Dichiarazione dei redditi nel regime forfettario: è obbligatoria anche senza incassi?
La dichiarazione dei redditi nel regime forfettario non va trattata con la regola semplicistica “Partita IVA aperta = dichiarazione sempre obbligatoria”. Se durante l’anno hai percepito ricavi o compensi dell’attività, il reddito forfettario deve essere dichiarato con il modello Redditi Persone Fisiche e con il quadro LM. Il caso più delicato è invece quello della Partita IVA rimasta completamente inattiva, senza incassi, senza altri redditi e senza ulteriori dati fiscali da dichiarare.
Per il 2026 la distinzione è importante perché il regime forfettario è esonerato dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. L’articolo 1 del DPR 600/1973 prevede, in via generale, l’esonero dalla dichiarazione per le persone fisiche che non possiedono alcun reddito e non sono obbligate alle scritture contabili. Per questo una dichiarazione “a zero” non può essere considerata automaticamente obbligatoria in ogni possibile situazione: occorre verificare la posizione concreta.
Se hai incassato anche un solo compenso, il quadro LM va compilato
Quando il contribuente forfettario ha percepito ricavi o compensi nel periodo d’imposta, il reddito dell’attività deve essere indicato nel quadro LM del modello Redditi PF. La sezione III del quadro LM è dedicata proprio ai contribuenti che applicano il regime forfettario previsto dalla Legge 190/2014.
La dichiarazione non dipende dal fatto che l’imposta finale sia alta, bassa o pari a zero. Puoi avere un reddito forfettario dichiarato e non avere imposta sostitutiva da pagare, per esempio perché i contributi previdenziali deducibili assorbono il reddito imponibile fiscale oppure perché risultano crediti o acconti già versati.
Zero fatture e zero incassi: la dichiarazione è sempre obbligatoria?
Non è corretto rispondere “sempre sì” senza verifiche. Il comma 69 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 esonera i forfettari dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. L’articolo 1 del DPR 600/1973, a sua volta, prevede l’esonero per la persona fisica che non possiede alcun reddito quando non è obbligata alle scritture contabili.
Quindi, se la Partita IVA è rimasta davvero inattiva per l’intero anno, non ci sono ricavi o compensi, non esistono altri redditi da dichiarare e non sono presenti crediti, acconti, contributi o altri elementi che rendono necessario il modello, va verificata la possibile condizione di esonero. È una situazione diversa da quella del contribuente che ha semplicemente emesso poche fatture o non deve pagare imposte.
Per il caso pratico della Partita IVA aperta ma mai utilizzata puoi approfondire anche cosa succede se apri la Partita IVA e non fatturi nulla.
Non avere imposte da pagare non significa essere esonerato
Una cosa è avere imposta sostitutiva pari a zero; un’altra è non avere alcun obbligo dichiarativo. Se hai prodotto reddito forfettario, il quadro LM va compilato anche quando, dopo coefficiente di redditività e contributi previdenziali deducibili, l’imposta dovuta risulta nulla.
Allo stesso modo, la presenza di acconti versati, crediti fiscali, altri redditi, contributi previdenziali da indicare o informazioni richieste in altri quadri può rendere utile o necessaria la presentazione del modello anche quando l’attività non ha generato un debito d’imposta.
Quale dichiarazione usa il forfettario nel 2026?
Il reddito prodotto in regime forfettario si dichiara con il modello Redditi Persone Fisiche 2026, relativo ai redditi del 2025. Il quadro di riferimento è il quadro LM. L’Agenzia delle Entrate rende disponibili nella dichiarazione precompilata anche dati provenienti dalle fatture elettroniche, dai corrispettivi e dalle Certificazioni Uniche, ma questi dati devono essere controllati rispetto agli incassi effettivamente rilevanti.
Per la guida completa alla compilazione, alle scadenze e agli altri quadri puoi consultare dichiarazione redditi forfettario 2026: quadro LM e scadenze. Questa pagina rimane invece concentrata sul dubbio specifico dell’obbligo quando l’attività ha prodotto poco o nulla.
Cosa si indica nel quadro LM
Nel quadro LM vengono riportati gli elementi necessari per determinare il reddito forfettario: ricavi o compensi rilevanti secondo il principio di cassa, codice dell’attività, coefficiente di redditività, contributi previdenziali deducibili e imposta sostitutiva. Il quadro contiene inoltre informazioni relative ai requisiti e alle condizioni di accesso al regime.
La tassazione resta quella propria del forfettario: imposta sostitutiva del 5% o del 15% a seconda dei requisiti. Se vuoi controllare gli errori più frequenti nella dichiarazione, è utile anche l’approfondimento su quadro LM e RS nel forfettario.
Se hai emesso fatture ma non le hai incassate
Nel regime forfettario vale il principio di cassa: ai fini del reddito contano, in linea generale, i ricavi e compensi percepiti. Quindi una fattura emessa nel 2025 e non ancora incassata al 31 dicembre non entra normalmente nel reddito forfettario 2025.
Questo non significa automaticamente che la dichiarazione possa essere omessa. Potrebbero esserci altri incassi, contributi, dati informativi, crediti o altre componenti da indicare. La presenza di sole fatture non incassate va quindi letta insieme all’intera posizione fiscale.
Contributi previdenziali: zero incassi non significa sempre zero contributi
La situazione previdenziale può incidere anche quando il reddito fiscale è nullo. Per un professionista iscritto alla Gestione Separata, i contributi percentuali dipendono dal reddito imponibile previdenziale e, in assenza di reddito, non nasce normalmente un contributo minimo fisso. Per artigiani e commercianti, invece, possono restare dovuti i contributi fissi sul minimale anche con ricavi molto bassi o assenti.
Le casse professionali hanno regole proprie su minimi, contributi soggettivi e integrativi. Per questo “non ho fatturato” non basta da solo per concludere che non esistano né dichiarazione né adempimenti previdenziali.
Partita IVA aperta o chiusa durante l’anno
Se hai aperto o chiuso la Partita IVA nel corso del 2025, la dichiarazione 2026 deve essere valutata con riferimento a ciò che è accaduto durante il periodo di attività. Se hai percepito compensi, sostenuto adempimenti previdenziali rilevanti o maturato crediti, il modello Redditi può essere necessario anche se l’attività è durata pochi mesi.
La sola data di apertura o cessazione non sostituisce quindi la verifica dei redditi e degli altri elementi fiscali. Nel caso di attività realmente mai iniziata e senza alcun reddito, torna invece rilevante la verifica dell’eventuale esonero generale.
Scadenza Redditi PF 2026: non è giugno o luglio
Per i redditi 2025, il modello Redditi Persone Fisiche 2026 può essere presentato telematicamente entro il 2 novembre 2026. La scadenza ordinaria del 31 ottobre cade di sabato e il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Questa data riguarda la presentazione della dichiarazione e non va confusa con le scadenze dei versamenti di saldo e acconti, che seguono un calendario diverso.
Dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa
Se la dichiarazione dovuta non viene trasmessa entro la scadenza ordinaria, è ancora possibile presentarla entro il termine previsto per la dichiarazione tardiva. Per Redditi PF 2026 l’applicazione dell’Agenzia indica come ultimo giorno utile 1° febbraio 2027, cioè entro 90 giorni dalla scadenza.
Dopo il termine dei 90 giorni, una dichiarazione che doveva essere presentata assume il trattamento dell’omessa dichiarazione. Le conseguenze dipendono dalla posizione concreta, dalle imposte eventualmente dovute e dalla normativa sanzionatoria applicabile: per questo è meglio ricostruire tempestivamente la situazione anziché attendere un controllo.
Tabella: quando la dichiarazione è necessaria e quando va verificato l’esonero
| Situazione | Indicazione pratica |
|---|---|
| Forfettario con compensi incassati | Redditi PF e quadro LM da compilare |
| Compensi incassati ma imposta finale zero | La dichiarazione resta necessaria |
| Fatture emesse ma nessun incasso, con altri elementi fiscali | Verificare e normalmente presentare il modello necessario |
| Zero redditi, zero incassi, nessun altro dato e nessun obbligo contabile | Va verificata la possibile condizione di esonero |
| Artigiano o commerciante senza incassi | Attenzione ai contributi fissi e agli altri adempimenti |
| Acconti o crediti da recuperare | La dichiarazione può essere necessaria o conveniente per esporli correttamente |
Checklist prima di decidere di non presentare Redditi PF
- verifica se hai percepito anche un solo ricavo o compenso;
- controlla gli incassi effettivi, non soltanto le fatture emesse;
- verifica eventuali redditi di lavoro dipendente, immobiliari o di altra natura;
- controlla acconti e crediti fiscali disponibili;
- verifica la posizione INPS o della cassa professionale;
- controlla se esistono dati da indicare nei quadri LM, RS, RR, RU o altri quadri;
- se l’attività è stata completamente inattiva, verifica espressamente le condizioni di esonero prima di omettere la dichiarazione.
Fonti ufficiali
- DPR 600/1973, articolo 1 – obbligo ed esoneri dichiarativi
- Legge 190/2014, commi 54-89 – regime forfettario
- Agenzia delle Entrate – Quadro LM Redditi PF 2026
- Agenzia delle Entrate – Redditi Persone Fisiche 2026 e scadenza
In sintesi
Se hai prodotto reddito in regime forfettario, la dichiarazione con modello Redditi PF e quadro LM è dovuta anche quando l’imposta finale risulta pari a zero. Se invece la Partita IVA è rimasta completamente inattiva, senza redditi e senza altri elementi fiscali, non è corretto affermare automaticamente che una dichiarazione “a zero” sia sempre obbligatoria: il possibile esonero va verificato alla luce delle regole generali e dell’esonero contabile proprio del forfettario.
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