Assumere il marito nel forfettario dopo la chiusura della sua SRLS: regole 2026
Sì, una ditta individuale in regime forfettario può assumere il marito come dipendente, ma non basta predisporre una busta paga per rendere automaticamente valido il rapporto. Tra coniugi, soprattutto se conviventi, l’INPS verifica con particolare attenzione che esistano davvero subordinazione, retribuzione e organizzazione tipiche del lavoro dipendente. Inoltre, nel forfettario devi rispettare il limite di 20.000 euro lordi annui delle spese di lavoro rilevanti.
Il fatto che tuo marito abbia chiuso una SRLS nella stessa attività di ristrutturazioni non vieta automaticamente la tua nuova Partita IVA. Va però verificato se stai avviando una vera attività nuova oppure se, nella sostanza, stai proseguendo l’impresa precedente con clienti, mezzi, lavori e organizzazione trasferiti. Questo punto è particolarmente importante se vuoi applicare l’imposta sostitutiva al 5%.
Regime forfettario: puoi avere dipendenti
Il regime forfettario non vieta di assumere dipendenti. Devi però rispettare il limite previsto per le spese di lavoro dell’anno precedente.
Nel conteggio rientrano le categorie di costo del lavoro richiamate dalla normativa, compresi i rapporti di lavoro dipendente e le altre fattispecie rilevanti.
La guida RF su dipendenti e collaboratori nel forfettario approfondisce il limite dei 20.000 euro.
Il limite di 20.000 euro non è il netto in busta
Quando programmi l’assunzione non devi guardare soltanto a quanto tuo marito riceverà sul conto corrente. Il costo del lavoro comprende componenti che possono rendere il costo aziendale molto superiore al netto mensile.
- retribuzione lorda;
- contributi a carico del datore;
- TFR;
- eventuali mensilità aggiuntive;
- ferie, permessi e altri istituti contrattuali;
- premi e altre voci previste dal contratto.
Prima dell’assunzione conviene quindi far calcolare da un consulente del lavoro il costo annuo rilevante rispetto al limite del forfettario.
Assumere il coniuge: il rapporto deve essere realmente subordinato
L’INPS dedica un controllo specifico ai rapporti di lavoro tra coniugi, parenti e affini. Nel modulo di iscrizione aziendale il datore deve dichiarare la presenza di rapporti di parentela o coniugio con i lavoratori assunti.
Tra familiari conviventi opera una forte presunzione di collaborazione gratuita/familiare. Per riconoscere un vero rapporto subordinato servono elementi concreti e coerenti.
- orario di lavoro definito;
- mansioni precise;
- potere direttivo del datore;
- retribuzione effettivamente pagata e tracciabile;
- buste paga;
- presenza e attività documentabili;
- obblighi tipici del dipendente;
- organizzazione distinta dalla semplice collaborazione familiare.
Una recente pronuncia della Cassazione pubblicata dall’INPS ribadisce che nei rapporti tra familiari la subordinazione e l’onerosità devono essere dimostrate con elementi reali, non solo formali.
Se convivete, il controllo è ancora più delicato
Quando coniuge datore e coniuge lavoratore convivono, l’INPS può presumere più facilmente che il lavoro sia prestato nell’ambito della collaborazione familiare.
Questo non rende impossibile l’assunzione, ma rende fondamentale poter dimostrare un rapporto realmente oneroso e subordinato. Pagare lo stipendio con bonifico, registrare correttamente presenze e mansioni e applicare il CCNL corretto diventano aspetti sostanziali, non semplici formalità.
Dipendente o collaboratore familiare: sono due strade diverse
Se tuo marito lavora stabilmente nell’impresa ma non esiste una vera subordinazione, può essere più coerente la figura del collaboratore familiare/coadiuvante.
In questo caso non si tratta di un dipendente. Cambiano previdenza, sicurezza sul lavoro, trattamento fiscale e organizzazione del rapporto.
La guida RF sul collaboratore familiare nel regime forfettario approfondisce contribuzione e limite di spesa.
Impresa familiare: non è semplicemente “marito che aiuta”
L’impresa familiare disciplinata dall’articolo 230-bis del codice civile opera quando il familiare collabora in modo continuativo e non esiste un diverso rapporto qualificato, come lavoro subordinato o società.
Ha quindi carattere residuale: se esiste un vero contratto di lavoro subordinato, il rapporto è quello; se invece manca la subordinazione e il coniuge partecipa stabilmente alla gestione, può essere più coerente la collaborazione familiare.
Per le differenze operative puoi consultare la guida RF su impresa familiare e regime forfettario.
La chiusura della SRLS del marito non vieta automaticamente il forfettario
Se la nuova Partita IVA è intestata a te, il fatto che tuo marito fosse socio o amministratore di una SRLS non crea automaticamente una causa ostativa personale nei tuoi confronti.
Devi però verificare che la SRLS sia realmente cessata o in una fase che non generi sovrapposizioni operative e che non esista una costruzione artificiosa finalizzata solo a trasferire la stessa attività in una ditta individuale forfettaria.
Il vero nodo è il 5%: stai continuando l’attività della SRLS?
Per applicare il 5% nei primi cinque periodi d’imposta, la normativa richiede specifiche condizioni di “nuova attività”.
- tu non devi aver esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti nei casi previsti;
- la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di una tua precedente attività lavorativa o autonoma, salvo eccezioni;
- se prosegui un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, i ricavi/compensi di quell’attività nell’anno precedente devono essere entro il limite previsto per il forfettario.
Quest’ultimo punto è importante nel tuo caso: se la nuova ditta individuale raccoglie di fatto l’attività della SRLS del marito, il 5% non va dato per scontato. Va verificato il fatturato della SRLS nell’anno precedente e la reale continuità dell’attività.
Indizi che fanno pensare a una prosecuzione della vecchia SRLS
- stessi clienti;
- stessi cantieri già acquisiti dalla SRLS;
- stessi mezzi e attrezzature trasferiti;
- stesso personale;
- stessa sede;
- stesso nome commerciale;
- stessi fornitori;
- contratti della SRLS che passano alla ditta individuale;
- marito che continua a gestire sostanzialmente l’attività come prima.
Nessun singolo elemento decide da solo, ma più continuità esiste, più è necessario documentare correttamente il subentro.
Attività di ristrutturazione: normalmente impresa artigiana
Una ditta individuale che esegue direttamente lavori di ristrutturazione edilizia rientra normalmente nell’attività d’impresa/artigiana. Il codice ATECO dipende però dai lavori realmente eseguiti: muratura, intonaci, posa pavimenti, impianti, tinteggiatura e altre specializzazioni hanno codici differenti.
Non userei quindi un codice generico “ristrutturazioni” senza elencare i servizi effettivi. Alcune lavorazioni impiantistiche richiedono inoltre requisiti tecnico-professionali specifici.
INPS Artigiani per titolare e collaboratore
Nel 2026 l’INPS indica per gli Artigiani un’aliquota pensionistica del 24% e un contributo minimo annuale calcolato sul minimale di reddito.
Se tuo marito viene inquadrato come collaboratore familiare/coadiuvante anziché come dipendente, possono essere dovuti contributi autonomi anche per lui.
L’INPS precisa che il titolare dell’impresa artigiana è responsabile del versamento dei contributi propri e dei collaboratori.
Se tuo marito è dipendente: obblighi del datore di lavoro
Con una vera assunzione diventano necessari tutti gli adempimenti tipici del lavoro subordinato:
- comunicazione di assunzione;
- CCNL corretto;
- busta paga;
- versamenti previdenziali e assicurativi;
- TFR;
- ferie e permessi;
- Certificazione Unica;
- sicurezza sul lavoro;
- formazione e DPI nel settore edilizio;
- sorveglianza sanitaria quando prevista.
Nel settore edilizio la sicurezza pesa molto
In una ditta di ristrutturazioni il rapporto di lavoro non è solo una questione fiscale. Cantieri, lavori in quota, attrezzature, polveri, rumore e movimentazione manuale rendono centrali DVR, formazione, DPI, eventuale medico competente e gli altri adempimenti del D.Lgs. 81/2008.
La scelta tra dipendente e collaboratore familiare cambia anche il quadro degli obblighi di sicurezza applicabili.
Esempio: marito assunto con costo annuo di 18.000 euro
Se il costo di lavoro rilevante per tuo marito è 18.000 euro e non hai altri dipendenti o collaboratori da sommare, resti sotto il limite di 20.000 euro previsto dal regime.
Se invece il totale delle spese di lavoro rilevanti arriva a 22.000 euro, il requisito viene meno per l’anno successivo secondo le regole del regime forfettario.
Nel forfettario lo stipendio non riduce analiticamente il reddito
Anche se paghi realmente lo stipendio di tuo marito, nel forfettario i costi non vengono normalmente dedotti uno per uno dal reddito imponibile. Il reddito è determinato attraverso il coefficiente di redditività.
Quindi il costo del dipendente incide sul tuo margine economico reale e sul limite dei 20.000 euro, ma non funziona come una normale deduzione analitica del regime ordinario.
Checklist prima di aprire e assumere
- verifica che la SRLS del marito sia realmente cessata o correttamente liquidata;
- ricostruisci clienti, contratti e beni che passano alla nuova ditta;
- verifica i requisiti del forfettario;
- verifica separatamente i requisiti del 5%;
- scegli gli ATECO edilizi corretti;
- apri Camera di Commercio/Albo Artigiani e INPS;
- decidi se il marito sarà vero dipendente o collaboratore familiare;
- se dipendente, documenta subordinazione e retribuzione reale;
- calcola il costo annuo rispetto al limite 20.000 euro;
- gestisci sicurezza e adempimenti di cantiere.
Errori da evitare
- pensare che il coniuge possa essere assunto senza verificare la subordinazione reale;
- fare buste paga senza pagare realmente lo stipendio;
- ignorare la dichiarazione di parentela INPS;
- considerare la chiusura della SRLS sufficiente per ottenere automaticamente il 5%;
- trasferire integralmente vecchia attività, clienti e mezzi senza analizzare il subentro;
- superare 20.000 euro di spese di lavoro rilevanti;
- confondere dipendente e collaboratore familiare;
- trascurare sicurezza e requisiti tecnici del settore edilizio.
Domande frequenti
Posso assumere mio marito nel forfettario?
Sì, ma il rapporto deve essere realmente subordinato e oneroso. Tra coniugi conviventi l’INPS effettua controlli particolarmente rigorosi.
Il suo stipendio rientra nei 20.000 euro?
Sì, le spese di lavoro dipendente rilevanti concorrono al limite annuale previsto dal regime.
La vecchia SRLS del marito mi impedisce il forfettario?
Non automaticamente. Va però verificata la reale cessazione e l’eventuale prosecuzione dell’attività precedente.
Posso applicare il 5% se continuo l’attività della SRLS?
Va verificato il requisito specifico previsto per la prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, compreso il limite dei ricavi dell’attività precedente.
È meglio dipendente o collaboratore familiare?
Dipende dalla realtà del rapporto. Se esistono direzione, subordinazione e retribuzione può essere corretto il lavoro dipendente; se il coniuge collabora stabilmente senza subordinazione può essere più coerente la collaborazione familiare.
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