Autofattura cumulativa per fatture estere: si può fare?
Una sola autofattura cumulativa non è la soluzione corretta per accorpare più fatture estere da trasmettere allo SdI con TD17, TD18 o TD19. Anche quando più documenti arrivano dallo stesso fornitore nello stesso mese, le singole operazioni devono restare identificabili e il relativo documento elettronico va gestito nei termini previsti.
La confusione nasce perché esiste la possibilità, in alcuni casi, di usare un documento riepilogativo ai fini della registrazione contabile. Questa semplificazione, però, non trasforma più fatture estere in un’unica autofattura elettronica e non elimina gli obblighi di trasmissione connessi alle singole operazioni.
Posso fare un solo TD17 per più fatture dello stesso fornitore estero?
In linea generale no. Per gli acquisti di servizi dall’estero il tipo documento utilizzato è il TD17; per gli acquisti intracomunitari di beni si usa il TD18; per gli altri acquisti di beni da soggetti esteri nei casi previsti dall’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972 si usa il TD19.
La guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche distingue questi documenti in relazione alla singola operazione e alla fattura originaria. Per questo non è corretto prendere, ad esempio, cinque fatture mensili di software ricevute da un fornitore estero e sostituirle con un unico TD17 che riporti soltanto l’importo totale del mese.
La regola pratica è semplice: ogni fattura estera deve poter essere ricondotta senza ambiguità al documento elettronico con cui viene integrata o autofatturata.
Perché il documento riepilogativo non sostituisce i singoli TD17
Per determinate fatture di importo contenuto la normativa consente una registrazione riepilogativa. È una semplificazione contabile: permette di evitare una registrazione analitica separata per ogni documento quando ricorrono le condizioni previste.
Questo non significa che si possa rinviare l’assolvimento del reverse charge a un’unica autofattura cumulativa. La comunicazione elettronica delle operazioni transfrontaliere e l’adempimento IVA seguono regole proprie. Le fatture originarie devono quindi rimanere individuabili e collegate alle operazioni trasmesse.
Quale documento usare: TD17, TD18 o TD19?
- TD17: integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
- TD19: integrazione o autofattura per acquisto di beni da soggetto estero nei casi disciplinati dall’articolo 17, comma 2, DPR 633/1972.
Il codice non si sceglie in base al fatto che il fornitore emetta molte fatture, ma in base alla natura dell’operazione, al Paese del fornitore e al trattamento IVA applicabile.
Se il caso riguarda abbonamenti, software, pubblicità online o altri servizi acquistati da operatori esteri, puoi approfondire la gestione specifica nella guida sui servizi esteri nel regime forfettario e TD17.
Entro quando va trasmesso il documento per la fattura estera?
Per le operazioni passive con soggetti non stabiliti in Italia, la trasmissione dei dati allo SdI deve essere effettuata, in generale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Accumulare tutte le fatture per creare a fine mese o nel mese successivo un unico documento cumulativo può quindi produrre due problemi: perdere il collegamento con le singole fatture e, nei casi peggiori, non rispettare la corretta competenza temporale dell’operazione.
Un solo F24 può comprendere l’IVA di più fatture?
Questo è un tema diverso dall’autofattura. Il documento elettronico e il versamento dell’IVA non sono la stessa cosa. Può quindi accadere che più operazioni confluiscano nello stesso versamento relativo al periodo di competenza, pur restando documentate singolarmente.
Per i contribuenti in regime forfettario, dal 13 giugno 2025 la disciplina degli acquisti soggetti a inversione contabile è stata modificata: l’IVA relativa a tali acquisti, compresi quelli intracomunitari, è versata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare. Non va quindi più applicata automaticamente la vecchia regola del 16 del mese successivo a ogni singolo acquisto.
Per scadenze e modalità di pagamento trovi il quadro aggiornato nella guida sul versamento IVA nel regime forfettario.
Esempio pratico: tre fatture mensili per software estero
Un professionista forfettario riceve nello stesso mese tre fatture per servizi software da un fornitore estero: 100 euro, 150 euro e 200 euro. Non dovrebbe creare un unico TD17 da 450 euro cancellando il riferimento ai tre documenti originari.
- le tre fatture estere restano documenti distinti;
- per ciascuna operazione va gestito il corretto adempimento elettronico;
- imponibile e IVA devono essere riconducibili alla singola fattura;
- i documenti vanno trasmessi rispettando il termine previsto;
- il pagamento dell’IVA può poi confluire nel versamento periodico previsto per il forfettario.
Questo consente di mantenere coerenti fattura del fornitore, reverse charge, file trasmesso allo SdI, contabilità e versamento.
Cosa conservare insieme al TD17, TD18 o TD19
La guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche chiarisce che la fattura estera originaria mantiene rilievo e, nei casi in cui il file XML non la sostituisce, deve essere conservata. Anche i file XML trasmessi sono documenti fiscalmente rilevanti.
Una buona gestione documentale associa quindi a ogni acquisto: fattura del fornitore, eventuale integrazione/autofattura, ricevuta SdI e prova del versamento quando dovuto.
Errori da evitare con più fatture estere
- creare un unico TD17 mensile senza distinguere le fatture originarie;
- usare TD17 anche quando l’operazione richiede TD18 o TD19;
- confondere il termine di trasmissione allo SdI con quello di versamento dell’IVA;
- applicare al forfettario una vecchia scadenza IVA mensile senza verificare la disciplina vigente;
- non conservare la fattura estera originale;
- aggregare operazioni appartenenti a periodi diversi.
Domande frequenti sull’autofattura cumulativa
In generale no. Le singole operazioni devono restare identificabili e la trasmissione elettronica deve consentire di ricondurre correttamente ogni documento alla fattura estera originaria.
No. L’eventuale documento riepilogativo è una semplificazione della registrazione contabile e non elimina gli obblighi di trasmissione e reverse charge riferiti alle singole operazioni estere.
TD17 riguarda i servizi acquistati dall’estero, TD18 gli acquisti intracomunitari di beni e TD19 gli acquisti di beni da soggetti esteri nei casi previsti dall’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972.
Il versamento è distinto dalla documentazione delle singole operazioni. Più importi possono confluire nel versamento del periodo previsto, mentre le fatture e i relativi documenti elettronici restano separatamente identificabili.
Per le operazioni passive transfrontaliere la trasmissione va effettuata, in generale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione.
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