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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Forfettario con reddito da dipendente oltre 30.000 €: limite 35.000 € nel 2026

Nel 2026 puoi aderire al regime forfettario anche se il tuo reddito da lavoro dipendente supera 30.000 euro: la soglia rilevante è stata confermata a 35.000 euro. Quindi, se nel 2025 hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 euro e rispetti gli altri requisiti, nel 2026 puoi aprire o mantenere una Partita IVA in forfettario.

Se invece nel 2025 hai superato 35.000 euro, in linea generale il forfettario non è applicabile nel 2026. La verifica può diventare irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato secondo le condizioni previste dalla norma. Nel caso originale, inoltre, l’attività che vuoi aprire è un e-commerce: quindi vanno verificati anche ATECO 2025, Registro Imprese, INPS Commercianti e gestione delle vendite online.

Nel 2026 la soglia è 35.000 euro, non 30.000

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato anche per il 2026 l’innalzamento da 30.000 a 35.000 euro della soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente.

Il Ministero del Lavoro ha riepilogato espressamente questa conferma per il 2026.

Reddito dipendente/assimilato 2025Forfettario 2026
30.000 €Possibile, se rispetti gli altri requisiti
32.000 €Possibile
35.000 €Possibile, perché il limite è “non superiore”
35.001 €Normalmente escluso
40.000 €Normalmente escluso, salvo eccezioni previste

Quale anno devi controllare

Per applicare il forfettario nel 2026 devi guardare ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025.

Non devi quindi chiederti quanto guadagnerai come dipendente nel 2026 per capire se puoi entrare nel regime quest’anno: il controllo della causa ostativa guarda all’anno precedente.

La guida RF sul limite di 35.000 euro da lavoro dipendente approfondisce quale anno considerare.

Non guardare semplicemente la RAL o il netto in busta

La soglia riguarda il reddito fiscale di lavoro dipendente o assimilato rilevante ai fini della norma, non il netto accreditato sul conto corrente.

Per il controllo pratico devi partire dalla Certificazione Unica e dalla dichiarazione dei redditi, verificando le somme che rientrano negli articoli 49 e 50 del TUIR. Premi, indennità e altre voci possono avere trattamenti diversi; gli emolumenti soggetti a tassazione separata non vanno automaticamente sommati alla soglia ordinaria.

Co.co.co., pensione e redditi assimilati contano

La causa ostativa non riguarda soltanto lo stipendio del lavoratore subordinato. La norma considera anche redditi assimilati.

  • collaborazioni coordinate e continuative;
  • alcune indennità e compensi assimilati;
  • pensioni, secondo la classificazione fiscale applicabile;
  • altri redditi rientranti nelle categorie richiamate dalla norma.

Se hai più fonti di reddito appartenenti a queste categorie, devi verificare il totale rilevante e non ciascun rapporto separatamente.

Se il rapporto di lavoro è cessato, la soglia può non bloccare il forfettario

La normativa prevede che la verifica della soglia dei redditi da lavoro dipendente e assimilati diventi irrilevante quando il rapporto di lavoro è cessato secondo le condizioni previste.

Esempio: hai percepito 42.000 euro di reddito da lavoro dipendente nel 2025 ma hai cessato definitivamente quel rapporto entro l’anno. Nel 2026 la soglia può non precludere l’accesso al forfettario, fermo restando il rispetto delle altre cause di esclusione.

La cessazione va però verificata concretamente: presenza di un nuovo rapporto, pensione, trasformazioni contrattuali o continuità con lo stesso datore possono richiedere un’analisi specifica.

Attenzione anche alla regola dell’ex datore di lavoro

Anche se resti sotto 35.000 euro, puoi avere un’altra causa ostativa se la Partita IVA fattura prevalentemente al datore di lavoro attuale o a un datore avuto nei due periodi d’imposta precedenti, o a soggetti a esso riconducibili.

La regola serve a evitare trasformazioni artificiali di lavoro dipendente in falsa autonomia.

Nel caso di un vero e-commerce rivolto a clienti finali questa causa è normalmente meno centrale, ma va comunque controllata se vendi o fatturi in modo rilevante al tuo datore di lavoro.

E-commerce nel 2026: non esiste più un unico ATECO “vendita online”

Con ATECO 2025 il commercio al dettaglio viene classificato soprattutto in base alla tipologia dei prodotti venduti, non al fatto che la vendita avvenga in negozio o tramite Internet.

Quindi, prima di aprire, devi definire cosa venderai: abbigliamento, elettronica, cosmetici, modellismo, libri, prodotti alimentari o altro.

Per il quadro aggiornato puoi consultare la guida RF sul codice ATECO e-commerce 2026.

Se puoi usare il forfettario: coefficiente tipico del commercio 40%

Per molte attività di commercio al dettaglio il coefficiente di redditività del forfettario è del 40%. Questo significa che, fiscalmente, su 30.000 euro di ricavi il reddito forfettario lordo può essere 12.000 euro.

È un coefficiente molto più basso di quello delle professioni perché il commercio ha normalmente costi elevati per acquisto merci e gestione.

Attenzione però: i costi effettivi non si deducono analiticamente. Se il tuo margine reale è molto basso, il 40% forfettario può comunque risultare superiore al margine economico effettivo.

Dipendente full-time ed e-commerce: INPS Commercianti

Un e-commerce esercitato come impresa individuale rientra normalmente nel perimetro della Gestione Commercianti INPS.

Se però hai contemporaneamente un lavoro dipendente full-time, va verificato se l’attività commerciale autonoma possiede davvero i requisiti di abitualità e prevalenza richiesti per l’iscrizione previdenziale alla Gestione Commercianti.

Il full-time è un elemento importante e può portare a non avere una seconda contribuzione commercianti in alcuni casi, ma non va trattato come esonero automatico valido per chiunque: l’INPS valuta la situazione concreta.

Se superi 35.000 euro e devi usare il regime ordinario

Se nel 2025 hai superato 35.000 euro e il rapporto non è cessato in modo da rendere irrilevante la causa ostativa, nel 2026 puoi comunque aprire Partita IVA, ma non applicare il regime forfettario.

Per un’impresa individuale e-commerce può essere applicabile il regime contabile ordinario o semplificato in base ai requisiti. In questo scenario:

  • applichi l’IVA secondo le regole ordinarie;
  • puoi dedurre i costi inerenti secondo la disciplina fiscale applicabile;
  • puoi detrarre l’IVA sugli acquisti nei limiti previsti;
  • il reddito d’impresa concorre al reddito complessivo IRPEF;
  • le imposte personali diventano progressive.

IRPEF 2026 se sei fuori dal forfettario

Nel 2026 l’IRPEF utilizza tre scaglioni, con riduzione della seconda aliquota al 33%:

Reddito imponibileAliquota 2026
Fino a 28.000 €23%
Oltre 28.000 € e fino a 50.000 €33%
Oltre 50.000 €43%

Le aliquote sono progressive: non si applica l’aliquota più alta a tutto il reddito.

Esempio: dipendente con 32.000 euro e nuovo e-commerce

Se nel 2025 hai percepito 32.000 euro di reddito da lavoro dipendente, nel 2026 la soglia dei 35.000 euro è rispettata.

Puoi quindi valutare il forfettario per l’e-commerce se:

  • rispetti anche tutti gli altri requisiti;
  • non ricadi in cause ostative societarie;
  • non fatturi prevalentemente al datore/ex datore nei casi vietati;
  • rimani entro i limiti di ricavi del regime;
  • l’attività svolta è compatibile con il forfettario.

Esempio: dipendente con 38.000 euro

Se nel 2025 hai percepito 38.000 euro di reddito da lavoro dipendente e il rapporto prosegue, nel 2026 la soglia è superata.

Puoi comunque aprire l’e-commerce, ma dovrai utilizzare il regime fiscale ordinario applicabile. Il reddito dell’attività si sommerà agli altri redditi nella determinazione dell’IRPEF.

Registratore telematico per e-commerce: normalmente non serve

Per il normale e-commerce indiretto, con ordine online e spedizione del bene, non serve acquistare un registratore telematico dedicato al sito.

La guida RF su negozio, e-commerce e registratore telematico spiega anche click & collect, POS e vendite fisiche.

Prima di aprire l’e-commerce controlla anche questi punti

  • ATECO corretto per i prodotti venduti;
  • Comunicazione Unica e Registro Imprese;
  • SCIA/SUAP quando richiesta;
  • INPS Commercianti e rapporto col lavoro dipendente;
  • fatturazione e corrispettivi;
  • privacy, cookie e condizioni di vendita;
  • diritto di recesso;
  • marketplace e commissioni;
  • vendite UE e OSS;
  • limiti 85.000 e 100.000 euro del forfettario, se applicabile.

Errori da evitare

  • usare ancora 30.000 euro come soglia nel 2026;
  • guardare solo la RAL senza verificare il reddito fiscale rilevante;
  • ignorare co.co.co. e altri redditi assimilati;
  • pensare che la cessazione del rapporto non abbia alcun effetto;
  • dimenticare la regola dell’ex datore di lavoro;
  • usare un vecchio ATECO e-commerce generico;
  • considerare automatico l’esonero INPS Commercianti per il full-time;
  • pensare che senza forfettario non sia possibile aprire l’attività.

Domande frequenti

Con 32.000 euro da dipendente posso usare il forfettario nel 2026?

Sì, sotto questo profilo la soglia di 35.000 euro è rispettata, fermo restando il controllo di tutti gli altri requisiti.

Con 35.000 euro esatti sono escluso?

No: la causa ostativa opera quando il reddito rilevante è superiore a 35.000 euro.

Con 40.000 euro posso comunque aprire Partita IVA?

Sì. Puoi aprire la Partita IVA, ma normalmente non applicare il forfettario se la causa ostativa è presente.

Se mi sono dimesso nel 2025 vale comunque il limite?

La cessazione del rapporto può rendere irrilevante la verifica della soglia, ma va controllata la situazione concreta e l’eventuale presenza di nuovi rapporti o altre cause ostative.

Per un e-commerce serve il registratore telematico?

Per il normale e-commerce indiretto con spedizione dei beni, normalmente non serve un RT dedicato al sito.

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