Contributi INPS e APE volontaria: quando sono deducibili e in quale anno
Chi ha cessato o ridotto l’attività e in passato ha utilizzato l’APE volontaria può trovarsi ancora oggi a dover capire come trattare fiscalmente contributi INPS pagati in un anno diverso da quello in cui è stato prodotto il reddito. Il punto decisivo non è l’anno a cui i contributi si riferiscono, ma l’anno in cui sono stati effettivamente versati e la loro natura: contributi obbligatori legati all’attività oppure contribuzione volontaria.
APE volontaria: oggi non è una misura aperta a nuove domande
L’APE volontaria era un anticipo finanziario a garanzia pensionistica introdotto in via sperimentale. La Circolare INPS n. 28 del 13 febbraio 2018 ricorda che la misura operava dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 e che le domande potevano essere presentate entro il 31 dicembre 2019. Nel 2026, quindi, non si tratta di una nuova agevolazione accessibile, ma possono esistere ancora effetti fiscali o previdenziali collegati a posizioni nate in quel periodo.
I contributi INPS si deducono nell’anno in cui vengono pagati
La regola pratica è il principio di cassa: il contributo previdenziale produce la deduzione fiscale nell’anno in cui viene materialmente versato. Non conta, da solo, l’anno al quale il contributo è riferito. Anche le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il quadro LM parlano dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo d’imposta.
Questo significa, per esempio, che un contributo dovuto sui compensi del 2024 ma pagato nel 2025 viene normalmente considerato nella dichiarazione relativa al 2025, presentata nel 2026. Non è possibile scegliere liberamente di spostare la deduzione a un anno successivo solo perché fiscalmente più conveniente.
Contributi obbligatori del forfettario: prima si usa il quadro LM
Per chi applica il regime forfettario, l’articolo 1, comma 64, della Legge 190/2014 prevede che i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge siano dedotti dal reddito determinato forfettariamente. In dichiarazione il riferimento operativo è il rigo LM35.
Il meccanismo è quindi: compensi incassati × coefficiente di redditività = reddito forfettario lordo; da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente pagati. Solo sul risultato residuo si calcola l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
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Se i contributi superano il reddito forfettario cosa succede?
La stessa Legge 190/2014 stabilisce che l’eventuale eccedenza dei contributi obbligatori che non trova capienza nel reddito forfettario può essere dedotta dal reddito complessivo secondo l’articolo 10 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la parte eccedente che non trova capienza nel quadro LM può essere riportata nel rigo RP21, insieme agli altri contributi previdenziali deducibili.
Contributi volontari INPS: attenzione, non sono la stessa cosa di LM35
Un punto spesso confuso nelle guide online riguarda la prosecuzione volontaria della contribuzione INPS. I contributi volontari sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, ma non vanno automaticamente trattati come contributi obbligatori dell’attività forfettaria da sottrarre in LM35.
Nelle istruzioni della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate indica proprio la prosecuzione volontaria tra gli esempi di contributi che possono essere riportati nel rigo RP21. Prima di compilare la dichiarazione bisogna quindi distinguere la natura del versamento: obbligatorio legato all’attività oppure volontario.
Cosa succede se nell’anno del pagamento non hai redditi
La deduzione riduce un reddito imponibile: se nell’anno del pagamento non esiste reddito forfettario e non esistono altri redditi complessivi sui quali utilizzare l’onere, il vantaggio fiscale può non produrre effetti. Non esiste una regola generale che consenta di conservare liberamente la deduzione e trasferirla all’anno successivo.
Per questo, in presenza di contributi pagati dopo la cessazione dell’attività o durante un periodo senza redditi, è importante verificare esattamente anno del versamento, tipo di contributo e redditi presenti nella stessa dichiarazione.
Esempio pratico
Un professionista incassa 12.000 euro nel 2024 e versa nel 2025 contributi INPS obbligatori riferiti a quell’attività. Il versamento non si deduce retroattivamente dal reddito 2024: rileva nel periodo d’imposta 2025. Se nel 2025 esiste ancora reddito forfettario, i contributi obbligatori trovano posto nel quadro LM nei limiti della capienza. L’eventuale eccedenza può confluire tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo. Se invece si tratta di prosecuzione volontaria INPS, la collocazione fiscale è quella degli oneri deducibili e non va confusa con il meccanismo di LM35.
Rivalsa INPS del 4%: non è un contributo da sottrarre dal compenso
Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, la rivalsa del 4% eventualmente addebitata al cliente è parte del compenso incassato ai fini del regime forfettario. Non va confusa con il contributo previdenziale effettivamente versato all’INPS. Se il cliente paga 11.600 euro più il 4% di rivalsa, l’importo della rivalsa concorre normalmente ai compensi su cui si applica il coefficiente di redditività.
Fonti ufficiali
- Legge 190/2014, comma 64 – Normattiva
- Agenzia delle Entrate – Quadro RP e contributi previdenziali
- Agenzia delle Entrate – Quadro LM regime forfettario
Domande frequenti
In linea generale rilevano nel 2025, cioè nell’anno dell’effettivo pagamento, e confluiscono nella dichiarazione relativa a quel periodo d’imposta.
Di regola no. La deduzione segue l’anno del pagamento e non può essere spostata liberamente solo perché in un anno futuro ci sarebbe maggiore convenienza fiscale.
Non automaticamente. LM35 riguarda i contributi previdenziali obbligatori legati all’attività; la prosecuzione volontaria è invece un onere deducibile dal reddito complessivo e può essere indicata nel quadro RP.
No. Era una misura sperimentale e le domande potevano essere presentate entro il 31 dicembre 2019. Restano però possibili effetti su rapporti e posizioni nati quando la misura era operativa.
No. La rivalsa del 4% addebitata dal professionista in Gestione Separata fa normalmente parte dei compensi incassati. La deduzione riguarda i contributi previdenziali effettivamente versati secondo le regole applicabili.
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