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Mediatore creditizio: requisiti OAM, società, ATECO e fiscalità

Mediatore creditizio: nel 2026 l’attività non può essere esercitata come semplice Partita IVA individuale. Il TUB e l’OAM riservano la mediazione creditizia a società di capitali o cooperative iscritte nell’apposito Elenco. Questo è il punto da chiarire prima di parlare di ATECO, tasse o regime forfettario.

La conseguenza fiscale è altrettanto importante: il regime forfettario è riservato alle persone fisiche, quindi non è il regime fiscale della società che esercita direttamente la mediazione creditizia. Diverso è il caso del collaboratore persona fisica: può avere una propria posizione fiscale, ma non diventa per questo mediatore creditizio autonomamente iscritto all’OAM.

Mediatore creditizio: dati principali 2026

  • Forma ammessa: S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. o società cooperativa.
  • Iscrizione: Elenco OAM dei Mediatori creditizi.
  • Capitale sociale minimo: almeno 50.000 euro versati.
  • Oggetto sociale: mediazione creditizia in via esclusiva, salvo attività connesse, strumentali o compatibili previste dalla normativa.
  • ATECO di riferimento: area 66.19.22, da verificare in base all’attività concreta e al raccordo ATECO vigente.
  • Regime forfettario: non applicabile alla società di mediazione creditizia.

Chi è il mediatore creditizio

Il mediatore creditizio mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti. Deve operare senza legami con le parti che ne compromettano l’indipendenza.

L’attività nei confronti del pubblico è riservata ai soggetti iscritti nell’Elenco tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori – OAM. Non basta quindi aprire una Partita IVA con un codice finanziario: prima viene la riserva normativa, poi l’inquadramento fiscale.

Perché il mediatore creditizio non può essere una ditta individuale

L’articolo 128-septies del TUB richiede una forma societaria: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o cooperativa. L’OAM ricorda inoltre che il mediatore è persona giuridica e che la sede legale e amministrativa, o la stabile organizzazione per soggetti comunitari, deve essere in Italia.

Per questo una persona fisica non può iscriversi come “mediatore creditizio individuale”. È una differenza fondamentale rispetto all’agente in attività finanziaria, che in alcune configurazioni può essere anche persona fisica.

Requisiti OAM della società di mediazione creditizia

  • forma societaria ammessa dalla legge;
  • sede in Italia o stabile organizzazione;
  • oggetto sociale coerente con l’esercizio esclusivo della mediazione creditizia;
  • requisiti di onorabilità per controllo, amministrazione, direzione e vigilanza;
  • requisiti di professionalità per amministratori e dirigenti;
  • superamento dell’esame OAM quando richiesto;
  • PEC e firma digitale;
  • polizza di responsabilità civile;
  • capitale sociale versato non inferiore a 50.000 euro.

Per amministratore unico, amministratore delegato e direttore generale l’OAM richiede inoltre esperienza professionale adeguata nel settore creditizio, finanziario o mobiliare. La costituzione della società va quindi pianificata tenendo insieme requisiti societari, organizzativi e regolamentari.

Codice ATECO del mediatore creditizio nel 2026

Con ATECO 2025 la classificazione delle attività finanziarie è stata aggiornata. L’area 66.19.22 è oggi collegata ad attività di consulenza finanziaria e deriva dal raccordo con la precedente classificazione che comprendeva anche agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari. La scelta va verificata sulla struttura e sulle attività effettivamente esercitate.

La documentazione ATECO 2025 di ISTAT resta il riferimento per la classificazione vigente. L’ATECO descrive l’attività economica, ma non sostituisce l’iscrizione OAM necessaria per poterla svolgere.

Il mediatore creditizio può usare il regime forfettario?

No, non la società di mediazione creditizia. Il regime forfettario è previsto per persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Poiché l’attività di mediatore creditizio può essere esercitata solo tramite una società ammessa dalla normativa OAM, la società segue la fiscalità propria delle società e non l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

È quindi sbagliato partire dal coefficiente di redditività del codice e concludere che “il mediatore può stare nel forfettario”. Il filtro decisivo è la forma giuridica obbligatoria. Le regole generali del regime forfettario diventano invece rilevanti per un eventuale collaboratore persona fisica, non per la società mediatrice.

Come viene tassata una società di mediazione creditizia

Una S.r.l., S.p.A. o altra società ammessa determina il reddito secondo le regole fiscali applicabili alle società. Entrano quindi in gioco contabilità, IRES, IVA e gli altri adempimenti previsti dalla struttura societaria e dall’attività finanziaria. I costi effettivi seguono le regole ordinarie, non un coefficiente forfettario.

La scelta tra le forme societarie non è soltanto fiscale: incide su governance, capitale, responsabilità, requisiti OAM, amministrazione e costi di gestione. Il piano economico dovrebbe quindi stimare sia i costi regolamentari sia quelli di struttura prima dell’iscrizione.

Collaboratore di una società di mediazione creditizia

Il collaboratore è una figura diversa dal mediatore. L’OAM precisa che dipendenti e collaboratori di una società di mediazione sono persone fisiche e non devono iscriversi personalmente nell’Elenco dei Mediatori. È la società iscritta che comunica il loro nominativo all’Organismo.

Il collaboratore che entra in contatto con il pubblico deve possedere i requisiti richiesti, seguire la formazione prevista e superare la prova valutativa quando necessaria. Non può lavorare contemporaneamente per più soggetti iscritti nei casi vietati dalla disciplina OAM.

Il collaboratore può avere una Partita IVA?

Può esistere un rapporto di collaborazione autonoma con una propria Partita IVA, ma va qualificato correttamente. La persona fisica resta collaboratore della società di mediazione, non mediatore autonomo. Codice ATECO, previdenza ed eventuale accesso al forfettario dipendono dal contratto e dall’attività realmente svolta.

In questa situazione è utile verificare l’intero inquadramento prima dell’apertura della Partita IVA: cosa viene fatturato, grado di autonomia, mansioni, soggetto committente e continuità del rapporto. Non è prudente assegnare automaticamente alla persona fisica lo stesso codice della società di mediazione.

Compensi e provvigioni: cosa deve essere chiaro

Il modello economico della mediazione creditizia ruota spesso intorno a compensi e provvigioni collegati ai finanziamenti conclusi. La società deve però distinguere con chiarezza i ricavi propri dai compensi riconosciuti a dipendenti e collaboratori e documentare correttamente i rapporti economici. Per il collaboratore con Partita IVA conta ciò che viene effettivamente fatturato alla società e il contratto che disciplina il rapporto.

Nel valutare la convenienza di una collaborazione autonoma non basta guardare l’aliquota fiscale: vanno considerati previdenza, continuità delle provvigioni, costi professionali, eventuali clausole di esclusiva, formazione e responsabilità. È un’area in cui la struttura contrattuale incide direttamente sull’inquadramento fiscale.

Mediatore creditizio e agente in attività finanziaria: differenze

Le due figure vengono spesso confuse. Il mediatore mantiene indipendenza rispetto alle parti e mette in relazione cliente e intermediario. L’agente in attività finanziaria opera invece su mandato di uno o più intermediari nei limiti previsti dalla disciplina di settore. Anche forma giuridica e iscrizione OAM non coincidono.

Prima di aprire una posizione fiscale è quindi essenziale capire quale attività si intende davvero svolgere: mediazione creditizia, agenzia finanziaria, consulenza finanziaria indipendente o collaborazione commerciale sono attività diverse e non intercambiabili.

Compliance, privacy e antiriciclaggio

La mediazione creditizia tratta dati economici e personali particolarmente delicati. Oltre ai requisiti OAM, l’organizzazione deve prevedere procedure coerenti con privacy, identificazione della clientela, controlli interni e obblighi di settore. Software, conservazione documentale e formazione non sono quindi semplici costi accessori, ma componenti strutturali dell’attività.

Questo incide anche sul confronto tra avvio “leggero” e struttura realmente sostenibile: una società che entra nel mercato deve mettere a budget sistemi, consulenza e processi in grado di reggere verifiche e tracciabilità, oltre alla normale amministrazione societaria.

Costi di avvio da mettere a budget

Una società di mediazione creditizia deve considerare capitale sociale, costituzione societaria, consulenza legale e fiscale, iscrizione OAM, polizza RC, formazione, prove ed esami, PEC e firma digitale, sistemi informatici, privacy e antiriciclaggio, oltre ai costi ordinari di amministrazione e personale. È quindi un progetto imprenditoriale regolamentato, non una semplice apertura di Partita IVA.

Errori da evitare

  • aprire una Partita IVA individuale pensando di potersi iscrivere come mediatore creditizio persona fisica;
  • confondere mediatore e agente in attività finanziaria;
  • usare il coefficiente del forfettario per una società che non può accedere al regime;
  • scegliere il codice ATECO senza verificare prima la riserva OAM;
  • considerare il collaboratore come mediatore autonomo;
  • ignorare capitale minimo, polizza RC e requisiti professionali;
  • trascurare i costi di compliance, privacy e antiriciclaggio.

Domande frequenti

Un mediatore creditizio può aprire una Partita IVA individuale?

No. L’attività di mediazione creditizia è riservata a società di capitali o cooperative iscritte nell’Elenco OAM.

Il mediatore creditizio può usare il regime forfettario?

La società di mediazione creditizia no, perché il forfettario è riservato alle persone fisiche. Un collaboratore persona fisica va invece valutato separatamente in base al proprio rapporto e alla propria attività.

Qual è il capitale minimo per una società di mediazione creditizia?

L’OAM indica un capitale sociale versato non inferiore a 50.000 euro.

Il collaboratore di un mediatore deve iscriversi personalmente all’OAM?

No. È la società di mediazione iscritta che comunica il collaboratore all’OAM; il collaboratore deve però possedere i requisiti richiesti e, quando previsto, superare la prova valutativa.

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