Rivalsa Inarcassa 4% nel forfettario: entra nel coefficiente?
La rivalsa Inarcassa del 4%, cioè il contributo integrativo addebitato al cliente, non va inclusa nei compensi sui quali si applica il coefficiente di redditività del regime forfettario. Per un architetto forfettario il coefficiente si applica quindi all’onorario fiscalmente rilevante, non alla somma dell’onorario più il contributo integrativo Inarcassa.
Attenzione però a non confondere questa voce con la rivalsa INPS del 4% della Gestione Separata: quest’ultima, quando viene addebitata al cliente, costituisce normalmente compenso del professionista e concorre alla base sulla quale applicare il coefficiente.
Rivalsa Inarcassa e coefficiente: la risposta con un esempio
Supponiamo che un architetto in regime forfettario emetta una fattura con:
- onorario professionale: 1.000 euro;
- contributo integrativo Inarcassa 4%: 40 euro;
- totale prima degli eventuali altri elementi del documento: 1.040 euro.
Ai fini della determinazione del reddito forfettario, il coefficiente di redditività dell’attività professionale dell’architetto si applica ai 1.000 euro di compenso, non ai 1.040 euro incassati comprensivi del contributo integrativo. Per le attività professionali dell’architetto il coefficiente è normalmente pari al 78%: nell’esempio, il reddito forfettario lordo derivante dal compenso è quindi 780 euro.
Per l’inquadramento completo dell’attività, ATECO 2025, Inarcassa e apertura della posizione puoi consultare la guida alla Partita IVA per architetto.
Perché il contributo integrativo Inarcassa non è un compenso
Inarcassa distingue il contributo integrativo dal compenso professionale. Il contributo integrativo è una maggiorazione percentuale applicata sui corrispettivi professionali e ripetibile nei confronti del committente; il professionista la riscuote in fattura e la riversa alla Cassa secondo le regole previdenziali.
Anche le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate relative al quadro LM distinguono i contributi addebitati in fattura dai componenti positivi di reddito per i professionisti soggetti a una Cassa professionale. Da qui deriva la conseguenza pratica: l’importo del contributo integrativo non aumenta il compenso sul quale viene applicato il coefficiente di redditività.
Contributo integrativo e contributo soggettivo non sono la stessa cosa
Un altro errore frequente è usare la parola “Cassa” come se identificasse una sola voce. Per Inarcassa bisogna distinguere almeno:
- contributo integrativo: è la maggiorazione applicata sui corrispettivi professionali, normalmente pari al 4%, che viene esposta in fattura;
- contributo soggettivo: è il contributo previdenziale collegato al reddito professionale dell’iscritto;
- altre contribuzioni: possono essere previste dal regolamento Inarcassa e seguono regole proprie.
Il fatto che il contributo integrativo non concorra ai compensi non significa quindi che tutti i contributi previdenziali siano “fuori dal calcolo”. I contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili intervengono in un momento successivo, riducendo il reddito forfettario determinato con il coefficiente prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
La regola generale è approfondita nella guida su Cassa previdenziale e regime forfettario.
Differenza decisiva: Inarcassa 4% e rivalsa INPS 4%
Le due voci possono avere la stessa percentuale ma hanno natura fiscale diversa. Il contributo integrativo Inarcassa del 4% appartiene alla disciplina della Cassa professionale e non viene trattato come compenso del professionista. La rivalsa INPS del 4% prevista per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, invece, è una facoltà di addebito al cliente e la somma incassata resta acquisita al professionista.
Per questo, nel regime forfettario, la rivalsa INPS entra normalmente nei compensi fiscalmente rilevanti e viene assoggettata al coefficiente di redditività. È quindi sbagliato applicare automaticamente alla rivalsa INPS la stessa regola prevista per il contributo integrativo della Cassa.
Architetto non iscritto a Inarcassa: cosa succede?
Un architetto iscritto all’Albo può trovarsi in una situazione previdenziale particolare, per esempio perché è già assoggettato a un’altra forma di previdenza obbligatoria per un rapporto di lavoro dipendente. In questi casi può non essere iscritto a Inarcassa per il contributo soggettivo e risultare invece tenuto alla Gestione Separata INPS per l’attività professionale, secondo i requisiti applicabili.
Questo non significa necessariamente che scompaia ogni obbligo verso Inarcassa: il contributo integrativo relativo alle prestazioni professionali può restare dovuto anche dai professionisti non iscritti alla Cassa, secondo il regolamento Inarcassa. Occorre quindi distinguere con precisione la posizione previdenziale personale dall’obbligo di applicazione del contributo integrativo.
Se nella stessa fattura compare anche una rivalsa INPS del 4%, quella voce segue il trattamento fiscale della rivalsa INPS e non quello del contributo integrativo Inarcassa.
La rivalsa Inarcassa conta per il limite del regime forfettario?
Poiché il contributo integrativo Inarcassa non costituisce compenso professionale, non va sommato ai compensi rilevanti come se fosse un ulteriore ricavo per verificare il limite di accesso e permanenza nel regime forfettario. Il controllo va effettuato sui compensi fiscalmente rilevanti, applicando le regole previste dalla Legge 190/2014.
La rivalsa INPS del 4%, al contrario, essendo normalmente parte del compenso, concorre anche al totale dei compensi da considerare. Questa differenza può diventare concreta per chi si avvicina alla soglia del regime.
Come si calcola l’imposta di un architetto forfettario
- si individuano i compensi fiscalmente rilevanti incassati nell’anno;
- si esclude il contributo integrativo Inarcassa che non costituisce compenso;
- si include invece l’eventuale rivalsa INPS quando fiscalmente rilevante;
- si applica il coefficiente di redditività dell’attività;
- si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati e deducibili;
- sul reddito imponibile risultante si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% se ricorrono tutti i requisiti per la nuova attività.
Per il quadro completo di tasse, coefficiente e previdenza dell’architetto puoi leggere anche Regime forfettario per architetti.
Errori da evitare
- applicare il coefficiente di redditività anche al 4% integrativo Inarcassa;
- confondere contributo integrativo e contributo soggettivo;
- trattare la rivalsa INPS del 4% come se fosse una rivalsa di Cassa;
- sommare automaticamente il contributo integrativo Inarcassa ai compensi rilevanti per la soglia del forfettario;
- ritenere che un architetto non iscritto a Inarcassa non abbia mai obblighi di contributo integrativo verso la Cassa;
- dedurre contributi previdenziali senza verificare che siano obbligatori, effettivamente versati e fiscalmente deducibili.
Domande frequenti
No. Il contributo integrativo Inarcassa addebitato al cliente non costituisce compenso professionale e non va incluso nella base alla quale si applica il coefficiente di redditività.
No. Nell’esempio il coefficiente del 78% si applica ai 1.000 euro di compenso fiscalmente rilevante, mentre i 40 euro di contributo integrativo Inarcassa restano esclusi.
No. La rivalsa INPS della Gestione Separata è normalmente parte del compenso del professionista e concorre quindi ai compensi sui quali si applica il coefficiente.
Non come compenso professionale. La verifica della soglia va effettuata sui ricavi e compensi fiscalmente rilevanti secondo le regole del regime forfettario.
Sì, in base alle regole Inarcassa il contributo integrativo può essere dovuto anche da ingegneri e architetti iscritti all’Albo ma non iscritti alla Cassa. La posizione individuale va verificata separatamente.
I contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili possono ridurre il reddito forfettario dopo l’applicazione del coefficiente di redditività, secondo le regole previste dalla legge.
Fonti ufficiali
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