Aprire una Partita IVA come mediatore familiare nel 2026 richiede oggi un inquadramento molto più preciso rispetto al passato. La professione non è organizzata in un ordine o collegio, ma dal 15 novembre 2023 è disciplinata dal Decreto interministeriale 27 ottobre 2023 n. 151, che definisce requisiti per l’esercizio, formazione iniziale e continua, regole deontologiche e criteri professionali.
Anche il codice ATECO va aggiornato alla classificazione vigente. Per la consulenza familiare il riferimento da verificare è 88.99.02 – Consulenza familiare, con coefficiente di redditività del 67% nel regime forfettario. Il libero professionista senza altra previdenza obbligatoria è normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS, con aliquota 2026 del 26,07%.
Mediatore familiare 2026: quadro rapido
- ATECO 2025: 88.99.02 – Consulenza familiare.
- Coefficiente forfettario: 67%.
- Disciplina professionale: D.I. 151/2023 e legge 4/2013.
- Formazione iniziale: almeno 240 ore secondo il decreto.
- Aggiornamento: continuo e obbligatorio secondo la disciplina professionale.
- Previdenza: normalmente Gestione Separata INPS se non esiste altra copertura obbligatoria.
- Aliquota 2026: 26,07% per il professionista privo di altra tutela pensionistica obbligatoria; 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati altrove.
- Camera di Commercio: normalmente non necessaria per l’attività professionale personale senza struttura d’impresa.
Chi è il mediatore familiare
Il D.I. 151/2023 definisce il mediatore familiare come una figura professionale terza e imparziale, dotata di formazione specifica, che interviene nelle situazioni di cessazione o difficoltà relazionale della coppia prima, durante o dopo la separazione. Il mediatore facilita le persone coinvolte nella riorganizzazione della relazione e, quando presenti figli, della relazione genitoriale.
Il suo obiettivo non è decidere chi ha ragione né sostituirsi al giudice, allo psicologo o all’avvocato. Lavora invece sulla comunicazione, sull’individuazione dei bisogni, sulla gestione del conflitto e sulla costruzione di accordi negoziati direttamente dalle parti.
Codice ATECO mediatore familiare: 88.99.02
Con la classificazione ATECO 2025, il codice più coerente da verificare per il mediatore familiare libero professionista è 88.99.02 – Consulenza familiare. È una classificazione più precisa rispetto ai vecchi codici residuali dei servizi alla persona che venivano utilizzati quando non esisteva una voce specifica altrettanto chiara.
Per questo le guide che indicano ancora codici generici della precedente classificazione devono essere aggiornate. Su RegimeForfettario.it puoi consultare anche la scheda ATECO 88.99.02 – Consulenza familiare.
Requisiti per diventare mediatore familiare
Oggi non è corretto dire semplicemente che basta frequentare un corso. L’articolo 4 del D.I. 151/2023 richiede il rispetto dei requisiti di onorabilità, della formazione prevista dall’articolo 5 e, in aggiunta, il possesso di una delle condizioni alternative indicate dal regolamento.
- attestazione rilasciata da un’associazione professionale iscritta nella sezione prevista dall’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- certificazione di conformità del singolo professionista alla norma tecnica UNI 11644 rilasciata da un organismo accreditato;
- diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale prevista dal decreto o titolo equivalente/equipollente.
Il decreto contiene anche una disciplina transitoria per chi esercitava già prima della sua entrata in vigore e possedeva i requisiti espressamente previsti. Il testo ufficiale è disponibile nel D.I. 151/2023 su Normattiva.
Corso per mediatore familiare: almeno 240 ore
La formazione iniziale è uno dei punti su cui le informazioni online sono più spesso datate. L’articolo 5 del D.I. 151/2023 prevede un corso di almeno 240 ore di lezioni teorico-pratiche. Almeno il 70% del percorso deve essere dedicato alle materie della mediazione familiare.
Il decreto stabilisce inoltre che il 75% del monte ore indicato sia svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo sincrono. Per questo non è prudente affidarsi a vecchie guide che parlano di durate differenti senza verificare la normativa in vigore.
Aggiornamento professionale continuo
La formazione non termina con il corso iniziale. Il regolamento richiede anche un aggiornamento professionale continuo, destinato a mantenere le competenze allineate all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica. Chi pianifica l’attività autonoma deve quindi considerare anche tempi e costi dell’aggiornamento come parte ordinaria dell’esercizio professionale.
Elenco dei mediatori familiari presso il Tribunale: è obbligatorio?
No. L’elenco dei mediatori familiari istituito presso ogni Tribunale non coincide con il requisito generale per aprire una Partita IVA e svolgere la professione. È un elenco specifico previsto dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e richiede condizioni ulteriori.
Tra i requisiti previsti per chiedere l’iscrizione nell’elenco giudiziario rientrano, tra gli altri, l’iscrizione da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco ministeriale, adeguata formazione e specifica competenza in diritto di famiglia, tutela dei minori e violenza domestica e di genere. È quindi importante distinguere esercizio professionale ordinario e iscrizione nell’elenco del Tribunale.
Associazione professionale: è obbligatoria?
Non esiste un ordine professionale dei mediatori familiari analogo a quello degli avvocati o degli psicologi. Il decreto, però, inserisce le associazioni professionali nel sistema di qualificazione e prevede l’attestazione associativa come una delle possibili condizioni indicate dall’articolo 4.
Non bisogna quindi confondere l’assenza di un ordine con l’assenza di requisiti. Dal 15 novembre 2023 la professione è sottoposta a una disciplina specifica e la situazione del singolo professionista va verificata rispetto alle alternative consentite dal regolamento.
Neutralità, riservatezza e limiti professionali
Le regole deontologiche del D.I. 151/2023 richiedono imparzialità, neutralità, indipendenza di giudizio e riservatezza. Il mediatore deve promuovere un confronto equilibrato tra le parti senza imporre un progetto o una soluzione.
Durante la mediazione non può inoltre fornire prestazioni professionali riservate agli iscritti a ordini o collegi. Questa regola è essenziale quando il mediatore possiede anche un’altra qualifica professionale: i ruoli devono restare chiaramente separati nel percorso di mediazione.
Mediatore familiare, psicologo, counselor e avvocato: differenze
Il mediatore familiare non svolge psicoterapia, non fornisce assistenza legale riservata e non sostituisce le altre professioni della relazione d’aiuto. Un professionista può possedere più qualifiche, ma deve rispettare le competenze e le riserve proprie di ciascuna attività.
Anche la Partita IVA del counselor riguarda un’attività distinta, pur potendo esistere aree tematiche vicine. La corretta descrizione dell’attività serve anche per scegliere l’ATECO e il perimetro della prestazione indicata in fattura.
Regime forfettario del mediatore familiare: coefficiente 67%
Per il codice ATECO 88.99.02 il coefficiente di redditività nel regime forfettario è del 67%. Il reddito fiscale non viene quindi determinato sottraendo analiticamente i costi sostenuti, ma applicando il coefficiente ai compensi incassati.
Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è pari a 20.100 euro. Da questo importo possono essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori versati; sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva del 15% o, quando ricorrono tutte le condizioni, del 5% per la nuova attività.
L’accesso al forfettario richiede comunque il rispetto del limite di ricavi o compensi e di tutte le altre condizioni previste dalla legge. Prima dell’apertura consulta i requisiti e le cause di esclusione dal regime forfettario e la guida all’imposta sostitutiva del 5% o 15%.
INPS mediatore familiare 2026
Il mediatore familiare che esercita come libero professionista e non dispone di una cassa previdenziale autonoma è normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota complessiva per i professionisti privi di altra tutela pensionistica obbligatoria è del 26,07%.
Per pensionati e soggetti già assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria, quando l’iscrizione alla Gestione Separata resta dovuta, l’aliquota è del 24%. La Gestione Separata non prevede i contributi fissi tipici della Gestione Artigiani e Commercianti: la contribuzione segue il reddito professionale, mentre il minimale INPS rileva per l’accredito dell’intero anno contributivo.
La fonte aggiornata è la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Approfondisci anche i contributi della Gestione Separata INPS.
Quanto paga un mediatore familiare in forfettario: esempio
Ipotizziamo 35.000 euro di compensi annui. Applicando il coefficiente del 67%, il reddito forfettario lordo è 23.450 euro. Su questo reddito viene determinata la contribuzione previdenziale secondo la posizione personale; i contributi obbligatori versati sono poi deducibili prima di calcolare l’imposta sostitutiva.
Il dato più importante è che il 67% non rappresenta il margine reale dell’attività: è una percentuale fiscale presunta. Affitto dello studio, formazione continua, assicurazione professionale, software, pubblicità e consulenze non vengono dedotti singolarmente nel regime forfettario.
Serve la Camera di Commercio?
Se l’attività viene esercitata personalmente come professione intellettuale, senza una vera organizzazione imprenditoriale, l’apertura della Partita IVA avviene normalmente senza iscrizione al Registro delle Imprese. Avere uno studio, un sito web o strumenti digitali non trasforma automaticamente il professionista in impresa.
Se invece nasce una struttura organizzata con più professionisti, dipendenti, servizi ulteriori o un modello commerciale autonomo rispetto alla prestazione personale, forma giuridica e previdenza devono essere rivalutate.
Come aprire la Partita IVA da mediatore familiare
- verificare requisiti di onorabilità, qualificazione e formazione previsti dal D.I. 151/2023;
- completare il percorso formativo e pianificare l’aggiornamento professionale continuo;
- individuare la condizione dell’articolo 4 applicabile alla propria posizione;
- aprire la Partita IVA con ATECO 88.99.02 se coerente con l’attività svolta;
- verificare accesso e convenienza del regime forfettario;
- iscriversi alla Gestione Separata INPS se non esiste altra gestione o cassa obbligatoria;
- predisporre fatturazione elettronica, privacy, incarico professionale e organizzazione dello studio;
- mantenere separata la mediazione da eventuali attività riservate ad altre professioni;
- valutare separatamente l’eventuale interesse all’iscrizione nell’elenco dei mediatori presso il Tribunale.
Errori da evitare
- usare automaticamente vecchi codici ATECO residuali senza verificare 88.99.02;
- basarsi su vecchi standard formativi senza controllare le 240 ore minime previste dal D.I. 151/2023;
- pensare che l’assenza di un ordine professionale significhi assenza di requisiti;
- confondere l’esercizio della professione con l’iscrizione nell’elenco dei mediatori del Tribunale;
- confondere mediazione familiare, psicoterapia, counseling e assistenza legale;
- considerare obbligatoria la Camera di Commercio per ogni libero professionista;
- applicare automaticamente il 5% del forfettario;
- non verificare la propria posizione previdenziale prima di stimare tasse e contributi.
Domande frequenti
Il riferimento da verificare nella classificazione ATECO 2025 è 88.99.02 – Consulenza familiare.
Il D.I. 151/2023 prevede almeno 240 ore di lezioni teorico-pratiche, con ulteriori requisiti sulle materie e sulle modalità della formazione.
Non esiste un ordine professionale obbligatorio analogo a quello di avvocati o psicologi. La professione è però disciplinata dal D.I. 151/2023 e richiede specifici requisiti.
No. L’elenco presso il Tribunale è distinto dall’esercizio professionale ordinario e prevede requisiti ulteriori specifici.
Il libero professionista senza altra cassa o gestione obbligatoria è normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota ordinaria per chi non ha altra tutela pensionistica obbligatoria è 26,07%.
Sì, se rispetta tutti i requisiti di accesso e permanenza. Per ATECO 88.99.02 il coefficiente di redditività è del 67%.
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