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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Forfettario e collaborazione tra professionisti: quale importo fatturare senza IVA?

Se due professionisti decidono di dividere un compenso al 50%, l’IVA applicata dal professionista in regime ordinario non va normalmente considerata come parte del compenso da dividere. Se il cliente paga 5.000 euro di imponibile più 1.100 euro di IVA e l’accordo tra i collaboratori è dividere a metà il compenso netto prima dell’IVA, il forfettario fattura 2.500 euro, non 3.050 euro.

La domanda di Xenia

Xenia da Urbania: collaboro con un collega su alcuni progetti e abbiamo deciso di dividere il compenso al 50%. Per un cliente italiano il mio collega, che è in regime ordinario, ha emesso una fattura di 5.000 euro + IVA 22%, quindi 6.100 euro. Io sono in regime forfettario e devo fatturare a lui la mia metà. Devo emettere 2.500 euro oppure 3.050 euro, cioè metà del totale incassato?

Qual è l’importo corretto: 2.500 o 3.050 euro?

Se l’accordo tra voi è dividere al 50% il compenso professionale di 5.000 euro, la quota di Xenia è 2.500 euro. L’IVA di 1.100 euro applicata dal collega al cliente non è una componente del suo compenso professionale: è un’imposta addebitata in rivalsa secondo il regime IVA ordinario.

Xenia, essendo forfettaria, emette quindi una fattura di 2.500 euro senza IVA, con la dicitura e il codice natura previsti dal proprio regime, oltre a eventuali componenti previdenziali o bollo se dovuti nel suo caso.

Per diciture, natura dell’operazione ed esempio pratico puoi consultare anche la guida alla fattura nel regime forfettario.

Perché non si divide il totale di 6.100 euro?

Perché i 6.100 euro comprendono due componenti diverse:

  • 5.000 euro di corrispettivo per il servizio;
  • 1.100 euro di IVA addebitata al cliente dal professionista in regime ordinario.

L’IVA non costituisce normalmente ricavo del professionista ordinario. Nella sua liquidazione IVA egli determina l’imposta da versare tenendo conto dell’IVA a debito sulle operazioni attive e dell’IVA detraibile sugli acquisti, quando spettante. Non è quindi tecnicamente esatto dire che i 1.100 euro incassati sulla singola fattura vengono sempre e integralmente versati all’Erario; è corretto invece dire che non rappresentano il compenso da dividere.

L’importo da fatturare dipende anche dall’accordo tra i professionisti

La regola fiscale non impone che ogni collaborazione venga sempre divisa al 50% dell’imponibile. L’importo della fattura del collaboratore deve corrispondere alla prestazione effettivamente resa e al compenso pattuito.

Se avete concordato che ciascuno riceva il 50% del compenso professionale, 2.500 euro è la quota naturale. Se invece avete concordato un compenso fisso, una percentuale diversa o una remunerazione basata sulle attività svolte, la fattura dovrà seguire quell’accordo.

Fatturare 3.050 euro non è “vietato” perché supera la metà dell’imponibile: semplicemente significherebbe che il compenso di Xenia è stato pattuito in 3.050 euro. Non sarebbe però la metà del compenso netto di 5.000 euro.

Esempio completo con collega ordinario e collaboratore forfettario

VoceImporto
Compenso fatturato dal collega al cliente5.000 €
IVA 22%1.100 €
Totale pagato dal cliente6.100 €
Quota concordata di Xenia: 50% del compenso2.500 €
IVA sulla fattura di Xenia0 € – regime forfettario

Il collega ordinario registra il costo della fattura ricevuta da Xenia secondo le regole del proprio regime. Poiché la fattura del forfettario non espone IVA, su quella specifica fattura non c’è imposta da detrarre.

Se anche Xenia fosse in regime ordinario cosa cambierebbe?

Supponiamo che anche Xenia fosse soggetta a IVA ordinaria e che il suo compenso pattuito restasse 2.500 euro. In tal caso potrebbe emettere, se applicabile l’aliquota ordinaria:

  • compenso: 2.500 euro;
  • IVA 22%: 550 euro;
  • totale fattura: 3.050 euro.

Il collega le pagherebbe 3.050 euro, ma i 550 euro rappresenterebbero IVA e potrebbero essere detraibili dal collega se ricorrono i requisiti. Il costo economico della prestazione resterebbe quindi collegato ai 2.500 euro di compenso.

Questo esempio spiega perché, quando uno dei due è forfettario, non si deve “aggiungere una percentuale” solo per compensare il fatto che non applica IVA.

Il forfettario deve aumentare il prezzo del 22% perché non applica IVA?

No. Il prezzo della prestazione è una scelta economica e contrattuale. Il forfettario non deve aggiungere un 22% fittizio alla propria parcella solo perché il collega in ordinario applica IVA.

Fiscozen e FlexTax, nelle guide dedicate alle fatture senza IVA, ribadiscono che nel forfettario l’IVA non è semplicemente “inclusa nel prezzo”: non viene addebitata secondo il regime fiscale applicato.

Se il cliente è un’azienda, l’IVA è sempre neutrale?

Spesso, per un soggetto IVA con pieno diritto alla detrazione, l’IVA è finanziariamente neutrale perché l’imposta pagata sugli acquisti può essere portata in detrazione da quella sulle vendite. Non è però corretto dire che l’IVA è sempre neutrale per chiunque sia in ordinario.

Possono esistere operazioni esenti, pro-rata, indetraibilità oggettiva o soggettiva e altre situazioni in cui l’IVA sugli acquisti non è interamente recuperabile. Per la semplice divisione del compenso tra Xenia e il collega, comunque, l’IVA addebitata al cliente finale resta distinta dal corrispettivo professionale.

Cliente europeo e reverse charge: il calcolo cambia?

Se il collega fattura 5.000 euro a un’impresa UE e la prestazione rientra nelle regole B2B con reverse charge, la sua fattura può non esporre IVA italiana. Se l’accordo tra i due professionisti è dividere il compenso al 50%, Xenia continua a fatturare 2.500 euro al collega.

Il fatto che la fattura al cliente finale sia senza IVA per territorialità o reverse charge non modifica di per sé il valore della prestazione svolta da Xenia.

Per le regole internazionali consulta anche regime forfettario e clienti esteri.

Attenzione: chi deve fatturare al cliente finale?

Prima ancora di calcolare la metà del compenso, bisogna verificare come è strutturata la collaborazione. Se il cliente ha conferito l’incarico soltanto al collega e Xenia opera come collaboratrice o subfornitrice, è coerente che il collega fatturi al cliente e Xenia fatturi la propria prestazione al collega.

Se invece il cliente ha incaricato direttamente entrambi i professionisti, può essere più corretto che ciascuno fatturi direttamente la propria quota al cliente, a seconda del contratto e dell’organizzazione dell’incarico.

Non conviene creare artificialmente una catena di fatture solo per “dividere i soldi”: ogni fattura deve corrispondere a una prestazione reale resa al soggetto indicato come cliente.

La fattura del forfettario al collega è un costo per quest’ultimo?

Sì, se documenta una prestazione professionale effettivamente ricevuta e rispetta i normali requisiti di inerenza. Il collega ordinario registra il costo secondo le proprie regole fiscali, ma non ha IVA da detrarre perché Xenia non l’ha addebitata.

Questo non significa che il collega subisca automaticamente uno svantaggio pari al 22%: il costo della prestazione di Xenia è il compenso pattuito, mentre l’IVA sarebbe stata una componente distinta se la collaboratrice fosse stata in regime ordinario.

Cassa previdenziale o rivalsa cambiano l’importo?

Possono cambiarlo. Un professionista forfettario può avere una rivalsa previdenziale o un contributo integrativo previsto dalla propria Cassa. Queste voci vanno trattate secondo la normativa previdenziale applicabile e secondo quanto pattuito con il cliente.

Per esempio, un avvocato o un altro professionista iscritto a una Cassa può dover esporre il contributo integrativo secondo le regole dell’ente. Un professionista in Gestione Separata può, nei casi previsti, addebitare la rivalsa del 4%, che ha natura diversa dall’IVA.

Per il quadro generale su imposta sostitutiva, previdenza e requisiti puoi approfondire il regime forfettario per professionisti.

E il bollo da 2 euro?

Se la fattura del forfettario supera la soglia prevista per le operazioni senza IVA, può essere dovuto il bollo da 2 euro. Se il bollo viene addebitato al cliente come voce della fattura, il totale da pagare può quindi risultare leggermente superiore al compenso pattuito.

Questo non cambia la logica della divisione del progetto: prima si determina il compenso spettante a Xenia, poi si applicano le voci fiscali e previdenziali proprie della sua fattura.

L’Agenzia delle Entrate dedica una guida specifica all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, utile per verificare addebiti e versamenti.

Come formalizzare la divisione del compenso

  1. definite chi ha il rapporto contrattuale con il cliente finale;
  2. stabilite quale prestazione svolge ciascun professionista;
  3. indicate il compenso di ciascuno al netto dell’IVA;
  4. chiarite se la percentuale è calcolata sul corrispettivo imponibile;
  5. verificate eventuali contributi previdenziali;
  6. ognuno applica il proprio regime IVA e fiscale alla propria fattura;
  7. non usate l’IVA del collega come base per rideterminare artificialmente il compenso.

Domande frequenti

Se il collega fattura 5.000 più IVA e dividiamo il compenso a metà, quanto fatturo in forfettario?

Se avete concordato di dividere al 50% il compenso di 5.000 euro prima dell’IVA, la tua quota è 2.500 euro. La tua fattura sarà senza IVA perché applichi il regime forfettario.

Devo aggiungere il 22% al mio compenso perché sono forfettario?

No. Il forfettario non applica IVA sulla propria fattura. Il prezzo della prestazione deriva dall’accordo economico, non da un’aggiunta automatica del 22%.

Posso fatturare 3.050 euro invece di 2.500?

Puoi fatturare il compenso realmente pattuito per la tua prestazione. Se l’accordo era metà di 5.000 euro, però, la quota è 2.500 euro; 3.050 euro rappresenterebbe un compenso diverso, non la metà dell’imponibile.

Se entrambi fossimo in regime ordinario quale sarebbe la mia fattura?

Con un compenso di 2.500 euro e IVA ordinaria al 22%, la fattura sarebbe 2.500 euro più 550 euro di IVA, salvo altre voci previdenziali o fiscali applicabili.

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