Associazione no profit e regime forfettario: quando sono compatibili
Partecipare a un’associazione senza scopo di lucro non esclude automaticamente dal regime forfettario. La causa ostativa prevista dalla Legge 190/2014 riguarda, tra l’altro, la partecipazione a società di persone, associazioni professionali e imprese familiari: una normale associazione culturale, sportiva o del Terzo settore non va confusa con un’associazione professionale.
Una risposta generica del tipo “puoi applicare il forfettario senza problemi, anche se svolgi la stessa attività nell’associazione” sarebbe però troppo assoluta. Bisogna distinguere semplice qualità di socio, attività professionale retribuita, volontariato, ruolo negli organi dell’ente e natura dell’associazione. Inoltre, dal 2026 APS e ODV possono avere un proprio regime forfetario ex Codice del Terzo settore: è un regime dell’ente, diverso dal forfettario della persona fisica.
Associazione no profit e associazione professionale non sono la stessa cosa
La causa ostativa del regime forfettario prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014 riguarda la partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali e imprese familiari, oltre ad alcune ipotesi di controllo di SRL con attività riconducibile.
La parola “associazione” non significa quindi che qualsiasi associazione senza scopo di lucro impedisca il forfettario. Un’associazione culturale, una ASD, una APS o un ETS ha natura e finalità diverse da uno studio associato tra professionisti che produce reddito di lavoro autonomo in forma associata.
Per il quadro generale sulle partecipazioni puoi consultare la nostra guida su partecipazioni societarie e regime forfettario.
Se sei soltanto socio o associato dell’ente
La semplice qualità di socio o associato di un ente non commerciale non fa scattare, di per sé, la causa ostativa del forfettario. In questo scenario occorre comunque verificare:
- la forma giuridica effettiva dell’ente;
- se si tratta davvero di ente non commerciale o di associazione professionale;
- l’eventuale ruolo ricoperto;
- l’esistenza di compensi o incarichi professionali;
- la presenza di altri requisiti o cause ostative personali.
Essere iscritto a un’associazione, partecipare alle assemblee o versare una quota associativa non equivale a partecipare a una società di persone.
Se svolgi per l’associazione la stessa attività della tua Partita IVA
Fare la stessa attività per l’associazione non ti esclude automaticamente dal forfettario. Se, per esempio, sei un formatore, consulente, grafico o professionista e l’associazione ti affida un incarico realmente professionale, il compenso va normalmente trattato come compenso della tua attività e fatturato secondo le regole del tuo regime.
Il punto non è “stessa attività sì o no”, ma come viene qualificato il rapporto. L’associazione può essere un cliente come un altro, purché incarico, compenso e documentazione siano reali e coerenti.
Abbiamo approfondito questo scenario nella guida su regime forfettario ed enti no profit.
Attenzione se sei anche volontario dell’ETS
Nel Terzo settore esiste una regola specifica. L’articolo 17 del D.Lgs. 117/2017 prevede che la qualità di volontario sia incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge l’attività volontaria.
Quindi un socio di un ETS può, in astratto, essere un professionista forfettario; ma se opera anche come volontario dello stesso ente, non può semplicemente fatturare allo stesso ETS ignorando questa incompatibilità. Prima va qualificata correttamente la posizione.
Il riferimento è l’articolo 17 del Codice del Terzo settore.
Rimborso spese e compenso professionale sono due cose diverse
Un rimborso spese documentato non deve essere usato per mascherare un compenso professionale. Se l’associazione paga un incarico, occorre documentare il rapporto secondo la sua natura reale.
Per il volontario ETS l’articolo 17 disciplina specificamente i rimborsi spese e vieta i rimborsi forfettari generalizzati fuori dai casi ammessi. Per un professionista, invece, il compenso relativo all’attività svolta rientra normalmente nella sua sfera professionale.
Se sei presidente, consigliere o componente del direttivo
La presenza negli organi dell’associazione non equivale automaticamente a una causa ostativa del forfettario. Va però verificato se il ruolo è gratuito o retribuito e come deve essere qualificato fiscalmente l’eventuale compenso.
Un compenso per una carica associativa può avere una natura diversa rispetto a una fattura per una prestazione professionale. Non è corretto scegliere il trattamento solo in base al fatto che il soggetto possieda già una Partita IVA.
ASD e regime forfettario della persona fisica
La semplice partecipazione a un’associazione sportiva dilettantistica non rientra automaticamente nella causa ostativa prevista per associazioni professionali e società di persone. Anche in questo caso, però, bisogna distinguere il ruolo di socio, l’eventuale lavoro sportivo, incarichi professionali e compensi.
La partecipazione a una ASD non preclude di per sé l’accesso al regime forfettario della persona fisica. Restano però da distinguere volontariato, lavoro sportivo, incarichi professionali retribuiti e il diverso regime fiscale eventualmente applicato dall’ente.
Dal 2026 APS e ODV possono avere un proprio regime forfetario
Dal 2026 è pienamente operativo il regime fiscale del Codice del Terzo settore. L’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017 prevede un regime forfetario specifico per APS e ODV con ricavi entro la soglia prevista dalla norma.
Nel testo vigente, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicarlo alle attività commerciali se i ricavi dell’anno precedente non superano 85.000 euro; il coefficiente di redditività è pari all’1% per le ODV e al 3% per le APS.
Il riferimento ufficiale è l’articolo 86 del Codice del Terzo settore.
Questo regime, però, riguarda l’associazione. Non modifica automaticamente il regime fiscale della persona fisica che è socio e svolge separatamente una propria attività professionale in forfettario.
Associazione professionale: qui la risposta cambia
Se ciò che chiami “associazione” è in realtà uno studio associato o un’associazione tra professionisti fiscalmente assimilata alle società di persone, la situazione è diversa. La partecipazione contemporanea rientra nella causa ostativa prevista dalla Legge 190/2014.
Per questo, prima di rispondere “sì, puoi restare forfettario”, è essenziale leggere atto costitutivo, statuto e natura fiscale dell’ente.
Stessa attività nell’associazione: quando serve cautela
Se la tua Partita IVA e l’associazione operano nello stesso settore, controlla almeno:
- se l’associazione ti conferisce un vero incarico professionale;
- se il compenso è deliberato correttamente quando necessario;
- se esistono conflitti di interesse da gestire;
- se sei volontario dello stesso ETS;
- se il pagamento è compenso o rimborso spese;
- se il rapporto rispetta statuto e governance dell’ente;
- se la tua attività individuale resta effettivamente autonoma.
Il fatto che le attività siano simili non è, da solo, una causa ostativa del forfettario. Ma un rapporto mal qualificato può creare problemi diversi da quelli del regime fiscale.
Esempi pratici
Socio di associazione culturale e consulente forfettario
Se sei socio di un’associazione culturale e svolgi autonomamente consulenze con la tua Partita IVA, la semplice partecipazione non ti esclude dal forfettario. Se l’associazione ti affida una consulenza retribuita, va gestita come incarico professionale reale.
Socio e volontario di una APS
Puoi essere socio e volontario, ma l’articolo 17 CTS rende incompatibile la qualità di volontario con un rapporto di lavoro autonomo retribuito con lo stesso ente. Prima di fatturare occorre quindi rivedere la posizione.
Partecipante a uno studio associato professionale
Qui non stiamo parlando di un normale ente no profit. La partecipazione a un’associazione professionale rientra nella causa ostativa prevista dal regime forfettario.
Errori da evitare
- pensare che la parola “associazione” abbia sempre lo stesso significato fiscale;
- confondere una APS o ASD con uno studio associato professionale;
- fatturare allo stesso ETS ignorando la contemporanea qualifica di volontario;
- trasformare compensi professionali in rimborsi spese;
- pensare che il regime forfetario dell’ente sia lo stesso della persona fisica;
- considerare automaticamente incompatibile lo svolgimento della stessa attività;
- ignorare statuto, cariche e modalità di deliberazione dei compensi.
Domande frequenti
Essere socio di un’associazione no profit impedisce il forfettario?
No, non automaticamente. Bisogna distinguere una normale associazione no profit da un’associazione professionale e verificare la posizione concreta.
Posso fatturare all’associazione di cui sono socio?
In molti casi sì, se si tratta di un vero incarico professionale e il rapporto è correttamente deliberato e documentato. Per gli ETS va però verificata l’eventuale incompatibilità con la qualifica di volontario.
Se svolgo la stessa attività nell’associazione perdo il forfettario?
No, la somiglianza dell’attività non crea da sola una causa ostativa. Conta la natura dell’ente e il modo in cui viene qualificato il rapporto.
Il regime forfetario APS/ODV dal 2026 è il mio stesso regime?
No. L’articolo 86 CTS disciplina un regime dell’ente. Il professionista persona fisica applica invece il proprio regime fiscale individuale se ne possiede i requisiti.
Se l’associazione è uno studio professionale posso restare forfettario?
La partecipazione contemporanea a un’associazione professionale rientra nella causa ostativa prevista dalla Legge 190/2014 e richiede quindi un’analisi diversa.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.