Aprire la Partita IVA da podologo nel 2026 significa inquadrare correttamente una professione sanitaria regolamentata. Il codice ATECO 2025 di riferimento è 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.; per esercitare servono il titolo abilitante e l’iscrizione all’Albo dei Podologi presso l’Ordine TSRM-PSTRP competente e, in assenza di una cassa professionale autonoma, la previdenza ricade normalmente nella Gestione Separata INPS.
Questa guida chiarisce anche un punto che genera ancora confusione nelle pagine meno aggiornate della SERP: con ATECO 2025 non bisogna continuare a usare automaticamente i vecchi codici della classificazione precedente. Nelle note ufficiali ISTAT l’“attività di podologia (attività di podologi)” è indicata espressamente nel codice 86.99.09.
Podologo: quadro rapido 2026
| Codice ATECO | 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a. |
| Coefficiente forfettario | 78% |
| Inquadramento | Libero professionista sanitario |
| Albo | Albo dei Podologi – Ordine TSRM-PSTRP |
| Camera di Commercio | Normalmente no per la sola attività professionale |
| Previdenza | Gestione Separata INPS, salvo diversa copertura obbligatoria |
| Forfettario | Possibile se ricorrono tutti i requisiti |
Codice ATECO podologo 2026: 86.99.09
Il riferimento da usare per la Partita IVA del podologo è il codice 86.99.09. Le note esplicative ufficiali di ATECO 2025 pubblicate da ISTAT citano espressamente, tra le attività comprese, la podologia e i podologi. È quindi questo il punto di partenza corretto nel 2026.
Online si trovano ancora contenuti costruiti sul precedente sistema ATECO e sui vecchi riferimenti della classe 86.90. Non è opportuno replicarli: la dichiarazione di inizio attività deve riflettere la classificazione vigente e l’attività concretamente svolta.
Il codice ATECO non sostituisce l’abilitazione professionale
Possedere il codice ATECO corretto non autorizza, da solo, a esercitare. Il podologo è una professione sanitaria. Il Ministero della Salute tratta espressamente il podologo come professione sanitaria anche nelle procedure di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero. Per esercitare servono quindi il titolo abilitante previsto dall’ordinamento e l’iscrizione al relativo Albo professionale.
Prima dell’apertura della Partita IVA va pertanto verificata la propria posizione nell’Albo dei Podologi dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione competente per territorio. La Partita IVA è un adempimento fiscale; non crea il diritto a svolgere una professione sanitaria riservata.
Come aprire la Partita IVA da podologo
Il podologo che esercita in autonomia apre normalmente la Partita IVA come libero professionista. L’apertura fiscale si effettua comunicando all’Agenzia delle Entrate l’inizio attività con il modello AA9/12, indicando il codice ATECO 86.99.09 e il regime fiscale adottato.
- verifica del titolo abilitante e dell’iscrizione all’Albo;
- scelta del codice ATECO 86.99.09;
- apertura della Partita IVA;
- valutazione dei requisiti del regime forfettario;
- iscrizione alla Gestione Separata INPS, se dovuta;
- impostazione corretta della fatturazione sanitaria e degli adempimenti collegati.
Serve la Camera di Commercio?
Per il podologo che svolge esclusivamente attività professionale sanitaria in forma individuale, l’inquadramento ordinario è quello di libero professionista, non quello di impresa commerciale. In linea generale non è quindi richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese soltanto per esercitare la professione.
La valutazione cambia se accanto alla prestazione sanitaria viene organizzata una distinta attività commerciale, per esempio la vendita abituale di prodotti o la gestione di una struttura con servizi ulteriori. In quel caso non va esteso automaticamente l’inquadramento professionale a tutto ciò che si svolge: possono servire un secondo codice ATECO e ulteriori adempimenti.
Gestione Separata INPS per il podologo
Il podologo non dispone di una cassa previdenziale autonoma paragonabile a ENPAM, ENPAP o Inarcassa. Il libero professionista senza altra cassa obbligatoria rientra quindi normalmente nella Gestione Separata INPS.
Per il 2026, la circolare INPS n. 8/2026 fissa per i professionisti non assicurati presso altra forma pensionistica obbligatoria un’aliquota complessiva del 26,07%. Per pensionati o soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria l’aliquota è, nei casi previsti, del 24%.
A differenza di artigiani e commercianti, la Gestione Separata non prevede un contributo minimo fisso annuale da versare indipendentemente dal reddito: la contribuzione è proporzionale alla base imponibile previdenziale. Un podologo già dipendente o pensionato deve quindi verificare l’aliquota effettivamente applicabile alla propria situazione.
Regime forfettario podologo: coefficiente 78%
Se il professionista possiede tutti i requisiti e non ricade in una causa ostativa, può applicare il regime forfettario. Per l’attività professionale sanitaria il coefficiente di redditività è del 78%: il 78% dei compensi incassati costituisce il reddito determinato forfettariamente, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori.
Il restante 22% è la quota di costi riconosciuta in modo forfettario. Le spese effettivamente sostenute per studio, strumenti, materiali, assicurazione o aggiornamento professionale non si deducono analiticamente dal reddito forfettario. È uno dei motivi per cui la convenienza va valutata anche in base ai costi reali dell’attività.
Esempio di tasse con 30.000 euro di compensi
Ipotizziamo 30.000 euro di compensi incassati, coefficiente del 78%, aliquota Gestione Separata del 26,07% e imposta sostitutiva del 15%.
- Compensi: 30.000 €
- Reddito forfettario: 30.000 × 78% = 23.400 €
- Contributi INPS: 23.400 × 26,07% = 6.100,38 €
- Base imponibile fiscale: 23.400 − 6.100,38 = 17.299,62 €
- Imposta sostitutiva al 15%: 2.594,94 €
Il passaggio decisivo è l’ordine del calcolo: i contributi previdenziali obbligatori si deducono dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva. Se ricorrono realmente i requisiti per l’aliquota start-up del 5%, sullo stesso imponibile fiscale l’imposta sarebbe pari a circa 864,98 euro.
Prestazioni sanitarie e IVA
Le prestazioni sanitarie rese da professionisti sanitari abilitati possono beneficiare dell’esenzione IVA quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa. È però sbagliato trasformare questa regola in un “tutto esente” automatico: bisogna guardare alla natura concreta della prestazione e alla qualifica del soggetto che la rende.
Nel regime forfettario opera inoltre il particolare trattamento IVA proprio del regime. La corretta indicazione in fattura va quindi impostata tenendo conto sia del regime fiscale sia del tipo di prestazione effettuata, evitando diciture standard utilizzate senza verifica.
Fattura elettronica e Sistema Tessera Sanitaria
Il podologo deve distinguere le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche dagli altri documenti fiscali e verificare gli adempimenti collegati al Sistema Tessera Sanitaria. Il canale di emissione non va deciso soltanto in base al fatto di essere forfettari: le prestazioni sanitarie hanno regole specifiche che possono incidere sulla fatturazione elettronica.
Per la disciplina generale puoi consultare anche la nostra guida alla fatturazione elettronica nel regime forfettario.
Podologo dipendente e Partita IVA
La Partita IVA può convivere con un rapporto di lavoro dipendente, ma per l’accesso o la permanenza nel forfettario occorre verificare le regole dell’anno di riferimento, compreso il limite relativo ai redditi da lavoro dipendente e le cause ostative legate all’attività svolta prevalentemente verso il datore di lavoro attuale o recente.
La presenza di altra previdenza obbligatoria può inoltre modificare l’aliquota dovuta alla Gestione Separata. Il calcolo contributivo di un podologo già dipendente non va quindi copiato da quello di un professionista privo di altra copertura.
Studio proprio, cliniche e prestazioni domiciliari
Il codice ATECO resta collegato alla natura dell’attività professionale, non al luogo in cui viene resa. Il podologo può lavorare nel proprio studio, presso strutture terze o al domicilio del paziente, fermo restando il rispetto delle regole professionali, sanitarie e organizzative applicabili alla concreta modalità di esercizio.
Se invece il professionista apre e gestisce una struttura sanitaria organizzata con servizi ulteriori, personale e attività diverse dalla propria prestazione individuale, l’analisi deve essere fatta sulla struttura complessiva e non soltanto sul codice personale del podologo.
Errori da evitare
- usare automaticamente un vecchio codice ATECO precedente alla classificazione 2025;
- pensare che il codice ATECO sostituisca titolo abilitante e iscrizione all’Albo;
- iscriversi come commerciante quando si svolge soltanto la professione sanitaria;
- calcolare il 15% o il 5% prima di dedurre i contributi obbligatori;
- considerare tutte le prestazioni indistintamente esenti IVA senza verificarne la natura;
- confondere l’attività professionale del podologo con una distinta attività commerciale o con la gestione di una struttura sanitaria.
Domande frequenti
ATECO 2025 colloca espressamente l’attività di podologia nel codice 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a.
Sì. Il podologo è una professione sanitaria regolamentata e per esercitare occorrono il titolo abilitante e l’iscrizione all’Albo dei Podologi presso l’Ordine TSRM-PSTRP competente.
In assenza di una cassa professionale autonoma o di un diverso inquadramento obbligatorio, il libero professionista si iscrive normalmente alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota ordinaria per chi non ha altra copertura obbligatoria è 26,07%.
Sì, se possiede tutti i requisiti previsti e non ricade in una causa ostativa. Per il calcolo del reddito forfettario si applica il coefficiente del 78%.
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