello stesso mercato e con gli stessi elementi organizzativi della precedente attività. Una risposta pubblicata da FiscoOggi nel 2020, relativa alla risposta n. 161 dell’Agenzia, richiama proprio il concetto di continuità quando la stessa professione prosegue nei confronti del medesimo mercato di riferimento.

Puoi consultare il chiarimento su FiscoOggi – attività nuova solo apparentemente e aliquota forfettaria.

Nel caso 2016 → 2026 cosa fa pensare a una vera nuova attività?

Una cessazione effettiva durata circa dieci anni è un elemento molto diverso rispetto a una chiusura seguita da riapertura dopo pochi mesi. Un intervallo così lungo può essere un forte indizio di discontinuità, soprattutto se nel frattempo sono cambiati clienti, modalità di lavoro, strumenti e organizzazione.

Tra gli elementi che aiutano a dimostrare che nel 2026 si tratta di una nuova attività reale ci sono:

  • assenza di attività professionale o d’impresa negli anni precedenti;
  • vecchi clienti non più presenti oppure clientela sostanzialmente nuova;
  • nuovi canali di acquisizione dei clienti;
  • nuovi strumenti, piattaforme o modalità operative;
  • nuove condizioni economiche e contrattuali;
  • assenza di continuità immediata di locali, personale o struttura organizzativa;
  • un lungo intervallo temporale tra cessazione e nuova apertura.

Nessuno di questi elementi, isolatamente, sostituisce la verifica fiscale, ma nel loro insieme aiutano a distinguere una vera ripartenza da una chiusura puramente formale seguita dalla prosecuzione dello stesso lavoro.

Quando invece il 5% diventa più rischioso

Il rischio di “mera prosecuzione” cresce se la nuova Partita IVA ricrea sostanzialmente la stessa attività senza una reale cesura economica. Alcuni segnali da controllare sono:

  • stessi clienti principali della precedente attività;
  • stessi locali e stessa struttura;
  • stesso marchio e stessa organizzazione senza una reale interruzione;
  • continuità immediata dei contratti;
  • stesso mercato di riferimento e medesime modalità operative;
  • cessazione solo formale della vecchia attività seguita da una ripresa sostanzialmente identica.

Nel caso di una chiusura nel 2016 e una nuova apertura nel 2026, una vera continuità economica deve comunque essere dimostrata dai fatti: non può essere dedotta soltanto perché l’attività ha lo stesso nome o lo stesso ATECO.

Se il 5% non spetta, puoi comunque usare il 15%

Se possiedi i requisiti generali del regime forfettario ma non superi il test della nuova attività, non significa automaticamente dover applicare il regime ordinario. In molti casi puoi comunque applicare il forfettario con imposta sostitutiva al 15%.

Questa distinzione è essenziale. La regola dei tre anni e la mera prosecuzione riguardano il beneficio del 5%, non costituiscono automaticamente un divieto generale di accesso al regime forfettario.

Per un confronto dettagliato consulta la guida su regime forfettario al 5% o al 15%.

Riaprire dopo dieci anni non significa riattivare semplicemente la vecchia posizione

Quando un’attività è stata realmente cessata e viene iniziata di nuovo anni dopo, bisogna gestire una nuova dichiarazione di inizio attività e gli adempimenti collegati all’inquadramento attuale. Non basta ragionare come se la posizione del 2016 fosse rimasta sospesa.

La procedura concreta cambia a seconda che si tratti di attività professionale o d’impresa: possono essere coinvolti Agenzia delle Entrate, Registro Imprese, INPS, eventuale SUAP e altri enti.

Se invece la riapertura avviene a distanza di pochi mesi o di uno o due anni, il problema è diverso. Abbiamo dedicato una guida specifica a riaprire la Partita IVA entro tre anni.

ATECO 96.99.99: attenzione a non considerarlo automaticamente corretto

Nel caso originario veniva indicato il codice ATECO 96.99.99 – Tutte le altre attività varie di servizi alla persona n.c.a.. Nelle note ATECO 2025 questa voce comprende espressamente, tra le altre attività, astrologi e spiritisti.

La cartomanzia non è però nominata in modo espresso nella descrizione ufficiale. Il codice può essere coerente per determinate attività di consulto personale, ma va verificato sulla prestazione concretamente svolta e non scelto solo perché è una voce residuale.

Dal 2025 la classificazione vigente è ATECO 2025; l’ISTAT mette a disposizione struttura, note esplicative e strumenti di ricerca aggiornati.

Stesso ATECO del 2016: il 5% è escluso?

No, non automaticamente. Il fatto che il codice ATECO sia uguale o equivalente a quello utilizzato dieci anni prima è un elemento da considerare, ma non risolve da solo il test della mera prosecuzione.

Se nel 2016 l’attività è stata realmente cessata, non è stata esercitata per molti anni e nel 2026 viene avviata nuovamente con una struttura e una clientela autonome, il quadro è molto diverso da una semplice prosecuzione senza soluzione di continuità.

Al contrario, se la vecchia attività è rimasta sostanzialmente operativa attraverso gli stessi rapporti e viene semplicemente “riaccesa” formalmente, il 5% richiede maggiore cautela.

Quali requisiti del forfettario vanno controllati nel 2026?

La vecchia chiusura del 2016 non esonera dalla verifica delle regole attuali. Prima di scegliere il forfettario devi controllare, tra l’altro:

  • limiti di ricavi o compensi previsti dalla disciplina vigente;
  • eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati rilevanti ai fini della causa ostativa;
  • partecipazioni societarie incompatibili;
  • rapporti prevalenti con un datore di lavoro o ex datore quando ricorrono le condizioni previste;
  • residenza fiscale e requisiti territoriali;
  • altre cause di esclusione applicabili al caso concreto.

La verifica va fatta sulle condizioni attuali, non sulle regole che erano in vigore nel 2016.

Esempio pratico: attività chiusa nel 2016 e riaperta nel 2026

Immaginiamo una persona che:

  • ha cessato realmente l’attività nel 2016;
  • dal 2017 al 2025 non ha svolto altre attività d’impresa o professionali rilevanti;
  • nel 2026 riparte con clienti nuovi e senza continuità organizzativa con la vecchia attività;
  • rispetta tutti i requisiti generali del regime forfettario.

In questo scenario il requisito dei tre anni del comma 65 è superato e la lunga interruzione costituisce un elemento favorevole nel valutare la reale novità dell’attività. Il 5% può quindi essere concretamente valutato, ma va comunque documentato che non esiste una mera prosecuzione nei fatti.

Se invece la persona riprende gli stessi clienti, gli stessi contratti e la medesima organizzazione come se l’attività non fosse mai realmente cessata, il test della mera prosecuzione diventa più delicato.

Documenti utili da conservare

  • documentazione della cessazione del 2016;
  • vecchie dichiarazioni fiscali e chiusure previdenziali/camerali;
  • nuova dichiarazione di inizio attività;
  • contratti e incarichi del 2026;
  • evidenze della nuova clientela;
  • eventuali variazioni del codice ATECO;
  • documentazione che dimostri l’assenza di continuità operativa, quando rilevante.

Questi documenti sono particolarmente utili se si applica il 5%, perché il contribuente attesta in dichiarazione la presenza dei requisiti richiesti per la nuova attività.

Errori da evitare

  • pensare che una vecchia Partita IVA impedisca sempre il forfettario;
  • confondere accesso al regime con diritto all’aliquota del 5%;
  • ritenere che basti attendere tre anni per ottenere automaticamente il 5%;
  • considerare lo stesso ATECO prova automatica di mera prosecuzione;
  • ignorare clienti, mercato e organizzazione concreta;
  • usare una classificazione ATECO residuale senza verificare l’attività reale;
  • applicare nel 2026 le regole che valevano quando la posizione è stata chiusa nel 2016.

Domande frequenti

Se ho chiuso la Partita IVA nel 2016 posso usare il forfettario nel 2026?

Sì, la chiusura del 2016 non impedisce da sola l’accesso. Devi però rispettare tutti i requisiti e non avere cause ostative secondo le regole vigenti nel 2026.

Dopo dieci anni posso avere il 5%?

Può essere possibile. Il requisito dei tre anni è normalmente superato, ma devi verificare anche che la nuova attività non sia mera prosecuzione di quella precedente e che siano rispettate tutte le altre condizioni del comma 65.

Se faccio la stessa attività di prima perdo automaticamente il 5%?

No. La stessa attività o lo stesso ATECO non bastano da soli. La verifica riguarda la continuità sostanziale dell’attività, del mercato, dei clienti e dell’organizzazione.

Se il 5% non spetta devo andare in ordinario?

Non necessariamente. Se rispetti i requisiti generali del forfettario puoi normalmente applicare l’aliquota ordinaria del 15%.

ATECO 96.99.99 è sicuramente corretto per cartomanzia?

Non va considerato automatico. ATECO 2025 include espressamente astrologi e spiritisti nella voce 96.99.99, ma la cartomanzia non è nominata direttamente: il codice va verificato sulla concreta attività svolta.

Parla con un consulente
Serve assistenza per la tua Partita IVA?

Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.

Supporto umano 1:1
Consulente dedicato Un professionista che conosce la tua posizione.
Parti subito →
Apertura in 24 ore Dopo la verifica dell'inquadramento corretto.