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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Agenzia di viaggi e regime forfettario: quando è escluso e quando no

Un’agenzia di viaggi non è automaticamente incompatibile con il regime forfettario in ogni situazione. Nel 2026 il punto decisivo è capire se l’attività svolta rientra nel regime speciale IVA dell’articolo 74-ter del DPR 633/1972: se il 74-ter si applica, il forfettario è escluso; se invece l’attività consiste esclusivamente in mera intermediazione in nome e per conto del cliente, quella specifica causa ostativa può non operare e il forfettario va verificato sulla base degli altri requisiti.

Quindi non basta guardare il codice ATECO 79.11.00 o 79.12.00. Bisogna esaminare come vengono venduti i servizi turistici, in nome di chi si opera e chi acquista i servizi poi forniti al viaggiatore.

Agenzia di viaggi e forfettario: i tre casi da distinguere

  • Agenzia o tour operator che organizza o vende in nome proprio pacchetti turistici usando servizi acquistati da terzi: si applica il regime speciale IVA 74-ter e il forfettario è incompatibile.
  • Agenzia che svolge mera intermediazione in nome e per conto del viaggiatore: il 74-ter non si applica a quelle operazioni; il forfettario può essere valutato se sono rispettati tutti gli altri requisiti.
  • Attività mista: se lo stesso contribuente svolge anche operazioni realmente soggette a un regime speciale IVA incompatibile, non basta separare ricavi, fatture o codici ATECO per considerare automaticamente forfettaria l’altra attività.

Perché il regime 74-ter esclude il forfettario

La causa di esclusione nasce dalla legge sul regime forfettario. L’articolo 1, comma 57, lettera a), della Legge 190/2014 stabilisce che non possono avvalersi del forfettario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA.

Per le agenzie di viaggio e i tour operator, l’articolo 74-ter prevede un regime IVA speciale per determinate operazioni di organizzazione e vendita di pacchetti turistici. Quando l’attività concreta ricade in questo meccanismo, il contribuente non può scegliere il forfettario soltanto perché resta sotto la soglia generale di ricavi o perché il suo codice ATECO avrebbe un coefficiente di redditività previsto per il regime agevolato.

Per le altre cause ostative puoi consultare la guida ai requisiti e cause di esclusione dal regime forfettario.

Quando si applica il 74-ter

Il regime speciale riguarda in particolare le operazioni nelle quali l’agenzia agisce in nome proprio e utilizza beni e servizi acquistati da altri soggetti a diretto vantaggio del viaggiatore. Il corrispettivo del pacchetto è trattato secondo le regole speciali del settore e non con il normale meccanismo IVA.

Per capire se il 74-ter entra in gioco bisogna quindi verificare il contratto e il flusso dell’operazione: chi vende al cliente finale, chi acquista alberghi o trasporti, chi organizza il pacchetto, in nome di chi agisce l’agenzia e chi assume l’obbligazione verso il viaggiatore.

Mera intermediazione: quando il 74-ter non si applica

La prassi ufficiale del Ministero delle Finanze chiarisce che il regime speciale non si applica alla mera intermediazione in nome e per conto del cliente. Tra gli esempi vengono indicate prenotazioni alberghiere, prenotazioni di viaggi e vendita di biglietti di trasporto eseguite come intermediario.

In questo scenario l’operazione segue le regole IVA ordinarie. Ciò non significa che il contribuente diventi automaticamente forfettario: significa soltanto che viene meno la specifica incompatibilità legata al 74-ter. Restano da verificare soglia di ricavi, lavoro dipendente, partecipazioni societarie e tutte le altre condizioni previste dalla Legge 190/2014.

ATECO 79.11.00 e 79.12.00: il codice da solo non decide il regime fiscale

Con ATECO 2025 il codice 79.11.00 identifica le attività di agenzie di viaggio, mentre il 79.12.00 identifica le attività di tour operator. Sono attività diverse, ma nessuno dei due codici risolve da solo la questione della compatibilità con il forfettario.

È l’operazione effettivamente svolta a determinare se si applica il regime speciale. Questo è il motivo per cui una semplice banca dati ATECO può risultare insufficiente: prima di aprire o aggiungere il codice bisogna classificare correttamente il modello di business.

Se sono già forfettario e aggiungo l’attività di agenzia di viaggi?

Essere già nel forfettario non protegge dalla causa ostativa. Se la nuova attività comporta l’applicazione di un regime speciale IVA incompatibile, va verificata la permanenza nel regime agevolato per il contribuente nel suo complesso.

Non è quindi prudente aggiungere il codice 79.11.00 o 79.12.00 e continuare semplicemente a fatturare come prima. Prima dell’avvio bisogna stabilire se si farà vera intermediazione, rivendita in nome proprio, organizzazione di pacchetti o una combinazione di queste attività.

Un travel consultant può essere forfettario?

Il nome commerciale “travel consultant” non determina il regime fiscale. Se il soggetto vende o intermedia servizi turistici svolgendo di fatto l’attività tipica di agenzia di viaggi, bisogna applicare le regole del settore. Se invece presta una vera consulenza autonoma senza vendere, prenotare o intermediare servizi turistici, l’inquadramento può essere diverso e deve essere verificato sulla prestazione realmente resa.

Fattura elettronica: attenzione a non confondere due problemi diversi

La fatturazione elettronica non rende compatibile con il forfettario un’attività che ricade nel 74-ter. Sono due questioni separate. Dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai contribuenti forfettari, ma le agenzie di viaggio devono comunque rispettare le specifiche regole di documentazione e fatturazione previste per le operazioni svolte.

Per questo non è corretto affermare semplicemente che “ogni vendita dell’agenzia deve sempre generare la stessa fattura elettronica”. La documentazione dipende dal tipo di operazione, dal ruolo dell’agenzia e dal regime IVA applicabile. Quando viene emessa una fattura elettronica relativa al regime speciale, il documento deve riportare correttamente il trattamento fiscale previsto dal 74-ter.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027

Nel 2026 il riferimento operativo resta l’articolo 74-ter del DPR 633/1972. Il nuovo Testo unico IVA approvato con il Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 e ricolloca la disciplina delle agenzie di viaggio nell’articolo 141. Il vecchio articolo 74-ter risulta infatti soppresso dalla stessa data.

Per chi decide oggi se aprire o aggiungere l’attività, la verifica va quindi fatta sulle regole vigenti nel 2026, sapendo che dal 2027 cambierà il riferimento normativo formale. Il punto sostanziale resta la distinzione tra attività soggetta al regime speciale e mera intermediazione.

Checklist prima di aprire o aggiungere l’attività

  1. Definisci esattamente quali servizi venderai.
  2. Verifica se agirai in nome proprio oppure in nome e per conto del cliente.
  3. Stabilisci se acquisterai servizi turistici da terzi per rivenderli al viaggiatore.
  4. Controlla se le operazioni ricadono nel 74-ter.
  5. Solo se il regime speciale non si applica, verifica tutti gli altri requisiti del forfettario.
  6. Individua il codice ATECO 79.11.00, 79.12.00 o altro codice realmente coerente con l’attività.
  7. Imposta correttamente fatturazione e documentazione prima di iniziare a vendere.

Per gli aspetti più ampi — apertura dell’impresa, INPS, SCIA, direttore tecnico, assicurazioni e differenza tra agenzia e tour operator — consulta la guida completa alla Partita IVA per agenzia di viaggi.

Domande frequenti

Un’agenzia di viaggi può essere in regime forfettario?

Non se le operazioni svolte ricadono nel regime speciale IVA dell’articolo 74-ter. Se l’attività consiste esclusivamente in mera intermediazione fuori dal 74-ter, il forfettario può essere valutato verificando tutti gli altri requisiti.

Il codice ATECO 79.11.00 esclude sempre il forfettario?

No, il codice da solo non basta. Conta l’attività effettiva e soprattutto se le operazioni comportano l’applicazione del regime speciale IVA 74-ter.

Un tour operator con ATECO 79.12.00 può essere forfettario?

Se organizza e vende operazioni soggette al regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, il forfettario è incompatibile. Anche qui va verificata la sostanza delle operazioni e non soltanto il codice ATECO.

La mera intermediazione rientra nel 74-ter?

No, quando l’agenzia agisce in nome e per conto del cliente la prassi ufficiale esclude la mera intermediazione dal regime speciale 74-ter e applica le regole IVA ordinarie.

Se sono già forfettario posso aggiungere un’agenzia di viaggi?

Prima di aggiungere l’attività bisogna verificare se le nuove operazioni sono soggette a un regime speciale IVA. Se lo sono, la causa ostativa può impedire di continuare ad applicare il forfettario.

Dal 2027 sparisce il regime speciale delle agenzie di viaggio?

No. Dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo unico IVA ricolloca la disciplina oggi contenuta nell’articolo 74-ter nell’articolo 141 del Decreto legislativo 10/2026.

Fonti ufficiali

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