INPS commercianti con reddito zero: quanto si paga nel 2026
Domanda di Letizia da Mestre: «È vero che i commercianti pagano l'INPS anche se non guadagnano nulla?»
Sì, in linea generale chi è regolarmente iscritto alla Gestione INPS Commercianti paga un contributo minimo anche se il reddito d'impresa è zero o negativo. Nel 2026 il minimale di reddito è 18.808 euro e, per un commerciante attivo per l'intero anno, il contributo minimo è pari a 4.611,64 euro. Il principio vale finché permane l'obbligo di iscrizione: fatturato zero o perdita fiscale, da soli, non sospendono i contributi.
L'INPS chiarisce espressamente che per i commercianti esiste un reddito minimo sul quale il contributo è comunque dovuto anche quando il reddito effettivo è inferiore o negativo. La questione decisiva, quindi, non è soltanto “quanto hai guadagnato?”, ma anche se l'attività e l'iscrizione alla Gestione Commercianti sono ancora effettivamente attive.
Quanto paga un commerciante con reddito zero nel 2026
La circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 fissa per gli esercenti attività commerciali un minimale di reddito di 18.808 euro. L'aliquota complessiva ordinaria è del 24,48%: comprende il 24% pensionistico e lo 0,48% destinato al finanziamento dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale; si aggiunge inoltre il contributo maternità.
| Voce 2026 | Commercianti |
|---|---|
| Minimale di reddito | 18.808 € |
| Aliquota fino alla prima fascia | 24,48% |
| Contributo minimo annuo | 4.611,64 € |
| Quota mensile per periodi inferiori all'anno | 384,31 € |
Gli importi ufficiali sono pubblicati nella circolare INPS 14/2026.
Zero fatturato non significa zero contributi
Un commerciante può non avere vendite, chiudere l'anno in perdita o avere un reddito fiscale molto basso e continuare comunque a essere tenuto al minimale. È una differenza importante rispetto al professionista iscritto alla Gestione Separata, per il quale non esiste lo stesso contributo minimo fisso della Gestione Commercianti.
Per questo una Partita IVA commerciale inattiva solo economicamente può avere un costo previdenziale rilevante. Il quadro generale delle posizioni senza incassi è approfondito anche nella guida su Partita IVA aperta senza fatturare.
Quando smetti di pagare il minimale
Il minimale non si interrompe semplicemente perché smetti di incassare. Perché venga meno l'obbligo contributivo deve cessare il presupposto dell'iscrizione alla Gestione Commercianti. Se l'attività viene realmente cessata durante l'anno e la posizione viene correttamente chiusa, il contributo minimo è rapportato ai mesi di iscrizione.
Nel 2026 l'INPS indica per i commercianti una quota mensile di 384,31 euro per i periodi inferiori all'anno solare. La cessazione va quindi gestita formalmente: lasciare aperte impresa e posizione previdenziale pur non lavorando può continuare a generare contributi.
Esempio: negozio senza incassi per tutto il 2026
Letizia mantiene aperto il proprio negozio per tutti i dodici mesi del 2026 ma non realizza reddito. Se resta iscritta alla Gestione Commercianti per l'intero anno e non beneficia di riduzioni particolari, il solo fatto di avere reddito zero non elimina il contributo minimo di 4.611,64 euro.
Esempio: attività cessata a giugno
Se invece Letizia cessa realmente l'attività e la posizione previdenziale a fine giugno, il minimale non viene calcolato automaticamente per dodici mesi. L'INPS rapporta il contributo al periodo di effettiva iscrizione, utilizzando il valore mensile previsto per il 2026.
Riduzione INPS del 35% per i forfettari
I commercianti che applicano il regime forfettario e possiedono i requisiti possono aderire al regime contributivo agevolato previsto dalla Legge 190/2014, con riduzione del 35% dei contributi dovuti. Non è però una cancellazione del minimale e la riduzione può incidere sull'accredito contributivo utile ai fini pensionistici.
Requisiti, domanda e conseguenze previdenziali sono spiegati nella guida sulla riduzione INPS del 35%.
Attenzione: non tutti gli iscritti Commercianti hanno il minimale
Esistono eccezioni. La stessa circolare INPS 14/2026 ricorda, per esempio, che gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione Commercianti non sono soggetti al minimale annuo: versano i contributi a percentuale sull'effettivo reddito, oltre alla quota maternità.
Per questo non è corretto estendere la regola dei 4.611,64 euro a qualunque persona che abbia genericamente una Partita IVA o perfino a qualunque iscritto alla Gestione Commercianti senza verificare l'attività specifica.
Se il reddito supera 18.808 euro si paga anche la quota eccedente
Il contributo minimo non è un tetto. Se nel 2026 il reddito d'impresa supera 18.808 euro, sulla parte eccedente si aggiungono i contributi a percentuale. Per i commercianti l'aliquota è 24,48% fino alla prima fascia di 56.224 euro e sale al 25,48% sulla quota successiva prevista dalla normativa.
Le quattro rate del minimale
I contributi sul minimale vengono versati con modello F24 alle scadenze previste dall'INPS. I modelli di pagamento sono disponibili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La contribuzione eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale segue invece le scadenze collegate ai versamenti delle imposte sui redditi.
Checklist se non stai più guadagnando nulla
- verifica se l'attività commerciale è ancora realmente esercitata;
- controlla che la posizione INPS sia corretta;
- non confondere reddito zero con cessazione dell'attività;
- se sei forfettario, verifica se hai diritto alla riduzione del 35%;
- se intendi chiudere, coordina cessazione fiscale, Registro Imprese e INPS;
- controlla se la tua attività rientra in un'eccezione al minimale;
- se il reddito supera 18.808 euro, calcola anche i contributi eccedenti.
Domande frequenti
Per un commerciante ordinariamente soggetto al minimale e iscritto per l'intero anno, il contributo minimo 2026 è 4.611,64 euro anche se il reddito effettivo è zero o negativo.
In linea generale sì, finché permane l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti. Zero fatturato o perdita non sospendono automaticamente il minimale.
Se possiede i requisiti può aderire al regime contributivo agevolato con riduzione del 35%. La riduzione non equivale all'azzeramento e può incidere sull'accredito previdenziale.
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