Aprire la Partita IVA da architetto significa coordinare correttamente abilitazione professionale, iscrizione all’Ordine, codice ATECO, regime fiscale e previdenza. Nel 2026 il codice normalmente utilizzato per l’attività ordinaria di architettura è 71.11.09 – Attività di architettura n.c.a.; per chi possiede i requisiti, il regime forfettario applica un coefficiente di redditività del 78%. La previdenza va invece verificata tra Inarcassa e, nei casi in cui esista un’altra copertura previdenziale obbligatoria, la Gestione Separata INPS.
Partita IVA architetto: dati principali
- Attività: libera professione di architetto.
- Codice ATECO 2025 normalmente utilizzato: 71.11.09 – Attività di architettura n.c.a.
- Coefficiente di redditività nel forfettario: 78%.
- Camera di Commercio: normalmente non richiesta per l’esercizio personale della libera professione.
- Previdenza: Inarcassa quando ricorrono i requisiti di iscrizione; in presenza di altra previdenza obbligatoria va verificato l’inquadramento alternativo.
- Fatturazione: elettronica tramite Sistema di Interscambio.
Chi può esercitare come architetto
Per esercitare le attività professionali riservate all’architetto non basta aprire una Partita IVA. Occorre possedere il titolo di studio previsto, superare l’Esame di Stato quando richiesto e risultare iscritti alla sezione dell’Ordine professionale coerente con la propria abilitazione.
La disciplina dell’accesso alla professione è contenuta anche nel DPR 328/2001, che regola l’ordinamento di diverse professioni e gli Esami di Stato. Prima di utilizzare il titolo professionale e firmare prestazioni riservate è quindi necessario verificare la propria posizione presso l’Ordine competente.
Quando serve la Partita IVA all’architetto
La Partita IVA è necessaria quando l’attività professionale viene svolta in modo abituale e autonomo. Non esiste una soglia di 5.000 euro che consenta di esercitare stabilmente la professione senza Partita IVA: quella soglia riguarda altri aspetti contributivi delle prestazioni occasionali e non trasforma un’attività abituale in occasionale.
Se l’architetto svolge incarichi in modo continuativo, promuove la propria attività, dispone di una propria organizzazione professionale o assume regolarmente commesse, l’inquadramento corretto è quello della libera professione con Partita IVA.
Come aprire la Partita IVA da architetto
L’apertura fiscale avviene tramite la dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate. Per il libero professionista viene normalmente utilizzato il modello AA9/12, indicando i dati anagrafici, il domicilio fiscale, la data di inizio attività e il codice ATECO.
- verificare abilitazione e iscrizione all’Ordine;
- individuare il codice ATECO coerente con le prestazioni realmente svolte;
- aprire la Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate;
- verificare l’iscrizione previdenziale a Inarcassa o l’eventuale diversa gestione obbligatoria;
- attivare gli strumenti necessari per fatturazione elettronica e gestione degli adempimenti;
- verificare se il regime forfettario è applicabile e conveniente.
La procedura generale è approfondita nella guida su come aprire la Partita IVA in regime forfettario.
Quanto costa aprire la Partita IVA da architetto
L’attribuzione della Partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate è gratuita. Il costo reale dell’avvio professionale dipende invece dagli adempimenti e dai servizi che accompagnano l’apertura.
- eventuale compenso del professionista che cura la pratica fiscale;
- quota di iscrizione e quota annuale dell’Ordine, che variano in base all’Ordine territoriale;
- assicurazione professionale prevista per l’esercizio dell’attività nei casi applicabili;
- contributi previdenziali dovuti a Inarcassa o alla gestione previdenziale competente;
- software di fatturazione, PEC, firma digitale e altri strumenti professionali eventualmente necessari;
- costo della gestione fiscale e dichiarativa annuale.
Non è invece normalmente richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio per l’architetto che esercita personalmente la libera professione senza organizzare un’attività d’impresa distinta.
Codice ATECO architetto nel 2026
Con ATECO 2025 il codice che descrive la normale attività di architettura è 71.11.09 – Attività di architettura n.c.a.. Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 comprendono, tra le altre, progettazione di edifici, consulenza architettonica, pianificazione urbanistica, architettura del paesaggio, attività di supporto alla conservazione e al restauro e architettura di interni quando riguarda la riprogettazione della struttura e della disposizione interna di un edificio.
Il vecchio 71.11.00 appartiene alla classificazione precedente ed è ancora molto presente nelle ricerche e nei contenuti meno aggiornati. Per una nuova apertura nel 2026 bisogna invece verificare il codice ATECO 2025 effettivamente corrispondente all’attività svolta.
Il 71.11.01 ha un significato diverso: riguarda la progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici. La distinzione completa è spiegata nella guida dedicata al codice ATECO dell’architetto.
Regime forfettario per architetto
L’architetto può applicare il regime forfettario quando rispetta i requisiti previsti dalla legge e non ricade in una causa ostativa. Il limite ordinario di compensi è 85.000 €; oltre 100.000 € l’uscita dal regime produce effetti già nell’anno in corso secondo la disciplina vigente.
Vanno controllati anche gli eventuali redditi di lavoro dipendente o pensione nei casi rilevanti, le partecipazioni societarie incompatibili, le spese per personale e i rapporti prevalenti con attuali o precedenti datori di lavoro. Per il quadro completo puoi consultare i requisiti e le cause di esclusione dal regime forfettario.
Coefficiente di redditività dell’architetto: 78%
Nel regime forfettario il reddito non viene determinato sottraendo una per una le spese dello studio. Ai compensi incassati si applica il coefficiente di redditività del 78%. Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente.
Con 30.000 euro di compensi incassati, il reddito determinato prima della deduzione dei contributi previdenziali è:
- 30.000 × 78% = 23.400 euro.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
Sul reddito forfettario, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori ammessi, si applica normalmente l’imposta sostitutiva del 15%. L’aliquota del 5% può essere utilizzata per il periodo agevolato solo quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Aprire una Partita IVA nuova non basta, da solo, per ottenere il 5%. Occorre verificare anche l’attività esercitata nei tre anni precedenti e il requisito della non mera prosecuzione, salvo le eccezioni previste. Il tema è approfondito nella guida sull’imposta sostitutiva al 5% o al 15%.
Quando l’architetto deve iscriversi a Inarcassa
L’iscrizione a Inarcassa non dipende dal regime fiscale scelto. Secondo la disciplina della Cassa, l’obbligo ricorre quando sono presenti contemporaneamente tre condizioni: iscrizione all’Albo professionale, titolarità di Partita IVA per l’attività professionale e assenza di un’altra forma di previdenza obbligatoria.
La regola è illustrata anche da Inarcassa. È quindi possibile essere architetto forfettario e iscritto a Inarcassa, ma la posizione cambia quando il professionista è contemporaneamente soggetto a un’altra previdenza obbligatoria.
Architetto dipendente con Partita IVA
Un architetto può svolgere lavoro dipendente e attività professionale autonoma, ma deve verificare separatamente due aspetti: la compatibilità del rapporto di lavoro e l’inquadramento previdenziale del reddito professionale.
Quando esiste già un’altra previdenza obbligatoria derivante dal lavoro dipendente, normalmente non ricorrono tutti i requisiti per l’iscrizione ordinaria a Inarcassa. Per il reddito professionale può quindi entrare in gioco la Gestione Separata INPS, mentre possono restare specifici obblighi verso Inarcassa collegati all’iscrizione all’Albo e al volume d’affari professionale. La situazione va verificata caso per caso.
Contributi Inarcassa dell’architetto
Per l’architetto iscritto a Inarcassa i contributi principali sono il contributo soggettivo, il contributo integrativo e il contributo di maternità/paternità. Il Vademecum previdenziale Inarcassa ricorda che il contributo soggettivo ordinario è calcolato sul reddito professionale e che il contributo integrativo viene applicato al volume d’affari professionale.
Nel 2026 il contributo soggettivo ordinario è pari al 14,5% del reddito professionale, mentre il contributo integrativo è pari al 4% del volume d’affari professionale. Esistono inoltre contributi minimi, agevolazioni e regole specifiche che possono cambiare in base alla posizione dell’iscritto e all’annualità: per il calcolo definitivo è quindi opportuno utilizzare i valori pubblicati direttamente dalla Cassa.
Esempio di tasse con 30.000 euro di compensi
Supponiamo che un architetto in regime forfettario incassi 30.000 euro nell’anno.
- compensi incassati: 30.000 euro;
- reddito forfettario: 30.000 × 78% = 23.400 euro;
- dal reddito si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili secondo le regole applicabili;
- sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Per simulare importi differenti puoi utilizzare il nostro calcolatore delle tasse nel regime forfettario. Se invece vuoi approfondire in dettaglio il rapporto tra imposta, Inarcassa e convenienza fiscale, trovi una guida specifica sul regime forfettario per architetti.
Come fattura un architetto forfettario
L’architetto in regime forfettario emette fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio. Non applica l’IVA ordinaria e, quando ricorrono le condizioni previste dal regime, non subisce la ritenuta d’acconto. Se dovuto, deve inoltre gestire correttamente il contributo integrativo Inarcassa.
Per le operazioni senza IVA di importo superiore a 77,47 € è dovuto il bollo di 2,00 €. Le regole operative sono spiegate nella guida alla fatturazione elettronica nel regime forfettario.
Spese dello studio e convenienza del forfettario
Nel forfettario le spese effettive non vengono dedotte analiticamente. Affitto dello studio, computer, software, assicurazione, formazione, auto, telefono e collaborazioni restano costi reali, ma fiscalmente il sistema riconosce una quota forfettaria pari al 22% dei compensi attraverso il coefficiente del 78%.
Per questo il forfettario tende a essere più interessante quando la struttura professionale è leggera e i costi reali sono contenuti. Se invece lo studio sostiene investimenti elevati, molto personale o importanti costi con IVA, è utile confrontare il risultato con il regime ordinario.
Architetto senza abilitazione: quale Partita IVA?
Chi non è abilitato e non è iscritto all’Ordine non può presentarsi come architetto né svolgere le attività professionali riservate a chi possiede l’abilitazione. Può però esistere la possibilità di svolgere attività tecniche, grafiche, creative, formative o di supporto non riservate, scegliendo un codice ATECO coerente con ciò che viene effettivamente fatto.
In questi casi non va usato automaticamente il codice 71.11.09: la scelta deve partire dalle prestazioni concrete, perché codice ATECO, previdenza e obblighi professionali possono essere completamente diversi.
Checklist prima di aprire
- abilitazione professionale verificata;
- iscrizione all’Ordine coerente con l’attività esercitata;
- codice ATECO aggiornato alla classificazione 2025;
- data di inizio attività definita correttamente;
- requisiti del regime forfettario verificati;
- posizione previdenziale Inarcassa o alternativa verificata;
- assicurazione professionale e strumenti operativi predisposti;
- fatturazione elettronica configurata;
- stima di imposte, contributi e costi reali effettuata prima di fissare le tariffe.
Errori da evitare
- Usare ancora il vecchio codice 71.11.00 senza verificare ATECO 2025.
- Aprire la Partita IVA pensando che questo sostituisca abilitazione e iscrizione all’Ordine.
- Dare per automatica l’iscrizione a Inarcassa senza verificare un’eventuale altra previdenza obbligatoria.
- Applicare il 5% solo perché la Partita IVA è nuova.
- Confondere il coefficiente di redditività del 78% con l’aliquota dell’imposta.
- Valutare la convenienza del forfettario senza considerare costi reali, contributi e IVA sugli acquisti.
Domande frequenti
Per la normale attività di architettura il riferimento ATECO 2025 è 71.11.09 – Attività di architettura n.c.a. Il 71.11.01 riguarda invece progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici.
L’attribuzione della Partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate è gratuita. Restano i costi legati a Ordine professionale, previdenza, assicurazione, strumenti di lavoro e gestione fiscale.
Sì, se rispetta i requisiti previsti dalla legge e non ricade in una causa ostativa. Per l’attività ordinaria di architettura il coefficiente di redditività è normalmente del 78%.
Non sempre. L’iscrizione ordinaria a Inarcassa richiede contemporaneamente iscrizione all’Albo, Partita IVA e assenza di un’altra previdenza obbligatoria. In presenza di altra copertura la posizione va verificata.
Normalmente no, quando l’attività viene svolta personalmente come libera professione. L’inquadramento può cambiare se viene organizzata una distinta attività d’impresa.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
