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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Stesso ATECO della propria SRL: quando il forfettario è compatibile

Avere lo stesso codice ATECO della SRL non vieta, da solo, l’apertura di una Partita IVA individuale in regime forfettario. Il problema nasce se mantieni un controllo diretto o indiretto sulla SRL e l’attività della società è riconducibile a quella che svolgi individualmente. Se inoltre hai percepito compensi da amministratore o altri redditi assimilati a lavoro dipendente dalla stessa SRL, va verificata anche la causa ostativa legata al datore o ex datore di lavoro.

Nel caso concreto, quindi, non basta dimettersi da presidente o amministratore. Bisogna verificare quote, controllo, attività effettive, fatture alla SRL e natura fiscale dei compensi percepiti nei due anni precedenti.

Stesso codice ATECO: non è un divieto automatico

La Legge 190/2014 non contiene una regola secondo cui una persona fisica non può avere lo stesso codice ATECO di una SRL partecipata.

Il codice ATECO è un elemento utile per classificare l’attività, ma la causa ostativa prevista per le SRL richiede una verifica più articolata: controllo diretto o indiretto della società e attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con la Partita IVA individuale.

La regola corretta sulla SRL controllata

L’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014 esclude dal forfettario chi controlla direttamente o indirettamente una SRL che svolge attività riconducibili a quella individuale.

Le due condizioni devono quindi essere presenti insieme. Se manca il controllo oppure manca la riconducibilità dell’attività, questa specifica causa ostativa non si perfeziona.

Il 50% delle quote non è una soglia automatica

Il vecchio testo della pagina semplificava il controllo come “50% o più delle quote”. In realtà il controllo non coincide sempre con una percentuale fissa.

La circolare 9/E del 10 aprile 2019 richiama i criteri dell’articolo 2359 del Codice civile: contano i voti esercitabili, l’influenza dominante e anche situazioni di controllo indiretto.

Per questo una quota inferiore al 50% può, in casi particolari, attribuire comunque controllo; allo stesso modo, la semplice lettura della percentuale nominale non basta nelle compagini familiari o con diritti di voto particolari.

Lasciare la carica di presidente non elimina automaticamente il controllo

Carica amministrativa e partecipazione societaria sono due elementi diversi. Puoi cessare di essere presidente o amministratore e continuare a controllare la SRL attraverso le quote o i diritti di voto.

Quindi, se lasci la carica ma mantieni una partecipazione che ti attribuisce controllo, devi comunque verificare la causa ostativa sulle SRL controllate.

Attività riconducibile: lo stesso ATECO è un segnale forte

Quando Partita IVA individuale e SRL utilizzano lo stesso codice ATECO, la somiglianza delle attività è evidente. Ma la prassi dell’Agenzia guarda soprattutto alle attività effettivamente svolte e ai rapporti economici tra persona fisica e società.

Se continui a svolgere personalmente la stessa attività della SRL e fatturi proprio alla società che controlli, la riconducibilità diventa particolarmente rilevante.

Fatturare alla propria SRL: quando il rischio aumenta

La circolare 9/E individua un criterio operativo importante: quando le attività appartengono alla stessa sezione ATECO e la persona fisica forfettaria effettua cessioni o prestazioni alla SRL controllata, con costi dedotti dalla società, la riconducibilità può risultare integrata.

Nel caso originario l’intenzione è proprio quella di riaprire la Partita IVA con lo stesso ATECO e fatturare alla SRL. Se il controllo della società permane, questa configurazione richiede particolare attenzione perché entrambe le condizioni della causa ostativa possono essere presenti.

Se non controlli la SRL la situazione cambia

Se, dopo la verifica civilistica, risulta che non controlli direttamente o indirettamente la SRL, la specifica causa ostativa prevista per la SRL controllata non opera per il solo fatto che possiedi una quota o utilizzi lo stesso codice ATECO.

Restano però da verificare le altre cause ostative, in particolare quella collegata ai rapporti di lavoro o ai redditi assimilati percepiti dalla stessa società.

Compenso da amministratore: perché può creare un secondo controllo

Il compenso da amministratore è spesso fiscalmente qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, salvo i casi in cui rientri nell’attività professionale del soggetto.

Questo è importante perché la causa ostativa del comma 57, lettera d-bis), non riguarda soltanto i lavoratori subordinati in senso stretto: la circolare 9/E chiarisce che la nozione rilevante comprende anche i redditi assimilati di cui all’articolo 50 del TUIR.

Dimettersi da amministratore non cancella i due anni precedenti

Se il compenso da amministratore è stato trattato come reddito assimilato, la cessazione della carica non rende automaticamente irrilevante il rapporto precedente.

La causa ostativa guarda anche ai datori o soggetti assimilati con cui sono intercorsi rapporti nei due periodi d’imposta precedenti. Se dopo le dimissioni la nuova Partita IVA fattura prevalentemente alla stessa SRL, il test del 50% va quindi verificato separatamente.

Il 50% qui riguarda il fatturato verso il datore o ex datore

La percentuale del 50% ha un significato preciso nella causa ostativa verso datore o ex datore: la prevalenza ricorre quando oltre il 50% dei ricavi o compensi dell’anno deriva dai soggetti rilevanti.

Non bisogna confondere questa percentuale con il controllo della SRL. Sono due test diversi:

  • controllo SRL: si valuta con i criteri civilistici, non con una soglia automatica unica;
  • prevalenza verso datore/ex datore: si verifica sui ricavi o compensi e scatta oltre il 50%.

Esempio 1: quota 20%, nessun controllo, fatture alla SRL

Se possiedi il 20% della SRL e non esiste alcuna situazione di controllo diretto o indiretto, la causa ostativa della SRL controllata non opera per la sola quota.

Se però hai cessato da poco un rapporto da amministratore con compenso assimilato e oltre il 50% del fatturato individuale arriva dalla stessa SRL, va comunque verificata la diversa causa ostativa dell’ex datore.

Esempio 2: quota di controllo e stesso ATECO

Se mantieni una quota che ti attribuisce controllo, apri la Partita IVA con lo stesso ATECO della SRL e fatturi alla società prestazioni che questa deduce, il rischio di integrare la causa ostativa è elevato.

In questo scenario dimettersi formalmente da presidente non è sufficiente: il punto decisivo è se il controllo e la riconducibilità delle attività continuano a esistere.

Esempio 3: cessione del controllo prima di iniziare

Se cedi la partecipazione di controllo e mantieni soltanto una quota non idonea a controllare la SRL, la prima causa ostativa può venire meno. Devi però verificare separatamente il rapporto precedente da amministratore e la prevalenza delle fatture verso la società.

Stesso ATECO ma nessuna fattura alla SRL

Anche in presenza dello stesso ATECO, l’assenza di rapporti economici tra persona fisica e SRL può incidere sulla valutazione della riconducibilità secondo i criteri indicati dall’Agenzia.

Non significa però che lo stesso codice diventi irrilevante: resta un elemento forte da verificare insieme all’attività reale e alla posizione di controllo.

Checklist prima di riaprire la Partita IVA

  1. Verifica la percentuale di quote posseduta e i diritti di voto.
  2. Controlla se esiste controllo diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
  3. Verifica le quote o i diritti riconducibili ai familiari quando rilevanti.
  4. Confronta l’attività effettiva della SRL con quella che vuoi svolgere individualmente.
  5. Controlla se le attività ricadono nella stessa sezione ATECO.
  6. Verifica se fatturerai beni o servizi alla SRL e se il costo sarà dedotto dalla società.
  7. Ricostruisci la natura fiscale dei compensi da amministratore percepiti nei due anni precedenti.
  8. Calcola quale percentuale del nuovo fatturato deriverà dalla SRL.
  9. Non considerare le dimissioni da amministratore come soluzione automatica alle cause ostative.

Per il quadro generale sulle quote societarie puoi consultare la guida su forfettario e partecipazioni in SRL. Per il caso specifico delle fatture alla propria società trovi anche forfettario e fatture alla propria SRL.

Domande frequenti

Posso avere lo stesso codice ATECO della mia SRL?

Sì, non esiste un divieto automatico basato sul codice. Devi però verificare controllo della SRL, riconducibilità delle attività e rapporti economici con la società.

Se lascio la carica di amministratore posso entrare subito nel forfettario?

Non automaticamente. Devi verificare se mantieni il controllo della SRL e se il precedente compenso da amministratore genera anche il test verso datore o ex datore.

Avere meno del 50% delle quote significa non controllare la SRL?

Non sempre. Il controllo si valuta con i criteri civilistici e può esistere anche senza una maggioranza formale del capitale.

Se fatturo oltre il 50% alla SRL vengo escluso?

Può rilevare la causa ostativa verso datore o ex datore se il precedente rapporto rientra tra quelli considerati dalla norma. È un controllo separato da quello sulla SRL controllata.

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