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Regime Forfettario

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Partita IVA massofisioterapista 2026: ESE, ATECO 86.95.00 e INPS

Aprire la Partita IVA da massofisioterapista nel 2026 richiede prima di tutto di verificare titolo, posizione professionale ed eventuale iscrizione all’Elenco speciale ad esaurimento (ESE). Il codice ATECO da solo non autorizza a esercitare prestazioni sanitarie e non trasforma il massofisioterapista in fisioterapista.

Per i massofisioterapisti iscritti ESE la tabella ATECO 2025 diffusa dalla FNO TSRM e PSTRP indica 86.95.00 – Attività di fisioterapia. Ma il TAR Lazio, con sentenza n. 2129/2026, ha ribadito che il massofisioterapista ESE resta un operatore di interesse sanitario, non un professionista sanitario, ed è privo dell’autonomia e della titolarità professionale proprie del fisioterapista.

Massofisioterapista 2026: i dati da verificare

  • Status: il massofisioterapista ESE è operatore di interesse sanitario, non professionista sanitario.
  • ATECO 2025 per iscritti ESE: 86.95.00 – Attività di fisioterapia.
  • Coefficiente forfettario: 78%.
  • Previdenza: per l’attività autonoma fiscalmente inquadrata come lavoro autonomo, normalmente Gestione Separata INPS se non esiste altra copertura obbligatoria.
  • Aliquota Gestione Separata 2026: 26,07% per il professionista senza altra previdenza obbligatoria; 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati.
  • Autonomia professionale: l’iscrizione ESE non attribuisce le competenze riservate al fisioterapista.
  • Studio e dispositivi medici: non si può dedurre dalla Partita IVA il diritto ad aprire autonomamente uno studio per esercitare attività riservate alle professioni sanitarie o utilizzare autonomamente dispositivi medici.

Tre situazioni da non confondere

Il termine “massofisioterapista” può indicare posizioni giuridiche differenti. Prima di scegliere ATECO, fatturazione e previdenza bisogna distinguere almeno tre scenari.

1. Titoli anteriori al 17 marzo 1999

Per alcuni titoli triennali conseguiti entro il 17 marzo 1999 la normativa e la prassi fiscale hanno riconosciuto l’equipollenza al titolo di fisioterapista. Questa posizione va verificata sul titolo concreto e non deve essere confusa con quella del massofisioterapista semplicemente iscritto ESE. Quando ricorrono i presupposti di equipollenza o equivalenza, il riferimento professionale e fiscale può quindi essere quello del fisioterapista.

2. Massofisioterapisti iscritti ESE

L’Elenco speciale ad esaurimento è stato istituito dal D.M. 9 agosto 2019. L’iscrizione consente di proseguire l’attività nei limiti riconosciuti alla figura, ma non produce equipollenza automatica con il fisioterapista e non attribuisce autonomia professionale sanitaria.

Il TAR Lazio n. 2129/2026, richiamato dalla FNOFI, ha confermato la posizione del Ministero della Salute: il massofisioterapista è un operatore di interesse sanitario con funzioni accessorie e strumentali e non può esercitare autonomamente attività proprie delle professioni sanitarie. La sentenza ha inoltre ritenuto legittimo il diniego all’apertura di uno studio autonomo di massofisioterapia con uso di dispositivi medici.

3. Soggetti senza ESE o titolo equipollente/equivalente

Chi non rientra in una posizione professionale legittimante non può usare il solo codice ATECO 86.95.00 come autorizzazione a esercitare attività terapeutiche o qualificarsi come fisioterapista. Il codice ATECO descrive un’attività economica: non crea una qualifica e non amplia le competenze professionali.

Codice ATECO 86.95.00 per il massofisioterapista ESE

La classificazione ATECO 2025 di ISTAT definisce il codice 86.95.00 – Attività di fisioterapia e include nella sottocategoria attività di fisioterapisti, massoterapisti, ergoterapisti e terapisti occupazionali.

Per eliminare l’ambiguità terminologica, la tabella ATECO 2025 FNO TSRM e PSTRP indica espressamente 86.95.00 per i massofisioterapisti iscritti ESE. Questa associazione fiscale/statistica non equivale però a un riconoscimento della qualifica di fisioterapista.

Il codice va inoltre distinto dalle attività di benessere e massaggio non terapeutico. Tecniche come shiatsu, massaggio thailandese, watsu, tui na e qigong sono classificate diversamente da ISTAT. Per questi casi consulta la guida sulla Partita IVA del massaggiatore.

Partita IVA non significa autonomia sanitaria

Una persona può avere una Partita IVA e fiscalmente produrre reddito di lavoro autonomo senza diventare per questo un professionista sanitario autonomo. Nel caso del massofisioterapista ESE questa distinzione è fondamentale.

La Partita IVA serve a inquadrare fiscalmente un’attività abituale; non sostituisce le regole che definiscono chi può decidere, prescrivere o eseguire autonomamente determinate prestazioni sanitarie. L’attività del massofisioterapista ESE deve quindi essere organizzata in un contesto coerente con i limiti della figura e con l’eventuale responsabilità o supervisione del professionista sanitario competente.

Può aprire uno studio proprio?

Non è corretto rispondere semplicemente “sì”. La sentenza TAR Lazio n. 2129/2026 ha confermato che il massofisioterapista non può aprire autonomamente uno studio professionale nel quale esercitare attività proprie delle professioni sanitarie senza supervisione o utilizzare autonomamente dispositivi medici.

Prima di prendere in locazione locali, acquistare apparecchiature o presentare pratiche sanitarie bisogna quindi verificare il modello organizzativo concreto con ASL/SUAP e con l’ente professionale competente. La semplice apertura della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate non supera questi limiti.

Quando serve la Partita IVA

Se l’attività consentita viene svolta con abitualità e continuità in forma autonoma dal punto di vista fiscale, la Partita IVA è normalmente necessaria. Agenda stabile, rapporti continuativi con strutture, promozione dell’attività e organizzazione sistematica delle prestazioni sono elementi incompatibili con una prestazione puramente episodica.

Non esiste una soglia fiscale generale di 5.000 euro che consenta di esercitare abitualmente senza Partita IVA. I 5.000 euro riguardano specifici aspetti previdenziali del lavoro autonomo occasionale, non la definizione fiscale di attività abituale.

Regime forfettario 2026

Quando la posizione professionale consente l’attività e il contribuente opera come persona fisica, il regime forfettario può essere applicato se sono rispettati i requisiti fiscali. Il limite ordinario è di 85.000 euro di ricavi o compensi; oltre 100.000 euro opera la fuoriuscita immediata secondo la disciplina vigente.

Vanno inoltre controllati il limite relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, le spese per personale e collaboratori, partecipazioni societarie e rapporti con datore o ex datore. Il quadro completo è nella guida sui requisiti e cause di esclusione del forfettario.

Coefficiente di redditività del 78%

Con ATECO 86.95.00 il coefficiente di redditività del forfettario è del 78%. Con 30.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro.

Le spese effettive per formazione, assicurazione, spostamenti, materiali o strumenti non vengono dedotte singolarmente. Fanno eccezione i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili, che si sottraggono dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva.

Gestione Separata INPS 2026

Quando l’attività è fiscalmente inquadrata come lavoro autonomo e non esiste una diversa copertura previdenziale obbligatoria, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS.

La circolare INPS n. 8/2026 fissa l’aliquota complessiva al 26,07% per i liberi professionisti non pensionati e non assicurati presso altra previdenza obbligatoria. Per pensionati o soggetti già assicurati, quando dovuta la Gestione Separata, l’aliquota è del 24%.

Esempio fiscale con 30.000 euro

Con 30.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro. Se, a titolo di esempio, nell’anno risultano 5.000 euro di contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili, la base dell’imposta sostitutiva diventa 18.400 euro.

  • compensi: 30.000 euro;
  • reddito forfettario lordo: 23.400 euro;
  • contributi deducibili ipotizzati: 5.000 euro;
  • base imposta sostitutiva: 18.400 euro;
  • imposta al 15%: 2.760 euro;
  • imposta al 5%, soltanto se spettante: 920 euro.

L’aliquota del 5% non è automatica: richiede tutte le condizioni previste per la nuova attività. I contributi calcolati sul reddito dell’anno non vanno confusi con quelli effettivamente pagati nello stesso periodo e quindi fiscalmente deducibili.

IVA: ESE e titolo pre-1999 non sono la stessa cosa

Un altro punto su cui molte guide sono imprecise è l’IVA. L’iscrizione ESE rende detraibili per il cliente, nei casi previsti, le spese di massofisioterapia e comporta obblighi di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, ma non trasforma il massofisioterapista ESE in professionista sanitario.

La posizione fiscale dei titoli triennali anteriori al 17 marzo 1999 che rientrano nei casi di equipollenza è diversa da quella del semplice iscritto ESE. Per quest’ultimo, fuori dal forfettario, non va data per automatica l’esenzione sanitaria dell’articolo 10 del DPR 633/1972; la recente interpretazione richiamata da FNOFI considera le prestazioni del massofisioterapista non equipollente soggette a IVA.

Nel regime forfettario, invece, l’IVA non viene addebitata secondo le regole proprie del regime: è una ragione diversa dall’esenzione sanitaria e non va confusa con essa.

Sistema Tessera Sanitaria e detrazione della spesa

L’Agenzia delle Entrate include tra le spese sanitarie detraibili anche le prestazioni rese da massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento, alle condizioni previste, e richiede che il documento di spesa riporti gli elementi necessari a identificare la posizione dell’operatore.

Le FAQ della dichiarazione precompilata includono inoltre gli iscritti agli ESE istituiti dal D.M. 9 agosto 2019 tra i soggetti che comunicano i dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. Detraibilità della spesa, invio al Sistema TS, esenzione IVA e qualifica professionale sono quindi quattro temi distinti e non devono essere sovrapposti.

Errori da evitare

  • equiparare automaticamente massofisioterapista ESE e fisioterapista;
  • usare 86.95.00 come se fosse un’autorizzazione professionale;
  • aprire uno studio autonomo o acquistare dispositivi medici senza verificare i limiti chiariti da Ministero e TAR;
  • confondere titoli pre-17 marzo 1999 ed ESE;
  • considerare 5.000 euro una soglia fiscale per evitare la Partita IVA;
  • confondere detraibilità della spesa con esenzione IVA;
  • calcolare l’imposta sostitutiva prima di dedurre i contributi obbligatori effettivamente versati;
  • dare per automatico il 5%.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del massofisioterapista ESE nel 2026?

La tabella ATECO 2025 FNO TSRM e PSTRP indica 86.95.00 – Attività di fisioterapia per i massofisioterapisti iscritti ESE. Il codice non attribuisce però la qualifica di fisioterapista né autonomia professionale sanitaria.

Il massofisioterapista ESE è un fisioterapista?

No. Il TAR Lazio n. 2129/2026 ha confermato che il massofisioterapista ESE è un operatore di interesse sanitario, non un professionista sanitario, e non ha l’autonomia professionale del fisioterapista.

Un massofisioterapista ESE può aprire autonomamente uno studio?

Non si può dare una risposta affermativa generale. Il TAR Lazio n. 2129/2026 ha confermato il divieto di esercitare autonomamente attività proprie delle professioni sanitarie senza supervisione e di utilizzare autonomamente dispositivi medici. Il modello concreto va verificato prima di aprire locali o presentare pratiche.

Qual è il coefficiente di redditività?

Con ATECO 86.95.00 il coefficiente di redditività del regime forfettario è del 78%.

Il massofisioterapista ESE è sempre esente IVA?

No. Detraibilità della spesa sanitaria ed esenzione IVA sono questioni diverse. La posizione dei titoli pre-17 marzo 1999 equipollenti è distinta da quella del semplice iscritto ESE. Nel forfettario l’IVA non viene addebitata per le regole del regime, non perché ogni massofisioterapista sia automaticamente un professionista sanitario esente.

Quale INPS paga il massofisioterapista con Partita IVA?

Quando l’attività è fiscalmente inquadrata come lavoro autonomo e non esiste altra previdenza obbligatoria, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS: nel 2026 l’aliquota ordinaria è 26,07%, mentre nei casi previsti per pensionati o già assicurati è 24%.

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