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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Pensione obbligatoria e fatture all’ex datore: forfettario e 5%

Chi va in pensione per pensionamento obbligatorio previsto dalla legge può, in base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, non ricadere nella causa ostativa del forfettario legata alle fatture prevalenti verso l’ex datore di lavoro. Questa eccezione, però, riguarda soltanto la regola dell’ex datore: restano da controllare separatamente il limite di 35.000 euro dei redditi di pensione rilevanti per il 2026 e i requisiti per applicare l’imposta sostitutiva al 5%.

In altre parole, “pensionamento obbligatorio” non significa automaticamente “forfettario al 5%”. Per arrivare alla risposta corretta bisogna tenere distinti almeno tre controlli: causa ostativa ex datore, soglia pensione/redditi da lavoro e mera prosecuzione dell’attività ai fini del 5%.

La regola generale sulle fatture all’ex datore

L’articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della legge 190/2014 esclude dal regime forfettario chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o con cui sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, nonché verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.

Il testo vigente della norma è consultabile su Normattiva. In via ordinaria, quindi, un ex dipendente che apre Partita IVA e fattura prevalentemente allo stesso datore deve verificare questa causa ostativa.

L’eccezione per il pensionamento obbligatorio

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che la causa ostativa dell’ex datore non opera, in particolare, quando il pensionamento è obbligatorio ai termini di legge. Il chiarimento nasce dalla necessità di distinguere una cessazione imposta dalle regole pensionistiche da una trasformazione volontaria del rapporto di lavoro dipendente in collaborazione autonoma.

Questo è il punto specifico che rende diversa la situazione del pensionato obbligatorio da quella del normale ex dipendente.

Non tutti i pensionamenti sono automaticamente “obbligatori”

L’eccezione non va estesa a qualsiasi persona che percepisca una pensione. Bisogna verificare la causa concreta di cessazione del rapporto e se il pensionamento rientri effettivamente nell’ipotesi considerata obbligatoria dalla prassi dell’Agenzia.

Un pensionamento scelto volontariamente, un’uscita anticipata o una cessazione concordata non vanno assimilati automaticamente al pensionamento obbligatorio solo perché, dopo la cessazione, viene percepito un trattamento pensionistico.

L’eccezione riguarda la causa ex datore, non tutti i requisiti del forfettario

Questo passaggio è essenziale. Il chiarimento della circolare 9/E riguarda la causa ostativa prevista dalla lettera d-bis, cioè la prevalenza verso datore o ex datore.

Il pensionato deve comunque rispettare gli altri requisiti e non ricadere nelle altre cause di esclusione. Per il 2026, tra queste verifiche c’è anche il limite di 35.000 euro previsto per i redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevanti dalla disciplina.

Nel 2026 anche la pensione va controllata rispetto alla soglia di 35.000 euro

I redditi di pensione rientrano fiscalmente tra i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 del TUIR. Perciò il pensionato che vuole applicare il regime forfettario deve verificare anche l’importo della pensione percepita nell’anno precedente.

La legge di bilancio 2026 ha esteso anche al 2026 l’innalzamento da 30.000 a 35.000 euro della soglia prevista dalla lettera d-ter. Il quadro generale è illustrato nel dossier ufficiale del Senato.

Pensionamento obbligatorio e pensione sopra 35.000 euro sono due problemi diversi

È possibile che il pensionato rientri nell’eccezione relativa all’ex datore ma non possa comunque applicare il forfettario perché supera la soglia reddituale prevista dalla lettera d-ter.

Per questo non è corretto affermare: “sono andato in pensione obbligatoriamente, quindi posso sempre fatturare in forfettario al mio ex datore”. L’eccezione elimina un possibile ostacolo, non tutti gli altri.

Il tema della pensione come reddito rilevante per la soglia è stato affrontato anche dall’Agenzia delle Entrate in casi di accesso al forfettario; per l’inquadramento completo puoi leggere pensione e regime forfettario: cumulo e limite 35.000 euro.

Posso fatturare il 100% all’ex datore dopo pensionamento obbligatorio?

Se il caso rientra effettivamente nell’eccezione riconosciuta dalla circolare 9/E, la causa ostativa d-bis legata alla prevalenza verso l’ex datore non opera per il solo fatto che la fatturazione sia concentrata su quel soggetto.

Questo non risolve però gli altri controlli: soglia pensionistica, requisiti generali del forfettario, effettiva autonomia del rapporto e diritto al 5% restano questioni separate.

Il calcolo del 50% resta utile nei casi che non rientrano nell’eccezione

Quando il pensionamento non è quello obbligatorio considerato dalla prassi, torna centrale la regola ordinaria della prevalenza verso l’ex datore. Per il calcolo dettagliato rimandiamo alla pagina su prevalenza ex datore e calcolo del 50%.

Tenere separati i due intenti evita di applicare automaticamente l’eccezione a pensionamenti che hanno natura diversa.

Il 5% è una verifica completamente separata

Anche quando il pensionamento obbligatorio consente di superare il problema dell’ex datore, l’imposta sostitutiva al 5% non diventa automatica.

Per il 5% la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione dell’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo, salvo le eccezioni previste dalla legge. Questo test guarda alla sostanza della nuova attività.

Stessa attività di prima: perché il 5% può non spettare

Se prima della pensione lavoravi come tecnico informatico per l’azienda e dopo il pensionamento apri Partita IVA per continuare sostanzialmente le stesse mansioni, con la stessa organizzazione e per lo stesso committente, il requisito della “nuova attività” è problematico.

In una situazione del genere potresti, se tutti gli altri requisiti sono rispettati, restare nel regime forfettario ma applicare il 15% anziché il 5%. L’eccezione sul pensionamento obbligatorio alla regola dell’ex datore non elimina il test di mera prosecuzione.

Attività realmente diversa dopo la pensione

Se invece la nuova Partita IVA riguarda un’attività effettivamente diversa rispetto al precedente lavoro dipendente, il test del 5% va valutato sulla nuova realtà.

Non basta cambiare formalmente codice ATECO: occorre verificare mansioni, competenze, mercato, organizzazione, clientela e modalità concrete di svolgimento. Per il quadro generale puoi consultare forfettario al 5% dopo lavoro dipendente.

Esempio pratico: pensione obbligatoria e consulenza per l’ex azienda

Immaginiamo una persona collocata in pensionamento obbligatorio che nel 2026 apre Partita IVA e presta consulenza all’ex datore.

  • prima si verifica che il pensionamento rientri realmente nell’eccezione chiarita dalla circolare 9/E;
  • poi si controlla la pensione percepita nel 2025 rispetto alla soglia di 35.000 euro valida per il 2026;
  • si verificano tutte le altre cause ostative del regime;
  • infine si analizza separatamente se l’attività è nuova oppure una mera prosecuzione, per stabilire se spetta il 5% o il 15%.

Una risposta positiva al primo punto non rende automaticamente positivi anche gli altri.

Pensione obbligatoria e autonomia reale del rapporto

Le regole fiscali sul forfettario non trasformano automaticamente una collaborazione in lavoro autonomo genuino. Se il rapporto con l’ex datore mantiene nei fatti orari imposti, subordinazione gerarchica, inserimento stabile nell’organizzazione e caratteristiche tipiche del lavoro dipendente, possono esistere questioni lavoristiche distinte dalla tassazione forfettaria.

L’eccezione fiscale al vincolo dell’ex datore non va quindi interpretata come una certificazione della natura autonoma del rapporto.

Contributi INPS del pensionato con Partita IVA

La contribuzione dipende dall’attività e dalla gestione previdenziale applicabile. Il fatto di essere pensionato non significa automaticamente non dover versare contributi sulla nuova attività.

Il trattamento può cambiare tra Gestione Separata, Artigiani e Commercianti e casse professionali; esistono inoltre riduzioni specifiche in alcune situazioni. Questa pagina resta però focalizzata sul rapporto tra pensionamento obbligatorio, ex datore e forfettario.

Documenti da controllare prima di applicare l’eccezione

  • provvedimento o documentazione che dimostra la causa del pensionamento;
  • Certificazione Unica e importo della pensione dell’anno precedente;
  • data di cessazione del rapporto dipendente;
  • contratto o incarico professionale con l’ex datore;
  • descrizione delle mansioni svolte prima e dopo il pensionamento;
  • eventuali altri clienti e compensi;
  • requisiti generali del regime forfettario e dell’aliquota al 5%.

Errori da evitare

  • pensare che qualsiasi pensionato sia escluso dalla regola dell’ex datore;
  • confondere pensionamento volontario e pensionamento obbligatorio ai termini di legge;
  • dimenticare che la pensione può rilevare nella soglia di 35.000 euro;
  • ritenere che l’eccezione d-bis attribuisca automaticamente il 5%;
  • pensare che svolgere la stessa attività di prima non abbia effetti sulla mera prosecuzione;
  • confondere compatibilità fiscale con autonomia lavoristica del rapporto;
  • applicare la regola del 50% senza prima verificare se il caso rientra nell’eccezione specifica.

Domande frequenti

Un pensionato può fatturare all’ex datore in regime forfettario?

Sì in determinate condizioni. La circolare 9/E/2019 prevede uno specifico chiarimento per il pensionamento obbligatorio, ma restano da verificare gli altri requisiti del regime.

La pensione conta nel limite di 35.000 euro?

Sì. I redditi di pensione sono fiscalmente redditi di lavoro dipendente e devono essere considerati nella verifica della soglia applicabile al 2026.

Il pensionamento obbligatorio dà automaticamente diritto al 5%?

No. L’aliquota del 5% richiede requisiti propri e va verificato, tra l’altro, che la nuova attività non sia mera prosecuzione di quella precedente.

Se continuo lo stesso lavoro per l’ex azienda devo applicare il 15%?

La continuità sostanziale con l’attività precedente può impedire il 5%. Se il forfettario resta comunque applicabile, l’imposta sostitutiva ordinaria è il 15%.

In sintesi

Il pensionamento obbligatorio può neutralizzare la specifica causa ostativa del forfettario legata alla fatturazione prevalente verso l’ex datore, ma non rende automatico né il regime forfettario né il 5%. Per il 2026 bisogna verificare anche la soglia di 35.000 euro dei redditi di pensione rilevanti e tutti gli altri requisiti. Infine, se la nuova attività prosegue sostanzialmente quella svolta da dipendente, il 5% può non spettare anche quando la collaborazione con l’ex datore è compatibile con il regime.

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