Mediatore creditizio: nel 2026 l’attività non può essere esercitata come semplice Partita IVA individuale. Il Testo Unico Bancario e l’OAM riservano la mediazione creditizia a società di capitali o cooperative iscritte nell’apposito Elenco. Questo è il punto decisivo da chiarire prima di parlare di ATECO, tasse o regime forfettario.
La conseguenza fiscale è altrettanto importante: il regime forfettario è riservato alle persone fisiche, quindi non è il regime fiscale della società che esercita direttamente la mediazione creditizia. Diverso è il caso del collaboratore persona fisica di una società di mediazione: può avere una propria posizione fiscale, ma non diventa per questo “mediatore creditizio” iscritto autonomamente all’OAM.
Mediatore creditizio: dati principali 2026
- Forma ammessa: S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. o società cooperativa.
- Iscrizione: Elenco OAM dei Mediatori creditizi.
- Capitale sociale minimo: almeno 50.000 euro versati.
- Oggetto sociale: mediazione creditizia in via esclusiva, salvo attività connesse, strumentali o compatibili previste dalla normativa.
- ATECO di riferimento: area 66.19.22, oggi descritta in ATECO 2025 come “Altre attività di consulenza finanziaria”, da verificare con l’attività concreta e la classificazione attribuita.
- Regime forfettario: non applicabile alla società di mediazione creditizia.
Chi è il mediatore creditizio
Il mediatore creditizio mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti. Deve svolgere la propria attività senza legami con le parti che possano comprometterne l’indipendenza.
L’attività nei confronti del pubblico è riservata ai soggetti iscritti nell’Elenco tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori – OAM. Non basta quindi aprire una Partita IVA con un codice finanziario: prima viene la riserva normativa, poi l’inquadramento fiscale.
Perché il mediatore creditizio non può essere una ditta individuale
L’articolo 128-septies del TUB richiede espressamente una forma societaria: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o cooperativa. L’OAM ricorda inoltre che il mediatore è persona giuridica e che la sede legale e amministrativa, o la stabile organizzazione per soggetti comunitari, deve essere in Italia.
Per questo una persona fisica non può iscriversi come “mediatore creditizio individuale”. È una differenza fondamentale rispetto all’agente in attività finanziaria, che in alcune configurazioni può essere anche persona fisica.
Requisiti OAM della società di mediazione creditizia
- forma societaria ammessa dalla legge;
- sede in Italia o stabile organizzazione;
- oggetto sociale coerente con l’esercizio esclusivo della mediazione creditizia;
- requisiti di onorabilità per controllo, amministrazione, direzione e vigilanza;
- requisiti di professionalità per amministratori e dirigenti;
- superamento dell’esame OAM quando richiesto;
- PEC e firma digitale;
- polizza di responsabilità civile;
- capitale sociale versato non inferiore a 50.000 euro.
Per amministratore unico, amministratore delegato e direttore generale l’OAM richiede anche specifica esperienza nel settore creditizio, finanziario o mobiliare maturata in posizioni di adeguata responsabilità.
Codice ATECO del mediatore creditizio nel 2026
Con ATECO 2025 la classificazione delle attività finanziarie è stata aggiornata. L’area 66.19.22 è oggi denominata “Altre attività di consulenza finanziaria” e deriva dalla precedente voce che comprendeva agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari. Nella pratica, le società di mediazione già operative possono risultare ancora associate a questa classificazione attraverso il raccordo tra le versioni.
La scelta del codice non va però fatta ignorando il requisito OAM. L’ATECO descrive l’attività economica; non sostituisce l’autorizzazione o l’iscrizione necessaria per poterla svolgere. La documentazione ATECO 2025 di ISTAT resta il riferimento per la classificazione vigente.
Il mediatore creditizio può usare il regime forfettario?
No, non la società di mediazione creditizia. Il regime forfettario è previsto per persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Poiché l’attività di mediatore creditizio può essere esercitata solo tramite una società ammessa dalla normativa OAM, la società segue la fiscalità propria delle società e non l’imposta sostitutiva del 5% o del 15% del forfettario.
Questo è uno dei casi in cui associare automaticamente “ATECO + coefficiente di redditività” porta a una conclusione sbagliata. Anche se un motore ATECO attribuisce un coefficiente teorico a un codice, la forma giuridica obbligatoria impedisce alla società di usare il regime forfettario.
Come viene tassata una società di mediazione creditizia
Una S.r.l., S.p.A. o altra società ammessa determina il reddito secondo le regole fiscali applicabili alle società. Entrano quindi in gioco contabilità, IRES, IVA e gli altri adempimenti previsti dalla struttura societaria e dall’attività finanziaria. I costi effettivi sono dedotti secondo le regole ordinarie, non tramite un coefficiente forfettario.
La scelta tra le diverse forme societarie non è solo fiscale: incide su governance, capitale, responsabilità, requisiti OAM, amministrazione e costi di gestione. In fase di avvio va quindi impostata insieme la struttura societaria e regolamentare.
Collaboratore di una società di mediazione creditizia
Il collaboratore è una figura diversa dal mediatore. L’OAM precisa che dipendenti e collaboratori di una società di mediazione sono persone fisiche e non devono iscriversi personalmente nell’Elenco dei Mediatori. È la società iscritta che comunica il loro nominativo all’Organismo.
Il collaboratore che entra in contatto con il pubblico deve possedere requisiti di onorabilità e professionalità, diploma, formazione specifica e superare la prova valutativa OAM quando richiesta. Non può lavorare contemporaneamente per più soggetti iscritti.
Il collaboratore può avere una Partita IVA?
Può esistere un rapporto di collaborazione autonoma con una propria Partita IVA, ma va qualificato correttamente. La persona fisica resta collaboratore della società di mediazione, non mediatore autonomo. Il codice ATECO, la previdenza e l’eventuale accesso al forfettario vanno valutati sul contratto e sull’attività effettivamente svolta dalla persona.
In questa situazione non è prudente attribuire in automatico alla persona fisica il codice della società di mediazione. Va verificato cosa fattura realmente, quali mansioni svolge e se l’attività rientra nella collaborazione regolamentata dall’OAM.
Mediatore creditizio e agente in attività finanziaria: differenze
Le due figure vengono spesso confuse. Il mediatore mantiene indipendenza rispetto alle parti e mette in relazione cliente e intermediario. L’agente in attività finanziaria opera invece su mandato di uno o più intermediari nei limiti previsti dalla disciplina di settore. Anche i requisiti di forma giuridica e iscrizione OAM non coincidono.
Prima di aprire una posizione fiscale è quindi essenziale capire quale attività si intende davvero svolgere: mediazione creditizia, agenzia finanziaria, consulenza finanziaria indipendente o semplice collaborazione commerciale sono attività diverse.
Costi di avvio da mettere a budget
Una società di mediazione creditizia deve considerare capitale sociale, costituzione societaria, consulenza legale e fiscale, iscrizione OAM, polizza RC, formazione, prove ed esami, PEC e firma digitale, sistemi informatici, privacy e antiriciclaggio, oltre ai costi ordinari di amministrazione e personale. È quindi un progetto imprenditoriale regolamentato, non una semplice apertura di Partita IVA.
Errori da evitare
- aprire una Partita IVA individuale pensando di potersi iscrivere come mediatore creditizio persona fisica;
- confondere mediatore e agente in attività finanziaria;
- usare il coefficiente del forfettario per una società che non può accedere al regime;
- scegliere il codice ATECO senza verificare prima la riserva OAM;
- considerare il collaboratore come mediatore autonomo;
- ignorare capitale minimo, polizza RC e requisiti professionali.
Domande frequenti
No. L’attività di mediazione creditizia è riservata a società di capitali o cooperative iscritte nell’Elenco OAM.
La società di mediazione creditizia no, perché il forfettario è riservato alle persone fisiche. Un collaboratore persona fisica va invece valutato separatamente in base al proprio rapporto e alla propria attività.
L’OAM indica un capitale sociale versato non inferiore a 50.000 euro.
No. È la società di mediazione iscritta che comunica il collaboratore all’OAM; il collaboratore deve però possedere i requisiti richiesti e, quando previsto, superare la prova valutativa.
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