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Partita Iva obbligatoria per ripetizioni private

Partita Iva obbligatoria per ripetizioni private

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.63, pubblicata l’8 Marzo 2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale che si applica al docente part time che svolge con regolarità lezioni private o ripetizioni. In questo articolo parleremo proprio della partita iva obbligatoria per ripetizioni private.

Indice dei contenuti

  • Partita iva obbligatoria per ripetizioni private
  • Regime forfettario o regime agevolativo speciale?
  • Consulente per insegnante privato in Regime Forfettario

Partita iva obbligatoria per ripetizioni private

Il dubbio è nato a seguito di una domanda posta da un docente che ha vinto una cattedra part-time ma che con cadenza regolare voleva continuare ad impartire ripetizioni private. In questo caso, l’insegnante, anche se dipendente pubblico, deve avere la partita IVA, poiché svolge un’attività economica rilevante ai fini dell’imposta. 

Nello specifico il docente chiedeva se poteva chiudere la partita iva e beneficiare del regime agevolativo speciale, ovvero applicare un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi provenienti da lezioni private svolte da insegnanti titolari di cattedra.

Le istruzioni per applicare questo regime sono state fornite da questa circolare (n.8/E del 2019) dove sviene specificato che le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo e non sono rilevanti ai fini della determinazione di detrazioni, deduzioni ed altre agevolazioni fiscali.

Regime forfettario o regime agevolativo speciale?

L’insegnante, quindi, dovrà scegliere se avvalersi del regime forfettario o se passare al regime agevolativo speciale sulle lezioni private cosi come prevede la Legge di Bilancio 2019. Il regime forfettario prevede una tassazione al 15% senza applicazione IVA ma con obbligo di fatturazione, tale tassazione scende al 5% per i primi 5 anni se è la prima partita iva che si apre.

Il regime speciale, previsto dalla Legge di Bilancio 2019, non è compatibile con il regime forfettario poiché non può essere adottato da persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito. Questo regime speciale implica l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF al 15% su compensi derivanti dalle lezioni private e obbligo di fatturazione in regime di esenzione.

Per maggiori informazioni si riporta il comunicato dell’Agenzia delle Entrate qui.

Se l’argomento ti sembra complesso e vuoi saperne di più, contattaci compilando il form qui sotto o prenotando una consulenza gratuita con un nostro esperto.

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