Vai al contenuto principale Vai alla navigazione
Regime Forfettario
Menu
CONSULENZE FORFETTARIO

Socio al 50% e dipendente di SRL: quando il forfettario è compatibile

Se sei socio al 50% e dipendente di una SRL, il regime forfettario può essere compatibile, ma non basta dire che con il 50% non hai la maggioranza assoluta. Bisogna verificare se eserciti un controllo diretto o indiretto sulla società, se la nuova attività individuale è riconducibile a quella della SRL e, separatamente, se la Partita IVA lavora prevalentemente verso la società che è anche il tuo datore di lavoro.

Nel caso di una SRL di rappresentanze in cui sei socio al 50% e dipendente, mentre vuoi aprire una ditta individuale per svolgere la stessa attività con mandati di agenzia differenti, i controlli sono quindi più di uno. I mandati diversi possono essere un elemento utile per distinguere i due perimetri operativi, ma non eliminano automaticamente le cause ostative previste dalla legge.

Socio al 50% di SRL e forfettario: il 50% non dà una risposta automatica

La vecchia risposta secondo cui “senza il 50% più uno non esiste controllo” è troppo semplice. La causa ostativa del forfettario non usa soltanto una soglia matematica di partecipazione: richiama il concetto di controllo diretto o indiretto della società.

L’articolo 2359 del Codice civile considerato nei chiarimenti sul regime distingue infatti più forme di controllo: maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante e influenza dominante derivante da particolari vincoli contrattuali. Inoltre possono rilevare situazioni di controllo indiretto.

Con una società partecipata al 50/50 bisogna quindi leggere statuto, diritti di voto, eventuali patti tra soci, partecipazioni indirette e concreta distribuzione dei poteri. Il 50% da solo non consente né di affermare automaticamente il controllo né di escluderlo senza ulteriori verifiche.

Quando la partecipazione in SRL diventa causa ostativa

La legge 190/2014 prevede una causa ostativa quando il contribuente controlla direttamente o indirettamente una SRL e la società esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.

I due elementi vanno verificati insieme. Se manca il controllo, la sola somiglianza delle attività non basta. Se invece esiste controllo, diventa essenziale capire quanto l’attività della ditta individuale sia economicamente collegata a quella della società.

Per la disciplina generale puoi consultare anche la guida sui requisiti del regime forfettario.

Stessa attività con mandati diversi: i mandati non bastano da soli

Nel caso di rappresentanze commerciali, avere mandati di agenzia differenti rispetto a quelli della SRL può dimostrare che esistono clienti, contratti e interessi economici distinti. È un dato da considerare, ma non è una garanzia automatica.

Se la ditta individuale opera nello stesso settore, svolge sostanzialmente le stesse funzioni, utilizza rapporti commerciali collegati alla SRL o trasferisce sulla persona fisica una parte dell’attività della società, la riconducibilità deve essere analizzata con attenzione. Al contrario, mandanti autonomi, contratti separati, clientela distinta e assenza di rapporti economici tra ditta e SRL possono rendere più chiara la separazione dei due perimetri.

Essere anche dipendente della stessa SRL crea un secondo controllo

La partecipazione societaria non è l’unico tema. Se sei dipendente della SRL, entra in gioco anche la causa ostativa relativa al datore di lavoro. La legge esclude dal forfettario chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale, di determinati ex datori oppure di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a essi.

Questa verifica è distinta da quella sulla quota societaria. Puoi quindi non essere considerato controllante della SRL e avere comunque un problema se la maggior parte dei compensi della Partita IVA deriva dalla società che ti paga anche lo stipendio o da soggetti a essa riconducibili.

Se i mandati sono con terzi indipendenti, il test del datore cambia

Se la ditta individuale sottoscrive mandati direttamente con imprese terze, indipendenti dalla SRL datrice di lavoro, e i compensi arrivano da quei mandanti, la causa ostativa del datore non si applica automaticamente solo perché continui a essere dipendente della società.

Occorre però ricostruire i rapporti reali. Se i nuovi mandanti sono soggetti riconducibili alla SRL, se la società intermedia economicamente i rapporti oppure se la ditta individuale fattura in misura prevalente alla SRL stessa, la verifica torna centrale.

Come si verifica la prevalenza verso il datore di lavoro

La prevalenza viene verificata a fine periodo d’imposta sulla base dei ricavi o compensi verso il datore e i soggetti riconducibili. Non significa che sia vietato emettere una singola fattura al proprio datore: il punto è verificare quale parte del totale dell’attività autonoma provenga da quel perimetro.

Per i dettagli sul calcolo puoi leggere la guida dedicata alla prevalenza verso il datore di lavoro nel forfettario.

Il reddito da lavoro dipendente è un terzo controllo separato

Chi mantiene un rapporto di lavoro dipendente deve inoltre verificare il limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati previsto per l’accesso al forfettario. Per il 2026 il limite è fissato a 35.000 euro, con le regole specifiche previste quando il rapporto di lavoro è cessato.

Questo controllo non sostituisce né quello sulla SRL né quello sulla prevalenza verso il datore. Una persona può rispettare il limite di reddito dipendente e avere comunque una causa ostativa societaria, oppure viceversa.

Stessa attività del lavoro dipendente: attenzione anche al 5%

Se l’attività individuale è la stessa o sostanzialmente la prosecuzione del lavoro svolto come dipendente, bisogna separare anche il tema dell’aliquota agevolata al 5%. Il 5% richiede che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Questo significa che potresti, in un determinato caso, rispettare i requisiti generali per il forfettario ma non quelli specifici per il 5%, applicando quindi il 15%. Se invece opera una vera causa ostativa al regime, il problema riguarda il forfettario nel suo complesso e non soltanto l’aliquota.

Stessa attività della SRL: attenzione anche al rapporto di lavoro

Oltre alle regole fiscali esiste un profilo lavoristico. L’articolo 2105 del Codice civile impone al dipendente un dovere di fedeltà e vieta di trattare affari in concorrenza con l’imprenditore datore di lavoro. Il decreto legislativo 104/2022 consente in generale lo svolgimento di altra attività fuori dall’orario concordato, ma lascia fermo il dovere di fedeltà e consente limiti in presenza di conflitto di interessi.

Se quindi la ditta individuale svolge esattamente attività di rappresentanza concorrente con quella della SRL presso cui sei dipendente, la compatibilità fiscale non basta. Vanno controllati contratto di lavoro, eventuali clausole di esclusiva, mandato, concorrenza e conflitto di interessi.

Caso pratico: 50% della SRL, dipendente e mandati personali completamente separati

Immaginiamo due soci al 50%, senza patti che attribuiscano a uno dei due poteri dominanti. Uno dei soci è anche dipendente della società e vuole assumere personalmente mandati da aziende estranee alla SRL, senza fatturare alla società e senza utilizzare clienti o struttura commerciale della stessa.

In un caso del genere non si può concludere automaticamente che il forfettario sia vietato. Bisogna verificare in concreto l’assenza di controllo diretto o indiretto, l’autonomia dei mandati e il rispetto del rapporto di lavoro. Il fatto che le attività appartengano allo stesso settore richiede comunque una verifica puntuale della riconducibilità.

Caso pratico: stessa SRL, stessi affari spostati sulla ditta individuale

Situazione molto più delicata è quella in cui il socio-dipendente apre una ditta individuale e comincia a gestire personalmente mandati, clienti o provvigioni che prima transitavano dalla SRL, oppure fattura servizi alla stessa società.

Qui aumentano sia il rischio di riconducibilità dell’attività individuale a quella societaria sia il rischio legato alla prevalenza verso il datore o soggetti collegati. Se esistono anche poteri di controllo sulla SRL, la causa ostativa societaria diventa un punto centrale dell’analisi.

Agente di commercio: il forfettario non esaurisce gli adempimenti

Se l’attività individuale consiste realmente in agenzia o rappresentanza commerciale, oltre alla scelta del regime fiscale vanno verificati anche gli adempimenti propri dell’agente, compresi gli aspetti previdenziali INPS ed ENASARCO quando applicabili.

Per non duplicare qui l’intero tema puoi approfondire nella guida su quale regime fiscale scegliere per un agente di commercio e in quella sui contributi INPS ed ENASARCO dell’agente.

Cosa verificare prima di aprire la ditta individuale

  • percentuale di partecipazione nella SRL e diritti di voto effettivi;
  • statuto, eventuali patti parasociali e poteri attribuiti ai soci;
  • eventuali partecipazioni indirette o soggetti interposti;
  • attività concreta della SRL e attività che svolgerai individualmente;
  • mandanti, clienti e flussi economici della nuova attività;
  • eventuali fatture verso la SRL o soggetti a essa riconducibili;
  • reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente;
  • contratto di lavoro, obbligo di fedeltà ed eventuali clausole di esclusiva o non concorrenza;
  • requisiti specifici per il 5%, se vuoi applicare l’aliquota agevolata.

Fonti ufficiali

La causa ostativa per il controllo di SRL e quella relativa al datore di lavoro sono previste dalla Legge 190/2014. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul Quadro LM richiamano i chiarimenti della circolare 9/E del 10 aprile 2019 per controllo diretto e indiretto, attività riconducibili e prevalenza verso il datore. Il principio sul cumulo di impieghi e sul conflitto d’interessi è disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo 104/2022.

Socio al 50% e dipendente di SRL: la regola pratica

Una quota del 50% non rende automaticamente incompatibile il forfettario, ma neppure consente di escludere il controllo soltanto perché manca il 50% più uno. Devi ricostruire i poteri effettivi nella SRL e verificare se la nuova attività individuale è riconducibile a quella societaria.

Poiché sei anche dipendente della stessa società, devi poi fare un secondo test: capire se la Partita IVA lavorerà prevalentemente per la SRL o per soggetti a essa riconducibili. Se i mandati personali sono realmente autonomi e con terzi indipendenti, questo elemento può cambiare l’esito dell’analisi, ma resta necessario verificare anche concorrenza, 5%, reddito dipendente e regole dell’attività di agente.

Domande frequenti

Con il 50% di una SRL sono automaticamente fuori dal forfettario?

No. La percentuale da sola non basta: va verificato il controllo diretto o indiretto e, se esiste controllo, anche la riconducibilità delle attività.

Se ho mandati diversi da quelli della SRL posso usare il forfettario?

I mandati differenti sono un elemento utile, ma non una garanzia automatica. Occorre verificare autonomia economica, rapporti tra ditta e SRL, eventuale controllo e provenienza dei compensi.

Posso essere dipendente della SRL e avere una Partita IVA nello stesso settore?

Fiscalmente può essere possibile in alcuni casi, ma vanno controllate le cause ostative del forfettario e, sul piano lavoristico, dovere di fedeltà, concorrenza e conflitto di interessi.

Parla con un consulente
Serve assistenza per la tua Partita IVA?

Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.

Supporto umano 1:1
Consulente dedicato Un professionista che conosce la tua posizione.
Parti subito →
Apertura in 24 ore Dopo la verifica dell'inquadramento corretto.