Chi apre una nuova attività può applicare il regime forfettario dichiarando di presumere il rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Se però, già al momento dell’apertura, esistono compensi o ricavi giuridicamente certi e riferibili all’attività che rendono incompatibile quella presunzione, l’ingresso nel forfettario va rivalutato. È diverso dal semplice prevedere che l’attività possa andare molto bene e superare la soglia nel corso dell’anno.
Per il quadro generale consulta i requisiti e le cause di esclusione dal regime forfettario. Qui analizziamo il caso specifico in cui, prima dell’apertura, esistano già somme certe o maturate che possono incidere sull’accesso.
Cosa dice oggi la legge per chi inizia una nuova attività?
L’articolo 1, comma 56, della legge 190/2014 prevede che le persone fisiche che iniziano un’attività possano avvalersi del regime forfettario comunicando, nella dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 54.
Nel 2026 il limite ordinario dei ricavi o compensi è di 85.000 euro, da verificare secondo le regole della disciplina. Il testo vigente è consultabile nella legge 190/2014 su Normattiva.
Cosa significa “presumere” di rispettare il limite?
Non significa garantire che a fine anno non supererai mai la soglia. Una nuova attività può avere risultati diversi dalle previsioni. La dichiarazione iniziale deve però essere coerente con i dati conoscibili al momento dell’apertura.
Se esiste già un diritto certo a percepire somme rilevanti, derivante per esempio da prestazioni già eseguite o da una decisione giudiziaria definitiva, non è corretto trattare quel dato come una semplice previsione futura e ignorarlo nella valutazione del regime.
Il caso storico dell’interpello 195/2019: cosa è successo davvero
Un caso spesso citato è la risposta a interpello n. 195 del 2019. Riguardava un promotore finanziario che aveva cessato l’attività nel 2018 e riaperto una Partita IVA nel 2019 scegliendo il regime forfettario. Una sentenza gli aveva però già riconosciuto provvigioni arretrate relative alla precedente attività per un importo superiore alla soglia allora vigente, che nel 2019 era di 65.000 euro.
L’Agenzia ritenne incompatibile il forfettario perché il contribuente era già a conoscenza, prima della nuova apertura, di somme riferibili a prestazioni pregresse e superiori al limite applicabile in quell’anno. Il caso è riepilogato anche nella documentazione professionale sulla risposta 195/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Perché non bisogna trasportare il caso del 2019 nel 2026 senza correggerlo
Nel 2019 il limite era 65.000 euro; oggi il limite ordinario è 85.000 euro. Inoltre il caso riguardava somme già maturate per prestazioni precedenti e riconosciute da una sentenza, non semplicemente un contratto futuro che “potrebbe” produrre molto fatturato.
Il principio utile nel 2026 è quindi questo: una presunzione iniziale deve essere compatibile con i fatti già certi. Non va invece trasformato l’interpello in una regola secondo cui chi prevede di fatturare molto non può mai aprire in forfettario.
Contratto già firmato per oltre 85.000 euro: sei automaticamente escluso?
Non basta guardare al valore nominale di un contratto. Nel regime forfettario rilevano i ricavi o compensi secondo le regole fiscali applicabili e, per molti professionisti, secondo il principio di cassa. Bisogna quindi verificare quanto è effettivamente certo, quando maturerà il diritto al compenso e quando le somme saranno incassate.
Un contratto pluriennale da 120.000 euro non equivale automaticamente a 120.000 euro di compensi del primo anno. Al contrario, un credito già maturato e immediatamente esigibile può incidere in modo molto più diretto sulla valutazione iniziale.
Apertura in corso d’anno: attenzione al ragguaglio degli 85.000 euro
La soglia di 85.000 euro è soggetta al ragguaglio ad anno nei casi previsti dalla disciplina. Per una nuova attività iniziata durante l’anno, questo elemento deve essere considerato quando si valuta il requisito di accesso e la permanenza per l’anno successivo.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che la diversa soglia di 100.000 euro, che determina la fuoriuscita immediata dal regime nell’anno del superamento, non deve essere ragguagliata al periodo di attività. Il chiarimento è contenuto nella circolare 32/E richiamata dall’Agenzia delle Entrate.
Se superi 85.000 euro dopo essere entrato correttamente nel regime
Se al momento dell’apertura la presunzione era ragionevole e soltanto successivamente l’attività cresce più del previsto, si applicano le normali regole di superamento delle soglie.
- se i ricavi o compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, la fuoriuscita opera dall’anno successivo secondo le regole vigenti;
- se vengono superati 100.000 euro, il regime cessa nello stesso anno e scattano le conseguenze fiscali previste dalla legge.
Per questo scenario consulta la guida sul superamento di 85.000 e 100.000 euro nel forfettario.
Somme arretrate riferite a una vecchia attività: attenzione alla loro origine
Il caso dell’interpello 195/2019 mostra un altro punto importante: quando incassi somme arretrate, bisogna ricostruire a quale attività e a quale prestazione si riferiscono. Chiudere e riaprire la Partita IVA non trasforma automaticamente un compenso della vecchia attività in un nuovo ricavo agevolabile.
Prima di emettere la fattura vanno quindi verificati momento di effettuazione dell’operazione, regime IVA applicabile, natura del credito e posizione fiscale esistente quando la prestazione è stata resa.
Tabella: tre situazioni da non confondere
| Situazione | Valutazione |
|---|---|
| Compenso già maturato e certo prima dell’apertura | Va considerato nella presunzione iniziale e nella corretta qualificazione fiscale |
| Contratto futuro con ricavi solo stimati | Non equivale automaticamente a compensi già percepiti o maturati |
| Crescita inattesa durante l’anno | Si applicano le regole ordinarie di superamento 85.000/100.000 euro |
Checklist prima di aprire in forfettario con compensi già previsti
- elenca i crediti già maturati prima dell’apertura;
- distingui somme certe da semplici previsioni commerciali;
- verifica a quale attività si riferiscono le prestazioni;
- controlla il principio fiscale con cui i compensi rilevano;
- considera il ragguaglio della soglia di 85.000 euro quando applicabile;
- non ragguagliare automaticamente la soglia di uscita immediata di 100.000 euro;
- verifica anche tutte le altre cause ostative del regime;
- documenta le ragioni per cui, all’apertura, ritieni sussistenti i requisiti.
Domande frequenti
Una previsione commerciale non equivale automaticamente a ricavi o compensi già certi. All’apertura devi però poter presumere in modo ragionevole il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, tenendo conto dei dati già conosciuti e delle somme già maturate.
No. Nel 2019 la soglia del regime forfettario era di 65.000 euro. Il caso riguardava inoltre provvigioni arretrate già riconosciute da una sentenza, non una semplice previsione di ricavi futuri.
No. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soglia di 100.000 euro per la fuoriuscita immediata non viene ragguagliata al periodo di attività nell’anno.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
