• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina
Regime Forfettario

Regime Forfettario

La guida per la tua partita Iva forfettaria

  • Inizia da qui
  • Tariffe
  • Guide
  • Codici ATECO
  • Consulenze
  • Contattaci

Partita IVA agenzia di viaggi 2026: ATECO 79.11.00, 74-ter e INPS

Aprire una Partita IVA per agenzia di viaggi nel 2026 richiede una verifica fiscale più attenta rispetto a molte altre attività. Il codice ATECO 2025 di riferimento è 79.11.00 – Attività di agenzie di viaggio, ma il punto decisivo è capire se le operazioni svolte ricadono nel regime speciale IVA dell’articolo 74-ter del DPR 633/1972. Quando il 74-ter è applicabile, il regime forfettario è escluso. Se invece l’attività consiste esclusivamente in mera intermediazione in nome e per conto del cliente, il 74-ter non si applica e l’eventuale accesso al forfettario deve essere verificato separatamente.

Agenzia di viaggi 2026: quadro rapido

  • ATECO 2025: 79.11.00 – Attività di agenzie di viaggio.
  • Tour operator: attività distinta, ATECO 79.12.00.
  • Regime forfettario: escluso quando l’attività è soggetta al regime speciale IVA 74-ter.
  • Mera intermediazione: il 74-ter non si applica; il forfettario può essere valutato se ricorrono tutti gli altri requisiti.
  • Coefficiente: 67% solo quando il forfettario è effettivamente applicabile.
  • Previdenza: normalmente Gestione Commercianti INPS per l’impresa individuale con partecipazione abituale del titolare.
  • Avvio: Registro Imprese, ComUnica e adempimenti SUAP/SCIA secondo la disciplina regionale.
  • Direttore tecnico: figura soggetta a requisiti professionali e disciplina nazionale/regionale.

Codice ATECO agenzia di viaggi: 79.11.00

ATECO 2025 assegna alle agenzie di viaggio il codice 79.11.00. La classificazione comprende le agenzie principalmente impegnate nella vendita e nell’intermediazione di pacchetti turistici e crociere, le prenotazioni di pacchetti preconfezionati o personalizzati per gruppi, l’intermediazione per servizi turistici forniti da tour operator e anche i consulenti di viaggio indipendenti quando svolgono sostanzialmente le stesse attività dell’agenzia.

La scheda ATECO 79.11.00 risponde alle ricerche sul codice; questa guida approfondisce invece il rapporto con il 74-ter, l’apertura dell’impresa, INPS, SCIA e requisiti operativi.

Agenzia di viaggi e tour operator: 79.11.00 o 79.12.00?

L’agenzia di viaggi e il tour operator non sono sinonimi. L’agenzia può vendere o intermediare servizi e pacchetti predisposti da altri operatori; il tour operator organizza e combina direttamente i servizi che formano il viaggio o il pacchetto. Per quest’ultima attività ATECO 2025 prevede il codice 79.12.00 – Attività di tour operator.

La distinzione non è solo statistica: chi organizza viaggi in proprio assume responsabilità e obblighi diversi da chi si limita a intermediare servizi di terzi.

Regime IVA 74-ter: quando si applica

L’articolo 74-ter disciplina un regime speciale IVA per agenzie di viaggio e tour operator quando agiscono in nome proprio e utilizzano, per realizzare il viaggio, beni e servizi acquistati da altri soggetti a diretto vantaggio del viaggiatore. Il meccanismo IVA è costruito sul margine dell’operazione e non segue il normale sistema di detrazione imposta da imposta.

Il punto quindi non è il nome commerciale “agenzia di viaggi”, ma il modo in cui l’operazione viene costruita e fatturata. Prima di scegliere il regime fiscale bisogna mappare i flussi reali: chi conclude il contratto con il viaggiatore, in nome di chi opera l’agenzia, chi acquista alberghi, trasporti o altri servizi e chi sopporta il rischio economico dell’organizzazione.

Agenzia di viaggi in 74-ter: il forfettario è escluso

Il regime forfettario non è compatibile con i regimi speciali IVA indicati dalla normativa, tra i quali rientra quello delle agenzie di viaggio previsto dall’articolo 74-ter. Se l’attività esercitata è effettivamente soggetta a questo regime speciale, non è quindi corretto applicare aliquota sostitutiva 5% o 15% e coefficiente di redditività come se si trattasse di una normale attività forfettaria.

Per approfondire la regola generale consulta le cause di esclusione dal regime forfettario.

Mera intermediazione: quando il 74-ter non si applica

La prassi dell’Amministrazione finanziaria chiarisce però un passaggio fondamentale: il 74-ter non si applica alle agenzie che svolgono mera intermediazione, cioè quando agiscono in nome e per conto del cliente. Tra gli esempi tradizionali rientrano prenotazioni alberghiere, prenotazioni di viaggi, vendita di biglietti di trasporto e altri servizi eseguiti come intermediario.

In questo caso l’operazione di intermediazione segue le regole IVA ordinarie. Questo non significa che il forfettario sia automaticamente ammesso: significa soltanto che viene meno quella specifica causa di esclusione collegata al 74-ter. Devono comunque essere verificati requisiti, soglie e tutte le altre cause ostative.

Se svolgo sia 74-ter sia intermediazione ordinaria?

Qui si trova uno degli errori più rischiosi. La presenza di un’attività soggetta a un regime IVA speciale incompatibile con il forfettario può impedire l’applicazione del regime agevolato anche alle altre attività professionali o d’impresa dello stesso contribuente. Non basta quindi separare contabilmente una commissione di intermediazione da un pacchetto in 74-ter per rendere forfettaria la prima.

Prima dell’apertura o del cambio di regime è necessario verificare l’intero modello di business e non una singola fattura isolata.

Coefficiente di redditività: 67%, ma solo se il forfettario è ammesso

Le attività della divisione ATECO 79 rientrano nel gruppo di attività per le quali il coefficiente di redditività del regime forfettario è pari al 67%. Il dato, però, diventa utile soltanto quando il contribuente può effettivamente adottare il forfettario.

Per un’agenzia che opera in regime speciale 74-ter il coefficiente del 67% non “supera” la causa ostativa e non trasforma l’attività in forfettaria.

Esempio: intermediario puro con 30.000 euro di ricavi

Supponiamo un’attività che, dopo verifica, operi esclusivamente come intermediario fuori dal 74-ter e possa accedere al forfettario. Con 30.000 euro di ricavi e coefficiente del 67%, il reddito forfettario lordo sarebbe di 20.100 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali versati e sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% se ricorrono tutti i requisiti per la nuova attività.

L’esempio non va esteso a un’agenzia che vende pacchetti con operazioni soggette al 74-ter.

INPS agenzia di viaggi: Gestione Commercianti

Per il titolare di un’agenzia organizzata come impresa individuale che partecipa abitualmente al lavoro, il riferimento previdenziale ordinario è la Gestione Commercianti INPS. L’inquadramento concreto dipende comunque dalla forma giuridica, dal ruolo personale e da eventuali altre coperture.

Nel 2026 il reddito minimale di riferimento è 18.808 euro e l’aliquota ordinaria dei commercianti è del 24,48% fino alla prima fascia prevista. Per importi e scadenze consulta la guida sui contributi INPS Artigiani e Commercianti 2026.

Riduzione INPS del 35%: solo se sei davvero forfettario

La riduzione contributiva del 35% prevista per artigiani e commercianti in regime forfettario presuppone che il contribuente possa applicare il forfettario. Un’agenzia soggetta al 74-ter non può utilizzare la riduzione semplicemente perché il suo volume d’affari è inferiore alla soglia generale del regime agevolato.

Camera di Commercio e ComUnica

L’agenzia di viaggi è normalmente esercitata come attività d’impresa. L’avvio richiede quindi la corretta iscrizione al Registro Imprese e gli adempimenti coordinati tramite Comunicazione Unica, oltre alla posizione INPS quando dovuta. La Partita IVA è solo uno dei passaggi dell’apertura.

SCIA al SUAP per aprire un’agenzia di viaggi

L’apertura operativa passa normalmente attraverso la SCIA al SUAP competente, secondo le procedure previste dalla Regione e dal Comune. Nella pratica vanno dichiarati il modello dell’attività, l’eventuale operatività online, il responsabile tecnico e gli altri elementi richiesti dalla disciplina territoriale.

Poiché le procedure amministrative sono regionali, non è corretto indicare un modulo unico valido per tutta Italia: prima dell’avvio occorre controllare il portale SUAP del Comune competente e la disciplina regionale.

Direttore tecnico di agenzia di viaggi

La figura del direttore tecnico sovraintende all’organizzazione e agli aspetti tecnici dell’attività di agenzia. Il quadro nazionale dei requisiti professionali e linguistici è stato uniformato dal decreto ministeriale n. 1432 del 5 agosto 2021; l’abilitazione viene poi gestita dalle Regioni e Province autonome secondo le rispettive procedure.

Chi apre l’impresa non deve quindi confondere l’apertura fiscale della Partita IVA con la verifica del requisito professionale necessario per dirigere tecnicamente l’agenzia.

Polizza assicurativa e garanzie per i viaggiatori

La disciplina dei pacchetti turistici prevede obblighi di tutela del viaggiatore. Organizzatore e venditore stabiliti in Italia devono essere coperti da assicurazione per la responsabilità derivante dall’esecuzione del contratto; sono inoltre previste garanzie per rimborsi e, quando necessario, rientro del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento.

La forma concreta delle coperture va verificata prima della SCIA e dell’avvio commerciale, anche in rapporto alla normativa regionale.

Agenzia di viaggi online: cambiano le regole?

Operare solo via sito web o social non trasforma l’agenzia in una generica attività digitale. Se online vengono venduti o intermediati pacchetti e servizi turistici con le caratteristiche proprie dell’agenzia, restano rilevanti ATECO 79.11.00, disciplina turistica, SCIA, direttore tecnico e regime IVA applicabile alle operazioni.

Il canale digitale modifica il modo di acquisire e servire il cliente, non elimina gli obblighi sostanziali dell’attività.

Commissione di intermediazione o margine sul pacchetto

Per capire il regime fiscale bisogna partire dal contratto e dal flusso economico. Se l’agenzia agisce per conto di un fornitore o del cliente e fattura una commissione di intermediazione, il trattamento è diverso dal caso in cui acquisti servizi di viaggio per rivenderli in nome proprio all’interno di un pacchetto.

È quindi utile separare nel gestionale le operazioni per tipologia, conservare contratti con tour operator e fornitori e verificare chi è il soggetto che assume l’obbligazione verso il viaggiatore.

Consulente di viaggio indipendente: attenzione al servizio reale

ATECO 2025 include nel 79.11.00 anche i consulenti di viaggio indipendenti quando svolgono le stesse attività tipiche delle agenzie, come vendita di pacchetti o crociere e intermediazione di servizi turistici. Chiamarsi “travel consultant” non consente quindi di scegliere automaticamente un codice professionale generico.

Se invece la prestazione consiste esclusivamente in consulenza, formazione o progettazione senza vendita né intermediazione di servizi turistici, l’inquadramento deve essere riesaminato sulla base dell’attività effettivamente resa.

Costi da stimare prima di aprire

  • diritti e pratiche per avvio dell’impresa;
  • adempimenti regionali e SUAP;
  • polizze assicurative e garanzie obbligatorie;
  • costo del direttore tecnico se esterno all’impresa;
  • INPS del titolare e dell’eventuale personale;
  • software di prenotazione e gestionale;
  • sito web, sistemi di pagamento e cybersecurity;
  • affitto e utenze se esiste un punto vendita fisico;
  • marketing e acquisizione clienti;
  • eventuali garanzie richieste dai fornitori turistici.

Come aprire una Partita IVA per agenzia di viaggi

  1. Definisci se farai intermediazione, vendita di pacchetti di terzi, organizzazione in proprio o più attività insieme.
  2. Verifica ATECO 79.11.00 e l’eventuale necessità del 79.12.00 o di codici secondari.
  3. Stabilisci se le operazioni ricadono nel regime speciale IVA 74-ter.
  4. Solo se il 74-ter non è applicabile, verifica i requisiti del regime forfettario.
  5. Verifica requisiti e posizione del direttore tecnico.
  6. Controlla assicurazioni e garanzie richieste.
  7. Predisponi la SCIA e gli adempimenti SUAP secondo Regione e Comune.
  8. Completa Partita IVA, Registro Imprese, ComUnica e iscrizione previdenziale.
  9. Organizza fatturazione e contabilità distinguendo correttamente le diverse tipologie di operazione.

Errori da evitare

  • pensare che sotto 85.000 euro il forfettario sia sempre ammesso;
  • ignorare la causa ostativa del regime IVA 74-ter;
  • considerare tutte le commissioni di un’agenzia automaticamente soggette al 74-ter;
  • applicare il coefficiente del 67% a operazioni che devono restare nel regime speciale;
  • confondere agenzia di viaggi 79.11.00 e tour operator 79.12.00;
  • aprire fiscalmente senza verificare SCIA e direttore tecnico;
  • pensare che un’agenzia solo online sia esente dagli obblighi di settore;
  • trascurare polizze e garanzie a tutela del viaggiatore;
  • non distinguere contrattualmente intermediazione e vendita in nome proprio.

Fonti ufficiali

  • ISTAT – ATECO 2025
  • Dipartimento Finanze – Regime IVA delle agenzie di viaggio, art. 74-ter
  • Dipartimento Finanze – Regimi speciali IVA e regime forfettario
  • Ministero del Turismo – Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo
  • Codice del Turismo – Articolo 47, assicurazione e garanzie
  • INPS – Circolare n. 14/2026, Artigiani e Commercianti

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO di un’agenzia di viaggi nel 2026?

Il riferimento ATECO 2025 per l’attività di agenzia di viaggi è 79.11.00. Per il tour operator il codice distinto è 79.12.00.

Un’agenzia di viaggi può aderire al regime forfettario?

Non quando le operazioni sono soggette al regime speciale IVA dell’articolo 74-ter. Se l’attività consiste esclusivamente in mera intermediazione fuori dal 74-ter, l’accesso al forfettario va invece verificato in base a tutti gli altri requisiti.

Qual è il coefficiente di redditività dell’agenzia di viaggi?

Il coefficiente è del 67% soltanto nei casi in cui il regime forfettario sia effettivamente applicabile. Non si usa per le operazioni soggette al regime speciale IVA 74-ter.

Quale INPS paga il titolare di un’agenzia di viaggi?

Per il titolare di un’impresa individuale che partecipa abitualmente al lavoro il riferimento ordinario è la Gestione Commercianti INPS, ferma la verifica della posizione personale.

Serve un direttore tecnico per aprire un’agenzia di viaggi?

La figura del direttore tecnico è prevista dalla disciplina di settore e richiede specifici requisiti professionali e linguistici. L’abilitazione e le procedure operative sono gestite dalle Regioni e Province autonome.

Un’agenzia di viaggi online ha regole diverse?

Il canale online non elimina gli obblighi dell’attività. Vanno comunque verificati ATECO, disciplina turistica, SCIA, direttore tecnico, coperture assicurative e regime IVA applicabile alle operazioni.

Per il dubbio specifico sulla compatibilità fiscale puoi leggere anche la risposta Agenzia di viaggi può aderire al regime forfettario?. Per confrontare invece le altre attività consulta Regime forfettario per professioni e attività.

Parla con un consulente
Serve assistenza per la tua Partita IVA?

Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.

Invia una richiesta Prenota una call
Supporto umano 1:1
Consulente dedicato Un professionista che conosce la tua posizione.
Parti subito →
Apertura in 24 ore Dopo la verifica dell'inquadramento corretto.
RegimeForfettario.it

Guide fiscali e assistenza per aprire e gestire la Partita IVA in regime forfettario.

The Loft Srls P.IVA 01843800473 REA PT-184294

Inizia

Aprire la Partita IVACome funzionaTariffeParla con noi →

Regime forfettario

Guida completaRequisitiImposta 5% o 15%Tasse e contributiFatturazione elettronica

Professioni e attività

Tutte le attività →InfermieriFisioterapistiPsicologiAvvocatiArchitetti

Strumenti e previdenza

Codici ATECO →Gestione Separata INPSINPS artigiani e commerciantiScadenze fiscaliTutte le guide
© 2026 RegimeForfettario.it
Termini e condizioniPrivacy PolicyCookie Policy