Fondo pensione e regime forfettario: quando la deduzione si può usare
I contributi versati a un fondo pensione sono normalmente deducibili dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro l’anno. Ma per chi ha una Partita IVA in regime forfettario c’è una distinzione fondamentale: la previdenza complementare non si sottrae dal reddito forfettario sul quale si calcola l’imposta sostitutiva. Il beneficio fiscale può essere utilizzato se nello stesso anno esistono anche redditi soggetti a IRPEF.
Solo reddito forfettario: il fondo pensione non riduce l’imposta sostitutiva
La COVIP lo chiarisce espressamente nelle proprie informazioni sui vantaggi fiscali della previdenza complementare: chi è lavoratore in regime forfettario non può utilizzare i contributi versati al fondo pensione per ridurre il reddito tassato con imposta sostitutiva. Questo perché la deduzione prevista per la previdenza complementare opera sul reddito complessivo IRPEF, mentre il reddito forfettario segue un sistema sostitutivo separato.
Se quindi percepisci esclusivamente compensi in regime forfettario, versare 3.000 o 5.000 euro in un fondo pensione non riduce la base dell’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Forfettario più lavoro dipendente: la deduzione può diventare utilizzabile
La situazione cambia se, oltre alla Partita IVA forfettaria, hai anche un reddito soggetto a IRPEF, per esempio da lavoro dipendente o pensione. In questo caso i contributi al fondo pensione possono ridurre quel reddito complessivo ordinario, nel rispetto delle regole e del limite previsto per la previdenza complementare.
Esempio: hai 25.000 euro di reddito da lavoro dipendente e 20.000 euro di compensi da Partita IVA forfettaria. Versi 3.000 euro al fondo pensione. La deduzione non si sottrae dal reddito determinato nel quadro LM, ma può ridurre il reddito sul quale paghi l’IRPEF relativo al lavoro dipendente.
Per un quadro più ampio puoi leggere anche la guida su deduzioni e detrazioni nel regime forfettario.
Il limite ordinario è 5.164,57 euro l’anno
In base all’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite annuo di 5.164,57 euro. La COVIP conferma che nel tetto rientrano sia i versamenti effettuati direttamente dall’aderente sia l’eventuale contributo del datore di lavoro.
Il limite è complessivo: se sei iscritto a più fondi pensione non hai 5.164,57 euro per ciascun fondo, ma un unico plafond annuale.
Il TFR non consuma il limite di 5.164,57 euro
La quota di TFR destinata alla previdenza complementare non è un contributo dedotto dal reddito e non entra nel limite annuo di 5.164,57 euro. Nel plafond rientrano invece i contributi dell’aderente e quelli eventualmente versati dal datore di lavoro.
Fondo pensione e contributi INPS non vanno confusi
Questa è la differenza più importante per un forfettario. I contributi previdenziali obbligatori versati all’INPS o alla Cassa professionale, quando ricorrono le condizioni di legge, possono essere sottratti dal reddito forfettario ai sensi del comma 64 della Legge 190/2014. I contributi volontari a un fondo pensione seguono invece la disciplina della previdenza complementare e non sono una voce da inserire come contributi obbligatori in LM35.
Per la differenza tra contributi obbligatori e volontari puoi vedere anche quando i contributi INPS sono deducibili e in quale anno.
Esempio: 30.000 euro solo da Partita IVA forfettaria
Un professionista incassa 30.000 euro, applica un coefficiente di redditività del 78% e versa 4.000 euro a un fondo pensione. Il reddito forfettario lordo è 23.400 euro. I 4.000 euro del fondo pensione non si sottraggono da questi 23.400 euro. Eventuali contributi previdenziali obbligatori, invece, seguono la specifica deduzione prevista dal regime forfettario.
Esempio: Partita IVA più stipendio
Se lo stesso professionista ha anche un reddito da lavoro dipendente soggetto a IRPEF e versa 4.000 euro al fondo pensione, quei 4.000 euro possono essere utilizzati, nei limiti di capienza e delle regole previste, per ridurre il reddito complessivo IRPEF. Restano invece estranei alla determinazione dell’imposta sostitutiva sul reddito forfettario.
Lavoratori di prima occupazione: esiste un plafond aggiuntivo
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 esiste una disciplina speciale. Se nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare non è stato sfruttato integralmente il plafond ordinario, dal sesto anno e per i venti anni successivi il limite annuo può aumentare utilizzando la capacità residua accumulata. L’incremento annuale non può superare 2.582,29 euro, con un limite massimo annuo teorico di 7.746,86 euro.
Contributi per familiari fiscalmente a carico
La deduzione può riguardare anche contributi versati per familiari fiscalmente a carico, per la parte che il familiare non ha dedotto direttamente. Anche in questo caso il limite ordinario resta complessivamente 5.164,57 euro e il beneficio richiede reddito complessivo sul quale la deduzione possa operare.
Se versi più del limite, comunica al fondo la parte non dedotta
La COVIP ricorda che, quando i contributi versati non vengono dedotti — perché superano il limite o perché manca capienza fiscale — è importante comunicare alla forma pensionistica l’importo non dedotto entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, o prima se sorge il diritto alla prestazione. Questa comunicazione evita che somme già fiscalmente non dedotte vengano tassate di nuovo al momento dell’erogazione della prestazione.
Fonti ufficiali
- COVIP – trattamento fiscale della previdenza complementare
- Agenzia delle Entrate – previdenza complementare nella dichiarazione
- D.Lgs. 252/2005 – Normattiva
Domande frequenti
Se ha soltanto reddito tassato con imposta sostitutiva forfettaria, i versamenti al fondo pensione non riducono la base del quadro LM. La deduzione può invece essere utilizzata contro eventuali redditi soggetti a IRPEF.
Il limite ordinario complessivo è 5.164,57 euro l’anno. Comprende i contributi dell’aderente e dell’eventuale datore di lavoro, mentre il TFR è escluso dal limite.
Sì, se hai reddito soggetto a IRPEF la deduzione della previdenza complementare può ridurre quel reddito, nei limiti previsti. Non riduce invece l’imposta sostitutiva dovuta sul reddito forfettario.
No. La quota di TFR destinata al fondo non concorre al limite fiscale di 5.164,57 euro previsto per i contributi deducibili.
No. I contributi previdenziali obbligatori hanno una specifica deduzione nella determinazione del reddito forfettario; i versamenti alla previdenza complementare riducono invece il reddito complessivo IRPEF secondo il D.Lgs. 252/2005.
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