Stipendio e limite 85.000 € nel forfettario: si sommano?
No: lo stipendio da lavoro dipendente non si somma ai ricavi o compensi della Partita IVA per verificare il limite di 85.000 euro del regime forfettario. I due importi seguono controlli diversi. Nel 2026, però, il reddito da lavoro dipendente può rilevare per una causa ostativa separata con soglia di 35.000 euro.
È proprio la presenza di due soglie diverse — 85.000 € e 35.000 € — a generare gran parte della confusione. La prima riguarda ricavi e compensi dell’attività in Partita IVA; la seconda riguarda, quando applicabile, i redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente.
Stipendio e 85.000 euro: la risposta in breve
| Importo | Cosa controlla | Si somma allo stipendio? |
|---|---|---|
| 85.000 € | Ricavi o compensi della Partita IVA per il regime forfettario | No |
| 35.000 € nel 2026 | Redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, quando la causa ostativa si applica | È un controllo autonomo |
| 100.000 € | Soglia che può determinare la cessazione del forfettario nello stesso anno | Riguarda ricavi/compensi della Partita IVA, non lo stipendio |
Cosa entra nel limite di 85.000 euro
Il limite previsto dal regime forfettario riguarda i ricavi conseguiti o i compensi percepiti nell’attività d’impresa, arte o professione. Il reddito prodotto con un contratto di lavoro dipendente non diventa un ricavo della Partita IVA e quindi non viene sommato a quel tetto.
L’Agenzia delle Entrate tratta infatti separatamente il reddito forfettario, dichiarato nel quadro LM, e i redditi di lavoro dipendente, indicati nel quadro RC della dichiarazione Redditi. Per approfondire il funzionamento della soglia puoi leggere la guida sui limiti del regime forfettario.
Esempio: 30.000 euro di stipendio e 70.000 euro di Partita IVA
Supponiamo che una persona abbia percepito 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente e, separatamente, 70.000 euro di compensi con la propria Partita IVA.
Ai fini della soglia degli 85.000 euro non si calcolano 100.000 euro. Il dato da confrontare con il limite del forfettario è quello relativo all’attività autonoma: nell’esempio, 70.000 euro.
Lo stipendio di 30.000 euro deve però essere verificato separatamente rispetto alla causa ostativa per lavoro dipendente prevista per il 2026.
Nel 2026 perché conta la soglia di 35.000 euro?
Per applicare il regime forfettario nel 2026, la soglia della causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è pari a 35.000 euro. In linea generale si guardano i redditi fiscalmente rilevanti percepiti nell’anno precedente.
Il limite di 35.000 euro non va quindi aggiunto agli 85.000 euro e non crea un tetto complessivo di 120.000 euro: sono due verifiche autonome. Il dossier parlamentare sulla legge di bilancio 2026 conferma l’estensione anche al 2026 dell’innalzamento da 30.000 a 35.000 euro. Puoi consultare il dossier del Senato sulla soglia 2026.
Quale dato dello stipendio bisogna guardare
Per la causa ostativa non si guarda lo stipendio netto ricevuto sul conto corrente e non è corretto usare automaticamente la sola RAL contrattuale. Il dato rilevante è il reddito fiscalmente qualificato come lavoro dipendente o assimilato, ricostruibile dalla Certificazione Unica e dalla dichiarazione dei redditi.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per Redditi 2026 distinguono espressamente il quadro RC per lavoro dipendente e assimilati dal quadro LM utilizzato per il reddito in regime forfettario.
Se il rapporto di lavoro è cessato cambia qualcosa?
Sì. La normativa prevede un’eccezione alla causa ostativa quando il rapporto di lavoro è cessato. Il momento della cessazione e l’eventuale presenza di altri redditi assimilati devono però essere verificati con attenzione sul caso concreto: non basta semplicemente avere dato le dimissioni in una data qualsiasi per ignorare automaticamente tutti i redditi dell’anno precedente.
Per un quadro completo sulla compatibilità tra i due lavori puoi leggere regime forfettario e lavoro dipendente.
Fatturare al datore di lavoro è un’altra regola ancora
La soglia dei 35.000 euro non deve essere confusa con la causa ostativa che riguarda chi svolge l’attività prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro o di datori con cui erano in corso rapporti nei due periodi d’imposta precedenti, oppure di soggetti a essi riconducibili.
Quindi una persona può avere uno stipendio sotto 35.000 euro e, comunque, dover controllare la regola dell’ex datore. Allo stesso modo, il fatto che stipendio e compensi non si sommino ai fini degli 85.000 euro non elimina le altre cause di esclusione.
Esempio: 40.000 euro di stipendio e 20.000 euro di compensi
Se nell’anno rilevante hai 40.000 euro di reddito da lavoro dipendente e 20.000 euro di compensi da Partita IVA, non hai 60.000 euro da confrontare con il limite degli 85.000 euro: ai fini di quel requisito i compensi della Partita IVA restano 20.000 euro.
Tuttavia, i 40.000 euro da lavoro dipendente possono superare la soglia autonoma di 35.000 euro prevista per il 2026 e quindi impedire l’applicazione del forfettario, salvo che ricorra una delle eccezioni previste dalla disciplina.
Gli errori da evitare
- sommare stipendio e fatturato per verificare gli 85.000 euro;
- continuare a usare la vecchia soglia di 30.000 euro per il 2026;
- controllare lo stipendio netto invece del reddito fiscalmente rilevante;
- confondere la soglia da lavoro dipendente con la regola sull’ex datore;
- pensare che stare sotto 85.000 euro garantisca da solo l’accesso al forfettario;
- ignorare la diversa soglia di 100.000 euro che produce effetti specifici durante l’anno.
Domande frequenti
No. Gli 85.000 euro riguardano i ricavi o compensi dell’attività in Partita IVA. Il reddito da lavoro dipendente è sottoposto a un controllo separato.
Per il 2026 la soglia della specifica causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è 35.000 euro, quando la verifica è applicabile.
No. Ai fini del limite di ricavi o compensi del forfettario, nell’esempio si considerano i 70.000 euro della Partita IVA. Lo stipendio va però verificato separatamente rispetto alla soglia da lavoro dipendente e alle altre cause ostative.
No. Non si guarda il netto accreditato in banca: va verificato il reddito fiscalmente rilevante da lavoro dipendente o assimilato risultante dalla documentazione fiscale.
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