Aprire una Partita IVA da panettiere o per un panificio nel 2026 richiede di distinguere prima di tutto tra chi produce il pane e chi invece svolge soltanto attività di rivendita. La differenza non è formale: cambia il codice ATECO, può cambiare l’inquadramento previdenziale e cambiano alcuni adempimenti per l’avvio dell’attività.
Il panificio che realizza il pane partendo dalle materie prime utilizza normalmente il codice ATECO 10.71.10 – Produzione di pane e prodotti di panetteria simili. La panetteria che vende pane acquistato da altri produttori, senza una vera trasformazione, utilizza invece 47.24.10 – Commercio al dettaglio di pane. Nel regime forfettario entrambi i codici hanno coefficiente di redditività del 40%, ma ciò non significa che le due attività siano equivalenti.
Panettiere e panificio 2026: quadro rapido
- Produzione di pane: ATECO 10.71.10.
- Sola rivendita di pane: ATECO 47.24.10.
- Coefficiente forfettario: 40% in entrambi i casi.
- Panificio produttore: normalmente impresa artigiana, con Gestione Artigiani INPS se ne ricorrono i requisiti.
- Rivendita senza produzione: normalmente attività commerciale, con Gestione Commercianti INPS.
- Avvio panificio: SCIA al SUAP, adempimenti sanitari, requisiti dei locali e indicazione del responsabile dell’attività produttiva secondo la disciplina applicabile.
- HACCP: necessario nell’ambito degli obblighi di autocontrollo igienico-sanitario dell’impresa alimentare.
- Forfettario: accessibile alle persone fisiche che rispettano requisiti e limiti del regime.
Codice ATECO del panettiere: 10.71.10
Con ATECO 2025 il codice di riferimento per chi produce pane è 10.71.10 – Produzione di pane e prodotti di panetteria simili. Le note ISTAT comprendono la produzione di pane e panini, rustici, pizzette e altre specialità salate da forno, oltre alla produzione di pane precotto.
La classificazione è importante anche quando il pane prodotto viene venduto direttamente nello stesso locale. Se la lavorazione determina una vera trasformazione delle materie prime, l’attività resta classificata nella produzione manifatturiera e non diventa commercio al dettaglio soltanto perché il prodotto è venduto al cliente finale.
Su RegimeForfettario.it trovi anche la scheda ATECO 10.71.10 – Produzione di pane.
Quando si usa ATECO 47.24.10 per la panetteria
Il codice 47.24.10 – Commercio al dettaglio di pane è invece destinato a chi vende pane e panini senza svolgere un vero processo produttivo. ATECO 2025 include anche la cottura sul posto di prodotti precotti quando si tratta di una lavorazione minima collegata alla vendita al dettaglio e non di produzione completa.
La distinzione pratica è quindi semplice: se acquisti il prodotto da terzi e lo rivendi, oppure completi una cottura minima di pane precotto, sei nell’area del commercio; se impasti, lieviti e produci il pane, sei nell’area manifatturiera. Consulta anche la scheda ATECO 47.24.10 – Commercio al dettaglio di pane.
Panificio, panetteria e forno: perché non sono sempre la stessa attività
Nel linguaggio comune “panificio”, “panetteria” e “forno” vengono spesso usati come sinonimi. Ai fini amministrativi e fiscali, però, conta ciò che viene realmente svolto. La normativa sulla panificazione riserva la denominazione di panificio all’impresa che svolge l’intero ciclo produttivo del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.
Una semplice rivendita può invece vendere pane prodotto da terzi senza diventare per questo un panificio. Questa distinzione va definita prima dell’apertura perché incide sulla pratica SUAP, sul codice ATECO e sull’inquadramento dell’impresa.
SCIA e requisiti per aprire un panificio
L’articolo 4 del decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, ha liberalizzato l’attività di panificazione eliminando il vecchio sistema autorizzatorio quantitativo. L’apertura, il trasferimento o la trasformazione di un panificio sono soggetti a SCIA presso il Comune/SUAP competente.
La pratica deve essere coerente con i requisiti igienico-sanitari, edilizi e di agibilità dei locali e con gli eventuali adempimenti ambientali collegati agli impianti utilizzati. La disciplina nazionale prevede inoltre l’indicazione del responsabile dell’attività produttiva, incaricato di garantire l’uso corretto delle materie prime, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e la qualità del prodotto finito.
I requisiti formativi o professionali del responsabile possono essere integrati dalla normativa regionale: prima di presentare la SCIA va quindi verificata la modulistica del SUAP e della Regione competente. Fonte normativa: articolo 4 del D.L. 223/2006.
HACCP e notifica sanitaria
Un panificio è un’impresa alimentare e deve rispettare le regole igienico-sanitarie previste dal regolamento europeo sull’igiene degli alimenti. Tra gli adempimenti rientrano l’autocontrollo basato sui principi HACCP, la corretta gestione di locali e attrezzature, la tracciabilità degli alimenti e la formazione prevista per gli addetti secondo le regole applicabili a livello territoriale.
L’avvio dell’attività richiede anche la registrazione/notifica sanitaria secondo la procedura gestita tramite SUAP e autorità sanitaria competente. Il riferimento europeo è il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
Regime forfettario del panettiere: coefficiente 40%
Sia la produzione alimentare del gruppo ATECO 10 sia il commercio al dettaglio del gruppo 47 rientrano, per le attività qui considerate, nel coefficiente di redditività del 40%. Se un panettiere in regime forfettario incassa 50.000 euro, il reddito forfettario lordo è quindi pari a 20.000 euro.
Da questo importo vengono dedotti i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati; sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% soltanto se sono rispettati i requisiti previsti per le nuove attività. Per il regime valgono inoltre la soglia ordinaria di 85.000 euro e le altre cause di esclusione dal forfettario.
Panificio produttore: INPS Artigiani 2026
Quando il titolare svolge personalmente e abitualmente l’attività produttiva del panificio, l’inquadramento è normalmente quello dell’impresa artigiana. Nel 2026 il reddito minimale per Artigiani e Commercianti è pari a 18.808 euro. Per gli artigiani l’aliquota ordinaria è del 24% fino alla prima fascia di reddito pensionabile.
La componente IVS minima è quindi di 4.513,92 euro, cui si aggiunge il contributo maternità. Sopra il minimale sono dovuti contributi percentuali sulla parte eccedente. La disciplina 2026 è riepilogata nella circolare INPS n. 14/2026.
Rivendita di pane: INPS Commercianti
Se l’attività consiste nella sola rivendita del pane, senza produzione artigianale, l’inquadramento previdenziale è normalmente quello dei commercianti. Nel 2026 l’aliquota ordinaria della Gestione Commercianti è del 24,48%, sempre con contribuzione minima calcolata sul minimale di 18.808 euro.
La differenza tra Artigiani e Commercianti è quindi un altro motivo per non scegliere il codice ATECO in modo approssimativo. Puoi approfondire nella guida INPS Artigiani e Commercianti.
Vendere pane, focacce, pizza e pasticceria nello stesso locale
Molti panifici non vendono soltanto pane. Focacce, pizzette e altri prodotti salati da forno possono rientrare nella produzione di panetteria; la produzione di pasticceria fresca ha invece un proprio codice ATECO, così come la pasticceria conservata. Se viene svolta anche una vera attività di somministrazione o ristorazione, può essere necessario un ulteriore inquadramento.
La vendita per consumo immediato dei prodotti di propria produzione è consentita nei limiti previsti dalla normativa sulla panificazione, purché non si trasformi in un servizio assistito di somministrazione e siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie. Il modello concreto del locale va quindi definito prima della SCIA.
Quanto paga un panettiere in forfettario: esempio
Supponiamo un panificio individuale con 50.000 euro di ricavi annui. Con coefficiente 40%, il reddito forfettario lordo è di 20.000 euro. Ipotizzando, solo per esempio, 4.800 euro di contributi previdenziali effettivamente versati e deducibili, la base dell’imposta sostitutiva sarebbe di 15.200 euro.
- ricavi: 50.000 euro;
- reddito forfettario lordo al 40%: 20.000 euro;
- contributi deducibili ipotizzati: 4.800 euro;
- base imposta sostitutiva: 15.200 euro;
- imposta al 15%: 2.280 euro;
- imposta al 5%, se spettante: 760 euro.
Il calcolo non considera però il vero costo economico del panificio: farine, energia, forno, macchinari, personale, affitto e materie prime non vengono dedotti analiticamente nel forfettario. Per attività con costi elevati il confronto con il regime ordinario è quindi indispensabile.
Come aprire la Partita IVA per panettiere o panificio
- stabilire se l’attività sarà produzione di pane, sola rivendita o entrambe;
- scegliere ATECO 10.71.10, 47.24.10 o gli ulteriori codici necessari;
- aprire la Partita IVA e predisporre la Comunicazione Unica;
- iscrivere l’impresa al Registro Imprese e, se spettante, all’Albo Artigiani;
- aprire la posizione INPS corretta e l’eventuale posizione INAIL;
- individuare il responsabile dell’attività produttiva quando richiesto per il panificio;
- presentare SCIA al SUAP e notifica sanitaria;
- verificare requisiti dei locali, impianti, emissioni e sicurezza;
- predisporre autocontrollo HACCP, tracciabilità e procedure alimentari;
- scegliere il regime fiscale dopo aver confrontato costi reali e coefficiente forfettario.
Quando il forfettario può non convenire al panificio
Il coefficiente del 40% è favorevole perché presume costi pari al 60% dei ricavi. Tuttavia un panificio può avere investimenti iniziali molto elevati, acquistare forni e impastatrici, sostenere consumi energetici importanti e impiegare personale. Inoltre nel forfettario non si detrae l’IVA sugli acquisti.
Per questo il forfettario può essere adatto a un piccolo laboratorio individuale, ma non va scelto automaticamente. Se l’attività richiede investimenti rilevanti o si avvicina rapidamente alla soglia di 85.000 euro, il regime ordinario può risultare più coerente.
Errori da evitare
- usare 47.24.10 per un vero laboratorio che produce pane;
- usare 10.71.10 per una semplice rivendita senza produzione;
- attribuire al panificio un coefficiente forfettario del 67% invece del 40%;
- confondere la cottura di pane precotto con l’intero ciclo produttivo;
- aprire il laboratorio senza verificare SCIA, notifica sanitaria e requisiti dei locali;
- ignorare il responsabile dell’attività produttiva previsto dalla disciplina applicabile;
- confondere Gestione Artigiani e Gestione Commercianti;
- considerare automatico il 5% del forfettario;
- non confrontare il 40% di redditività con i costi reali del panificio.
Per la gestione continuativa di INPS, HACCP, energia, personale, scarti e convenienza fiscale consulta anche la guida al commercialista per panettiere.
Domande frequenti
Se produce pane il codice principale è 10.71.10 – Produzione di pane e prodotti di panetteria simili. Se vende soltanto pane acquistato da terzi il codice è 47.24.10 – Commercio al dettaglio di pane.
Per ATECO 10.71.10 il coefficiente di redditività è del 40%. Anche la rivendita di pane 47.24.10 utilizza il 40%.
Sì. L’attività di panificazione è soggetta a SCIA presso il Comune/SUAP competente e deve rispettare gli adempimenti sanitari, edilizi e gli ulteriori requisiti previsti per il laboratorio e gli impianti.
Il titolare che produce personalmente il pane è normalmente inquadrato come artigiano. Una semplice rivendita senza produzione rientra invece normalmente nella Gestione Commercianti. L’inquadramento va verificato sulla concreta attività svolta.
Non necessariamente. ATECO 2025 include nel commercio al dettaglio 47.24.10 la cottura sul posto di prodotti precotti quando la lavorazione è minima. Il vero panificio svolge invece l’intero ciclo di produzione del pane.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
