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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Riforma dello sport e Partita IVA: soglie, INPS e agevolazioni

Se lavori con Partita IVA come istruttore, allenatore o altra figura sportiva nell’area del dilettantismo, la riforma dello sport prevede agevolazioni fiscali e previdenziali specifiche, ma le soglie di 5.000 e 15.000 euro hanno funzioni diverse. Inoltre, la riduzione contributiva fino al 31 dicembre 2027 non significa che “i contributi sono dimezzati” in ogni loro componente: la riduzione riguarda la base imponibile della quota IVS, mentre le aliquote aggiuntive seguono regole proprie.

Il punto più importante è questo: non basta avere il codice ATECO 85.51.09 per ottenere automaticamente le agevolazioni della riforma. Occorre che i compensi derivino effettivamente da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, secondo il D.Lgs. 36/2021. Un personal trainer o un istruttore può quindi svolgere attività simili ma avere trattamenti diversi a seconda del rapporto concreto e del soggetto per cui opera.

Le tre regole da non confondere

  • 15.000 euro: è la soglia di non imponibilità fiscale prevista per i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
  • 5.000 euro: è la franchigia previdenziale rilevante per i lavoratori sportivi autonomi del dilettantismo iscritti alla Gestione Separata.
  • 50% fino al 31 dicembre 2027: è la riduzione della base imponibile su cui si calcola la contribuzione IVS; non è una riduzione generalizzata del 50% di tutte le aliquote.

Queste tre regole possono convivere nello stesso anno, ma non vanno sommate o applicate con un’unica formula. È proprio qui che molti calcoli online diventano imprecisi.

Quando un istruttore rientra nel lavoro sportivo

La disciplina del lavoro sportivo riguarda figure come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, oltre alle ulteriori mansioni riconosciute dalle discipline sportive secondo le regole di settore. Per chi opera come autonomo nel dilettantismo, il rapporto deve essere qualificato correttamente come lavoro sportivo e non come una normale prestazione professionale estranea a tale ambito.

Per questo motivo non è corretto partire dal solo codice ATECO e concludere che spettino automaticamente franchigie e riduzioni. Il codice descrive l’attività economica; la normativa sportiva guarda invece alla natura della prestazione, alla figura svolta e al contesto sportivo.

ATECO 85.51.09: quando è il codice tipico dell’istruttore

Con ATECO 2025 il codice 85.51.09 – Formazione sportiva e ricreativa n.c.a. comprende, tra le altre attività, personal trainer, corsi di ginnastica, nuoto, sci, arti marziali e attività di istruttori, insegnanti e allenatori sportivi. È quindi un codice frequentemente adatto a chi vende formazione o istruzione sportiva in modo autonomo.

Resta però necessario verificare cosa fai davvero. Per l’inquadramento generale puoi approfondire anche la nostra guida su Partita IVA del personal trainer e ATECO 85.51.09. Se invece il dubbio è tra collaborazione sportiva e attività autonoma, è più utile il confronto tra co.co.co. sportiva e Partita IVA.

Soglia fiscale di 15.000 euro e regime forfettario

L’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino a 15.000 euro complessivi annui. Se il limite viene superato, è fiscalmente rilevante la parte eccedente.

Per il lavoratore sportivo autonomo che può applicare il regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il coefficiente di redditività si applica solo ai compensi sportivi eccedenti 15.000 euro. I primi 15.000 euro, tuttavia, continuano a contare quando si verifica il limite di ricavi e compensi previsto per poter utilizzare il forfettario.

Esempio fiscale con 30.000 euro di compensi sportivi

Supponiamo che un istruttore abbia 30.000 euro di soli compensi qualificati come lavoro sportivo dilettantistico e che per la sua attività il coefficiente applicabile sia il 78%. La quota fiscalmente rilevante è 15.000 euro, cioè 30.000 meno la soglia di 15.000. Il reddito forfettario lordo riferito a tali compensi è quindi 15.000 × 78% = 11.700 euro. Da questo reddito vanno poi considerati gli eventuali contributi previdenziali deducibili e, successivamente, l’imposta sostitutiva del 5% o del 15% se ne ricorrono i requisiti.

È quindi sbagliato calcolare l’imposta sostitutiva sull’intero compenso sportivo senza considerare la soglia di 15.000 euro; ma è altrettanto sbagliato pensare che quei 15.000 euro spariscano anche dal conteggio del limite di accesso al forfettario.

Franchigia INPS di 5.000 euro: è una regola diversa

Per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico titolari di Partita IVA, l’obbligo contributivo presso la Gestione Separata nasce al superamento della franchigia annua di 5.000 euro, secondo le regole dell’articolo 35 del D.Lgs. 36/2021 e le istruzioni INPS.

Questa soglia è previdenziale, non fiscale. Non va quindi confusa con i 15.000 euro di non imponibilità ai fini delle imposte. Se nello stesso anno la franchigia di 5.000 euro è già stata utilizzata per altri rapporti sportivi che rilevano previdenzialmente, non può essere duplicata.

Come funziona davvero la riduzione del 50% fino al 2027

Fino al 31 dicembre 2027, per i lavoratori sportivi autonomi interessati la contribuzione IVS della Gestione Separata viene calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Non si tratta di una riduzione collegata ai “primi cinque anni di attività” e non dipende dall’aliquota fiscale al 5% del regime forfettario.

Per il 2026 l’INPS precisa inoltre che, per il professionista sportivo privo di altra copertura previdenziale obbligatoria, la quota IVS del 25% è calcolata sul 50% dei compensi rilevanti dopo la franchigia di 5.000 euro, mentre l’aliquota aggiuntiva dell’1,07% per le tutele non pensionistiche si calcola sull’intero imponibile contributivo al netto della franchigia. È quindi tecnicamente scorretto prendere l’aliquota complessiva del 26,07% e dimezzarla in blocco.

La riduzione della base IVS comporta anche una corrispondente riduzione dell’imponibile pensionistico: l’agevolazione abbassa il contributo oggi, ma incide anche sull’accredito utile ai fini pensionistici.

Partita IVA e riforma dello sport: non esiste una soglia che decide da sola

Le soglie di 5.000 e 15.000 euro non sono soglie che stabiliscono automaticamente se devi aprire la Partita IVA. L’apertura dipende dal modo in cui viene svolta l’attività: abitualità, autonomia, organizzazione e caratteristiche reali del rapporto. Un’attività autonoma abituale può richiedere la Partita IVA anche prima di raggiungere tali importi.

Allo stesso modo, un rapporto che ha natura di collaborazione coordinata e continuativa sportiva non diventa automaticamente lavoro autonomo con Partita IVA solo perché aumenta il compenso. Per questo la prima verifica deve riguardare il rapporto, e solo dopo si calcolano agevolazioni fiscali e contributive.

Checklist prima di applicare le agevolazioni

  • Verifica che la prestazione rientri effettivamente nel lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
  • Controlla se il rapporto è realmente autonomo oppure se va inquadrato diversamente.
  • Scegli l’ATECO in base all’attività concreta: 85.51.09 è frequente per istruttori e allenatori, ma non è una “patente” per le agevolazioni.
  • Somma i compensi sportivi dell’anno per verificare la soglia fiscale di 15.000 euro.
  • Verifica la franchigia previdenziale di 5.000 euro considerando anche eventuali altri rapporti sportivi.
  • Per il 2026 applica separatamente la riduzione della base IVS e l’aliquota aggiuntiva, senza dimezzare indistintamente l’intera contribuzione.
  • Controlla autonomamente i requisiti del regime forfettario e dell’eventuale aliquota del 5%.

Fonti ufficiali

Le regole fiscali derivano dall’articolo 36 del D.Lgs. 36/2021. Per la previdenza sono rilevanti le istruzioni della circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 e della circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026 sul Quadro RR. Per l’inquadramento dell’attività economica, le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT includono nel codice 85.51.09 le attività di istruttori, insegnanti e allenatori sportivi.

Domande frequenti

I primi 15.000 euro di compensi sportivi contano nel limite del forfettario?

Sì. La soglia di 15.000 euro li rende non imponibili fiscalmente secondo la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico, ma tali compensi continuano a rilevare per verificare il limite di ricavi e compensi del regime forfettario.

La riduzione contributiva del 50% vale per cinque anni?

No. La regola transitoria prevista per i lavoratori sportivi interessati opera fino al 31 dicembre 2027 e riguarda la base imponibile della contribuzione IVS. Non coincide con il quinquennio dell’imposta sostitutiva al 5%.

Con ATECO 85.51.09 ho automaticamente diritto alle agevolazioni?

No. Il codice ATECO identifica la formazione sportiva e ricreativa, ma le agevolazioni della riforma richiedono che i compensi siano effettivamente qualificabili come lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.

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