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Partita IVA consulente finanziario 2026: ATECO, OCF, INPS e forfettario

Aprire la Partita IVA da consulente finanziario nel 2026 richiede di capire quale figura professionale viene esercitata realmente. Il vecchio termine promotore finanziario oggi indica il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (CFAOS), per il quale ATECO 2025 prevede il codice 66.19.21. Il consulente finanziario autonomo o indipendente, invece, rientra normalmente nel 66.19.22. Entrambi i codici appartengono alla divisione 66 e, nel regime forfettario, hanno coefficiente di redditività del 78%. Cambiano però modello professionale, iscrizione operativa e soprattutto previdenza.

Consulente finanziario 2026: quadro rapido

  • CFAOS / ex promotore finanziario: ATECO 66.19.21.
  • Consulente finanziario autonomo o indipendente: ATECO 66.19.22.
  • Coefficiente forfettario: 78% per entrambi.
  • Albo: iscrizione nella sezione pertinente dell’Albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall’OCF.
  • Previdenza CFAOS: Gestione Commercianti INPS quando opera come agente o mandatario nella figura regolamentata.
  • Previdenza consulente autonomo: normalmente Gestione Separata INPS se svolge attività professionale autonoma e non è assicurato presso altra gestione obbligatoria.
  • Da distinguere: consulenza amministrativo-gestionale generica, mediatore creditizio OAM, agente in attività finanziaria e società di consulenza finanziaria.

Promotore finanziario: come si chiama oggi

Il termine “promotore finanziario” è ancora molto usato nelle ricerche online e nel linguaggio comune, ma la denominazione normativa è cambiata. Dal riordino introdotto nel 2015-2016, la figura è denominata consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. Nelle guide fiscali conviene quindi mantenere entrambi i termini: quello attuale per precisione giuridica e quello storico per intercettare correttamente l’intento di ricerca.

Il Testo Unico della Finanza stabilisce inoltre che il CFAOS svolge la propria attività esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto e può promuovere e collocare servizi e prodotti finanziari, ricevere e trasmettere ordini e prestare consulenza rispetto ai prodotti e servizi del soggetto per cui opera.

Codice ATECO 66.19.21 per il CFAOS

ATECO 2025 identifica con il 66.19.21 le “Attività di consulenza finanziaria fornite da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”. È quindi il codice da valutare per chi opera nella figura che in passato veniva chiamata promotore finanziario.

Su RegimeForfettario.it trovi anche la scheda ATECO 66.19.21. La scheda risponde alla ricerca sul singolo codice; questa guida approfondisce invece differenze professionali, OCF, regime forfettario, contributi e apertura della Partita IVA.

Codice ATECO 66.19.22 per il consulente finanziario autonomo

Il codice 66.19.22 – Altre attività di consulenza finanziaria comprende, secondo le note ATECO 2025, anche le attività dei consulenti finanziari indipendenti. È il riferimento da valutare per la persona fisica iscritta nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell’Albo unico, che presta consulenza in materia di investimenti nel rispetto della disciplina prevista per questa figura.

La relativa scheda è disponibile qui: ATECO 66.19.22 – altre attività di consulenza finanziaria.

66.19.21 o 66.19.22: differenze pratiche

FiguraATECO 2025ModelloPrevidenza da verificare
CFAOS / ex promotore66.19.21Opera nell’interesse di un solo soggetto abilitatoGestione Commercianti INPS
Consulente finanziario autonomo66.19.22Consulenza indipendente in materia di investimentiGestione Separata INPS

La scelta non dipende dal modo in cui il professionista si presenta sul sito o sul biglietto da visita, ma dalla sezione dell’Albo, dal rapporto con l’intermediario e dalle attività realmente svolte.

Albo OCF: le tre sezioni

L’articolo 31 del TUF prevede un Albo unico con tre sezioni distinte: consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria. La tenuta dell’Albo è affidata all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari (OCF).

Il codice ATECO non attribuisce il diritto a svolgere un’attività riservata. Prima di aprire la Partita IVA è quindi necessario verificare la corretta iscrizione e i requisiti professionali richiesti per la sezione in cui si intende operare.

Consulente autonomo: cosa significa indipendente

Il consulente finanziario autonomo è una persona fisica che, ricorrendone i requisiti, può prestare consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti. Il modello economico è quindi diverso da quello del CFAOS collegato a un intermediario e deve restare coerente con i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di settore.

Consulenza finanziaria generica: quando non usare 66.19.21 o 66.19.22

Non ogni attività che contiene la parola “finanziaria” è consulenza in materia di investimenti. Analisi economico-finanziaria d’impresa, budgeting, controllo di gestione, supporto amministrativo o pianificazione gestionale possono avere un inquadramento diverso quando non comprendono servizi finanziari regolamentati.

RF ha già una risposta dedicata al codice ATECO per consulenza amministrativa o finanziaria generica. Quella pagina e questa guida hanno quindi intenti differenti: la prima riguarda consulenza gestionale non regolamentata; questa riguarda le figure OCF.

OCF e OAM non sono la stessa cosa

Un altro errore frequente è confondere il consulente finanziario con il mediatore creditizio o l’agente in attività finanziaria. Le figure del credito seguono la disciplina OAM e hanno regole specifiche; la consulenza in materia di investimenti e l’offerta fuori sede fanno invece riferimento all’Albo unico OCF.

Per il credito consulta la guida separata sul mediatore creditizio. La presenza di parole come “finanziario”, “mutuo” o “credito” non basta a rendere equivalenti professioni diverse.

Coefficiente di redditività: 78%

I codici 66.19.21 e 66.19.22 appartengono alla divisione 66, inclusa nel gruppo dei servizi finanziari e assicurativi con coefficiente di redditività del 78%. La percentuale è la stessa per le due figure.

Su 100 euro incassati, 78 euro costituiscono quindi reddito forfettario lordo; il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo forfettario. Le spese effettive non vengono dedotte una per una.

Esempio con 40.000 euro di ricavi

Con 40.000 euro di ricavi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è pari a 31.200 euro. Da questa base vengono dedotti i contributi previdenziali versati e sul reddito imponibile risultante si applica l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.

Il calcolo previdenziale cambia sensibilmente tra CFAOS e consulente autonomo; per questo non è corretto usare lo stesso esempio contributivo per entrambe le figure.

INPS del CFAOS: Gestione Commercianti

L’INPS ha chiarito fin dal 1997 che i promotori finanziari iscritti all’albo che operano come agenti o mandatari sono soggetti all’assicurazione degli esercenti attività commerciali. Per l’attuale CFAOS il riferimento previdenziale ordinario resta quindi la Gestione Commercianti, ferma la verifica della posizione concreta.

Nel 2026 l’aliquota dei commercianti è del 24,48% fino alla prima fascia prevista dall’INPS; il reddito minimale è 18.808 euro e il contributo minimo annuo per titolari e coadiuvanti è 4.611,64 euro. Approfondisci nella guida INPS Artigiani e Commercianti 2026.

Riduzione INPS del 35% per il CFAOS forfettario

Chi è iscritto alla Gestione Commercianti ed è nel regime forfettario può valutare, se ricorrono le condizioni, il regime previdenziale agevolato con riduzione del 35%. Non è automatico e non va confuso con l’imposta sostitutiva al 5%.

INPS del consulente finanziario autonomo: Gestione Separata

Il consulente finanziario autonomo che svolge personalmente un’attività professionale, senza una cassa professionale dedicata e senza altra gestione obbligatoria applicabile, rientra normalmente nella Gestione Separata INPS. Per i professionisti senza altra copertura previdenziale l’aliquota 2026 è del 26,07%; per pensionati o soggetti assicurati presso altra forma obbligatoria, quando resta dovuta la Gestione Separata, l’aliquota è del 24%.

A differenza della Gestione Commercianti, la Gestione Separata del professionista non prevede il tipico contributo fisso annuale sul minimale: la contribuzione è collegata al reddito professionale. Consulta la guida sulla Gestione Separata INPS.

Se svolgo anche consulenza distinta, quale previdenza?

La circolare INPS n. 17/1997 affronta anche il caso in cui il promotore svolga attività di consulenza. Se la consulenza è semplicemente accessoria o complementare all’attività di promotore, resta nell’inquadramento commerciale. Se invece esiste una diversa e autonoma attività professionale, il relativo reddito può richiedere un distinto trattamento previdenziale. Per questo attività plurime non vanno risolte scegliendo una sola gestione “a convenienza”.

Camera di Commercio: quando serve

Per il CFAOS operante come agente o mandatario, l’inquadramento commerciale porta normalmente anche agli adempimenti d’impresa e camerali da verificare. Il consulente finanziario autonomo persona fisica, quando esercita una vera attività professionale senza struttura d’impresa, segue invece normalmente il percorso del professionista e non quello del commerciante. La forma concreta resta determinante.

Compensi: provvigioni o parcella

Il modello dei compensi aiuta a capire la natura dell’attività, ma non sostituisce l’inquadramento giuridico. Il CFAOS opera per un soggetto abilitato e può essere remunerato secondo il rapporto instaurato con l’intermediario; il consulente finanziario autonomo presta invece consulenza indipendente al cliente secondo le regole della propria figura. Contratto, fatturazione e descrizione della prestazione devono essere coerenti con il ruolo effettivamente svolto.

Quando il forfettario può essere conveniente

Con coefficiente 78%, il regime considera forfettariamente costi pari al 22% dei ricavi. La convenienza dipende quindi dal rapporto tra costi reali e questa quota. Formazione, iscrizioni, assicurazione, software, trasferte, ufficio, marketing e strumenti professionali non vengono dedotti analiticamente nel forfettario.

Per il CFAOS pesa inoltre la contribuzione minima della Gestione Commercianti; per il consulente autonomo la contribuzione segue invece il reddito in Gestione Separata. Prima di scegliere il regime è utile confrontare non soltanto l’imposta, ma il costo previdenziale complessivo.

Come aprire la Partita IVA da consulente finanziario

  1. Definisci se opererai come CFAOS, consulente finanziario autonomo o in un’altra figura del settore.
  2. Verifica requisiti e iscrizione nella sezione pertinente dell’Albo unico OCF.
  3. Adotta il 66.19.21 per il CFAOS o il 66.19.22 per la consulenza finanziaria autonoma quando corrispondono all’attività reale.
  4. Controlla i requisiti del regime forfettario.
  5. Definisci la previdenza corretta: Commercianti per il CFAOS oppure Gestione Separata per il professionista autonomo, salvo casi particolari.
  6. Gestisci gli eventuali adempimenti camerali collegati alla forma d’impresa.
  7. Predisponi fatturazione elettronica, contratto professionale e procedure coerenti con la disciplina di settore.

Errori da evitare

  • usare “promotore finanziario” senza sapere che la denominazione normativa è cambiata;
  • attribuire lo stesso ATECO a CFAOS e consulente autonomo;
  • credere che il codice ATECO autorizzi a prestare consulenza finanziaria regolamentata;
  • confondere OCF e OAM;
  • usare 70.20.09 per consulenza in materia di investimenti solo perché è un codice di consulenza generica;
  • applicare un coefficiente diverso dal 78% ai codici della divisione 66 qui considerati;
  • iscrivere automaticamente tutti i consulenti finanziari alla Gestione Separata;
  • fare l’errore opposto e applicare i contributi fissi Commercianti anche al consulente autonomo professionista;
  • non distinguere un’attività di consulenza autonoma ulteriore da quella accessoria al ruolo di CFAOS.

Fonti ufficiali

  • ISTAT – ATECO 2025
  • Normattiva – TUF, articolo 31
  • INPS – Circolare n. 17/1997, assicurazione promotori finanziari
  • INPS – Circolare n. 14/2026, Artigiani e Commercianti
  • INPS – Circolare n. 8/2026, Gestione Separata
  • Agenzia delle Entrate – Reddito e tassazione nel regime forfettario

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del promotore finanziario nel 2026?

La figura oggi si chiama consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e il riferimento ATECO 2025 è 66.19.21.

Qual è il codice ATECO del consulente finanziario autonomo?

Per il consulente finanziario autonomo o indipendente il codice ATECO 2025 da valutare è 66.19.22 – Altre attività di consulenza finanziaria.

Qual è il coefficiente di redditività del consulente finanziario?

Per i codici 66.19.21 e 66.19.22 il coefficiente di redditività nel regime forfettario è del 78%.

Il consulente finanziario paga Gestione Commercianti o Gestione Separata?

Il CFAOS, ex promotore finanziario, rientra ordinariamente nella Gestione Commercianti. Il consulente finanziario autonomo che opera come professionista senza altra gestione obbligatoria rientra normalmente nella Gestione Separata.

Serve l’iscrizione OCF per fare il consulente finanziario?

Per esercitare le figure regolamentate di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o consulente finanziario autonomo occorre verificare i requisiti e l’iscrizione nella relativa sezione dell’Albo unico tenuto dall’OCF. Il codice ATECO da solo non abilita all’attività.

La consulenza amministrativa e finanziaria generica usa gli stessi codici?

Non necessariamente. Se l’attività riguarda gestione aziendale, budgeting o supporto amministrativo senza consulenza regolamentata in materia di investimenti, può essere corretto un inquadramento diverso come la consulenza gestionale.

Per confrontare questa attività con le altre guide verticali consulta Regime forfettario per professioni e attività.

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