SAS in liquidazione e forfettario: la partecipazione blocca ancora?
Se partecipi a una SAS ancora in liquidazione, la sola liquidazione non elimina la causa ostativa al regime forfettario. Finché la partecipazione nella società di persone esiste, il contribuente non può considerarsi automaticamente compatibile con il forfettario solo perché la SAS non svolge più l’attività ordinaria.
Il punto decisivo non è quindi chiedersi se la SAS fatturi ancora, ma se tu risulti ancora socio. La causa ostativa si rimuove quando la partecipazione cessa effettivamente, per esempio mediante cessione della quota oppure, se la liquidazione arriva fino in fondo, con la cancellazione della società e la conseguente estinzione della partecipazione.
Perché la SAS in liquidazione continua a creare la causa ostativa
L’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014 esclude dal regime forfettario chi, contemporaneamente all’attività individuale, partecipa a società di persone.
Una SAS è una società di persone. La norma non prevede una deroga perché la società è “in liquidazione”, non produce più ricavi o sta soltanto incassando crediti e pagando debiti. Finché la quota esiste e il contribuente continua a essere socio, la partecipazione resta fiscalmente rilevante ai fini della causa ostativa.
Liquidazione non significa estinzione della società
La liquidazione è una fase della vita della società. Serve a chiudere i rapporti pendenti, realizzare le attività, riscuotere i crediti, pagare i debiti e distribuire l’eventuale residuo ai soci.
Durante questa fase la SAS continua a esistere e i soci continuano normalmente a risultare tali. Per questo la sola dicitura “in liquidazione” nella visura non equivale alla cancellazione della società e non basta a rendere automaticamente utilizzabile il forfettario.
La domanda decisiva: al 31 dicembre risulti ancora socio?
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 chiarisce il criterio temporale applicabile alle partecipazioni incompatibili: la causa ostativa deve essere rimossa nell’anno precedente a quello in cui si vuole applicare il forfettario.
In pratica, se vuoi applicare il regime forfettario dal 1° gennaio dell’anno successivo, devi verificare che entro il 31 dicembre precedente la partecipazione nella SAS sia effettivamente cessata.
Esempio: SAS in liquidazione ma ancora iscritta
Immagina che la SAS venga posta in liquidazione il 10 novembre. Al 31 dicembre la società risulta ancora iscritta al Registro imprese e tu risultavi ancora socio accomandante o accomandatario.
In questo scenario non è prudente applicare il forfettario dall’anno successivo sostenendo che la società “non lavora più”. La causa ostativa non dipende dall’operatività economica della SAS, ma dalla partecipazione che risulta ancora esistente.
Se la liquidazione termina entro il 31 dicembre
Se invece la liquidazione viene completata e la SAS viene cancellata dal Registro imprese entro il 31 dicembre, la situazione cambia: la società cessa formalmente e, con essa, viene meno la partecipazione societaria.
A quel punto puoi verificare l’accesso al forfettario dall’anno successivo, naturalmente soltanto se sono rispettati anche tutti gli altri requisiti del regime.
Cessione della quota: non serve sempre attendere la cancellazione della SAS
La causa ostativa riguarda la tua partecipazione personale, non necessariamente l’esistenza della società in sé. Se cedi validamente la quota e la tua uscita dalla SAS diventa efficace entro la fine dell’anno, la società può anche continuare a esistere o completare la liquidazione con gli altri soci.
Questo punto è importante perché “chiudere la SAS” e “cessare di essere socio” non sono sempre la stessa operazione. Ai fini del forfettario bisogna controllare la posizione concreta del contribuente.
Essere accomandante invece che accomandatario non risolve il problema
La causa ostativa riguarda la partecipazione alla società di persone. Non è costruita sul potere di amministrazione del socio.
Quindi anche il socio accomandante, che non gestisce la SAS come un accomandatario, non può considerarsi automaticamente compatibile con il forfettario finché continua a detenere la quota.
SAS inattiva e SAS in liquidazione: cosa cambia?
Dal punto di vista della causa ostativa, la distinzione pratica è limitata: né l’inattività né la liquidazione eliminano automaticamente la qualità di socio.
Una SAS può non emettere fatture da mesi, avere cessato l’attività operativa oppure essere formalmente in liquidazione, ma se la partecipazione continua a risultare intestata al contribuente il problema del forfettario resta.
Attività della SAS diversa dalla tua Partita IVA: conta?
Per una SAS no, non nel modo in cui accade per una SRL. La causa ostativa delle società di persone non richiede che la società e la Partita IVA individuale svolgano attività economicamente riconducibili.
Anche se la SAS immobiliare è in liquidazione e tu vuoi aprire una nuova attività individuale completamente diversa, la partecipazione resta incompatibile finché esiste.
La regola è diversa per una SRL in liquidazione
Non bisogna trasferire automaticamente alla SAS le regole previste per le SRL. Per una SRL la causa ostativa richiede normalmente di verificare il controllo diretto o indiretto e la riconducibilità dell’attività economica.
Per la società di persone, invece, la partecipazione contemporanea è già il dato centrale. Il quadro generale è nella guida su società di persone e regime forfettario.
Quali documenti controllare prima di applicare il forfettario
- Visura camerale aggiornata della SAS.
- Data di scioglimento e messa in liquidazione.
- Presenza del tuo nominativo tra i soci alla data del controllo.
- Eventuale atto di cessione della quota e relativa efficacia.
- Eventuale deposito del bilancio finale di liquidazione.
- Data di cancellazione dal Registro imprese, se la società è stata estinta.
- Verifica delle altre cause ostative del regime forfettario.
Cosa non basta per considerare rimossa la causa ostativa
- la società non emette più fatture;
- la SAS non ha più dipendenti;
- la società ha cessato l’attività commerciale ma non è cancellata;
- la SAS è “in liquidazione” in visura;
- non ricevi utili dalla società;
- sei socio accomandante e non amministri;
- la nuova Partita IVA ha un codice ATECO completamente diverso.
Quando puoi entrare nel forfettario dopo la SAS
Se la tua partecipazione è cessata entro il 31 dicembre, puoi verificare l’applicazione del forfettario dal 1° gennaio successivo. Non esiste invece un periodo fisso di attesa di uno, due o tre anni imposto dalla sola precedente partecipazione nella SAS.
Questa pagina resta focalizzata sul dubbio specifico “la liquidazione basta a rimuovere la causa ostativa?”. Per il passaggio temporale dopo la cessazione puoi consultare anche la guida su quando entrare nel forfettario dopo la chiusura di una SAS.
Controllo finale prima dell’inizio dell’anno
Se stai pianificando l’ingresso nel forfettario dall’anno successivo, non basarti soltanto sulla decisione di liquidare la SAS. Negli ultimi giorni dell’anno verifica nuovamente visura, posizione personale nella compagine e data effettiva di eventuali modifiche societarie. È questo controllo finale che permette di capire se la causa ostativa risulta davvero rimossa.
Se dalla documentazione risulti ancora socio al 31 dicembre, la soluzione più prudente è non considerare automaticamente disponibile il forfettario dal 1° gennaio. Se invece la partecipazione è cessata e gli atti lo dimostrano, puoi passare alla verifica degli altri requisiti del regime.
Domande frequenti
Una SAS in liquidazione impedisce il forfettario?
Se continui a risultare socio, sì: la semplice liquidazione non elimina la partecipazione nella società di persone.
Se la SAS non fattura più posso usare il forfettario?
Non per questo solo motivo. L’inattività economica non equivale alla cessazione della partecipazione societaria.
Se cedo la quota devo aspettare la cancellazione della SAS?
Non necessariamente. Se la tua partecipazione cessa validamente ed efficacemente, la società può anche continuare la liquidazione con gli altri soci. Va verificata la data effettiva di uscita.
Se la SAS viene cancellata entro il 31 dicembre posso usare il forfettario l’anno dopo?
Puoi verificarne l’accesso dall’anno successivo, se con la cancellazione è cessata la partecipazione e risultano rispettati tutti gli altri requisiti del regime.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.