Vuoi di aprire una attività in forfettario ma hai dubbi sulla fatturazione passiva? Magari hai già una partita Iva aperta e non sai cosa puoi scaricare.
Con il nostro servizio di consulenza, possiamo darti una mano e risolvere i dubbi che hai sul regime forfettario.
Elio, un nostro lettore di Genova, ci ha inviato una richiesta di chiarimento proprio sulle fatture passive regime forfettario.
Prima di rispondere, ti informiamo che nel caso la domanda sia particolarmente interessante anche per gli altri lettori pubblichiamo gratis la risposta.
Negli altri casi, puoi richiedere una consulenza a pagamento in modalità riservata tramite l’apposita pagina vai a consulenza.
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Indice dei contenuti
Fatture passive regime forfettario
“Ho un studio grafico e sono da pochissimo in regime forfettario.
Il mio lavoro nella maggior parte dei casi fornisce servizi, ma in alcuni casi rivende stampati fatti da terzi, con regolare fattura.
A mia volta fatturo al cliente finale con con un leggero ricarico:
esempio fattura passiva di 5000 € Iva compresa, la mia fattura attiva al cliente finale di 6000 € il calcolo delle imposte tasse ed ecc è sul ricavo? (1000€) o sul intero importo in fattura?”
Elio – Genova
La nostra risposta a Elio
Buonasera Elio, ti ringraziamo per il tuo quesito sulle fatture passive regime forfettario.
Nel regime forfettario, il reddito imponibile non si determina nel modo classico Ricavi – Costi.
Il reddito imponibile nel regime forfettario si determina applicando al totale dei ricavi una percentuale, chiamata coefficiente di redditività.
Questa percentuale varia a seconda del codice Ateco applicato e quindi dell’attività svolta.
La determinazione del reddito imponibile con il coefficiente di redditività, rende quindi superflue le fatture passive nel regime forfettario.
Quindi, le fatture passive, al fine di determinare il reddito sul quale pagare le tasse, non consentono alcuna possibilità di deducibilità.
Ti ricordiamo che, l’imposta sostitutiva da versare sarà calcolata applicando l’aliquota del 5% o del 15%, a seconda dei casi.
Pertanto sulla base della tua domanda, possiamo risponderti che il calcolo delle tasse che verserai, dovrà essere eseguito sul totale della fattura.
L’unica eccezione, in cui i costi possono essere riaddebitati al cliente, senza che questi concorrano alla determinazione dei ricavi è sulle spese anticipate per nome e conto del cliente.
In questo caso per come suggerisce la definizione, le fatture passive dei costi sostenuti che dovranno essere riaddebitate al cliente, dovranno essere intestate direttamente a suo nome.
La dicitura esatta per inserire le spese anticipate in nome e per conto del cliente in fattura è la seguente:
“Spese anticipate ex art. 15 DPR 633/72”
Per altre informazioni sul regime forfettario puoi leggere la nostra guida al regime forfettario.
Cordiali saluti Lo Staff di regimeforfettario.it
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Francesca dice
Buongiorno, mettiamo il caso che un idraulico abbia un lavoro da fare c/terzi e che debba pagarsi il parcheggio (no fattura, ma scontrini) ogni giorno a Milano. Può addebitare in fattura il costo al cliente (senza essere a sua volta tassato su quell’importo?
Staff dice
Buongiorno Francesca, purtroppo non è possibile.
Il costo del parcheggio può essere riaddebitato al cliente, ma non potrà rientrare tra le spese anticipate di cui all’ex art. 15 DPR 633/72, in quanto non sostenute in nome e per conto del cliente. Pertanto rientreranno nell’imponibile e soggette a tassazione.
Cordiali saluti
Claudio dice
Sono un professionista in regime di vantaggio (scad. 31/12/2019). Normalmente svolgo la mia attività in ufficio; ho acquisito ora un ordine in cui devo fare frequenti spostamenti fuori dalla mia città sostenendo costi extra normalmente non considerati (rimborso km. auto, mezzi trasporto pubblici, ristorante albergo ecc.)
Queste spese extra le posso fatturare al mio cliente ex art. 15 dpr 633/72?
Spese per le quali mi viene rilasciata fattura (albergo, ristorante, biglietto treno) forse sì (facendomi rilasciare fattura intestata al committente) mentre per il rimborso Km. auto?
Grazie e cordiali saluti
Clauio
Staff dice
Buongiorno Claudio, come da lei riportato, a nostro avviso possono essere considerate spese anticipate solamente le spese documentabili.
Quindi quelle per cui è possibile dimostrare che sono state sostenute in nome e per conto del cliente.
Per le spese non documentate, il rimborso dovrà avvenire con una voce in fattura, ma non ex art. 15 DPR 633/72, in quanto concorreranno a formare l’imponibile.
Cordiali saluti
Francesco dice
Buongiorno, per fatture documentate si intende intestate a nome del cliente con fatturazione elettronica e PEC oppure bastano i giustificativi, quindi scontrini fiscali e ricevute semplici?
Attualmente con il mio commercialista abbiamo questo dubbio, io salvo tutti i giustificativi di spesa e li conservo ma non è possibile intestare sempre le spese per esempio quelle autostradali, pertanto abbiamo valutato di considerarle alla stregua di marche da bollo usando appunto la dicitura sopra riportata, esc. Art 15….
Grazie
Staff dice
Buongiorno Francesco, per spese documentate si intende con fattura intestata al cliente. Se il fornitore è soggetto alla fatturazione elettronica, deve essere emessa la fattura elettronica.
Le spese che non possono essere ricondotte al cliente, saranno da considerarsi come imponibili.
Cordiali saluti
Claudio dice
Grazie e cordiali saluti
Francesco Tamaro dice
Buongiorno grazie per la risposta, devo però denotare un’incongruenza, risulta che non sia possibile intestare fatture al cliente in quanto, non essendo io dipendente di tale azienda, non ho nessun diritto di far emettere fattura a loro nome e tantomeno loro di pagarmi per suddetta fattura. Si tratterebbe quindi di un escamotage e non di una soluzione vera e propria. Risulta inoltre che ad esempio per le spese di viaggio in auto, l’automobile in questione dovrebbe essere intestata alla ditta, altra ipotesi abbastanza rara per un collaboratore esterno. Mi pare di capire dalla vostra risposta che la legge sui regimi forfettari preveda che il professionista paghi tasse e contributi sulle spese di viaggio, alloggio, vitto quindi producendo una doppia tassazione (l’iva di queste è già inclusa). Ritengo che al momento, dopo aver consultato diversi commercialisti, che mi dicono per altro di non inserirle in imponibile, sia difficile dare una risposta univoca a questo quesito. Ringrazio di nuovo per la gentilezza e l’interpretazione.
Staff dice
Gentile Francesco, infatti secondo la legge i costi sostenuti durante l’attività con il regime forfettario, vengono considerati a forfait nel coefficiente di redditività, non essendo prevista la loro deduzione dal reddito imponibile.
Per la deduzione pura dei costi è necessario applicare il regime ordinario, a meno che tali costi non siano sostenuti in nome e per conto del cliente.
Cordiali saluti
Francesco Tamaro dice
Certo è proprio questo il punto, sì dibatte sulle spese sostenute per e in nome del cliente, il problema è l’inquadramento, un viaggio in auto che si fa per e in nome di un cliente non è un costo di attività ma non può essere addebitato alla partita Iva del cliente perché il veicolo non è intestato a lui, non può essere detratto dal professionista forfettario, e di conseguenza rimane in questo limbo di spese di cui sto cercando proprio di capire se pagare anche i contributi sopra, va bene il forfait ma fare 40 euro di benzina e pensare di pagarne 15 in più all’Inps quando vengono rimborsati fa riflettere.
Grazie ancora.
Cordiali saluti