Fatturare alla propria cooperativa nel regime forfettario: quando si può
Essere socio, presidente o consigliere di una cooperativa non esclude automaticamente dal regime forfettario. Il punto decisivo nasce quando la stessa persona riceve un compenso per la carica e/o fattura alla cooperativa una prestazione professionale separata: in quel caso bisogna distinguere con precisione il ruolo istituzionale, il tipo di reddito percepito e l’eventuale prevalenza dei compensi verso la cooperativa.
La domanda di Bianca
Bianca da Noto: sto valutando se emettere fattura alla cooperativa di cui sono presidente e membro del consiglio di amministrazione. Ho la Partita IVA in regime forfettario e per ora non percepisco alcun compenso per l’incarico. Posso lavorare come libera professionista per la cooperativa senza rischiare di uscire dal forfettario?
Questa risposta fa parte dell’archivio delle consulenze fiscali. Per il quadro generale delle esclusioni puoi consultare anche le cause ostative del regime forfettario 2026.
La partecipazione alla cooperativa, da sola, non è una causa ostativa
La causa ostativa sulle partecipazioni prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014 riguarda la partecipazione a società di persone, associazioni e imprese familiari e, con condizioni specifiche, il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione con attività riconducibili.
La semplice qualità di socio di una cooperativa non rientra automaticamente in questa preclusione. Questo non significa però che ogni rapporto economico con la cooperativa sia irrilevante: bisogna poi verificare come vengono qualificati eventuali compensi e fatture.
Il riferimento normativo resta la legge 190/2014 sul regime forfettario.
Compenso da presidente o amministratore: come viene qualificato?
Il TUIR include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme percepite in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, salvo che l’ufficio rientri nei compiti istituzionali di un rapporto di lavoro dipendente oppure nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.
La regola è contenuta nell’articolo 50 del TUIR. Per questo non basta sapere che Bianca è presidente: bisogna capire se percepisce un compenso e come quel compenso deve essere fiscalmente qualificato.
Se l’incarico è gratuito cambia qualcosa?
Sì. Se la carica è effettivamente gratuita e non esiste un compenso maturato per l’ufficio di presidente o consigliere, non c’è un reddito assimilato da sommare per quella carica. La gratuità deve però essere reale e coerente con statuto, delibere e verbali: non deve essere una costruzione formale mentre, nella sostanza, la stessa attività viene remunerata attraverso fatture professionali.
La distinzione è importante perché la fattura deve remunerare una prestazione autonoma diversa e identificabile, non semplicemente gli stessi compiti già compresi nella funzione amministrativa.
Posso fatturare alla cooperativa una prestazione professionale distinta?
In linea generale sì, se esiste davvero una prestazione autonoma distinta dall’incarico di presidente o consigliere. Contratto, oggetto della prestazione, responsabilità e corrispettivo devono rendere chiaro perché la cooperativa sta pagando una fattura separata.
- il lavoro professionale deve avere un oggetto preciso;
- deve essere distinguibile dai doveri dell’organo amministrativo;
- il compenso deve essere coerente con la prestazione;
- fattura, contratto e delibere non devono contraddirsi;
- deve esistere una reale autonomia nell’esecuzione del lavoro professionale.
Se invece la fattura copre in realtà attività già comprese nella carica, aumenta il rischio di una diversa riqualificazione fiscale del compenso.
Quando entra in gioco la regola della prevalenza verso il datore?
La causa ostativa della lettera d-bis) riguarda l’attività esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale, di datori dei due precedenti periodi d’imposta o di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a essi. La prevalenza si verifica a consuntivo e, secondo i chiarimenti dell’Agenzia, quando oltre il 50% dei ricavi o compensi è riferibile ai soggetti rilevanti.
La circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i redditi assimilati dell’articolo 50 TUIR, bisogna verificare se il soggetto erogatore possa essere considerato “datore di lavoro” ai fini di questa specifica causa ostativa.
Nel caso di una carica amministrativa remunerata, quindi, non è prudente fermarsi alla sola percentuale di fatturato: prima va qualificato correttamente il rapporto da cui nasce il compenso. Per un caso analogo puoi leggere anche consigliere di amministrazione e regime forfettario.
La soglia dei 35.000 euro nel 2026 è un controllo separato
Nel 2026 resta inoltre il limite di 35.000 euro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente. È una causa ostativa diversa dalla prevalenza verso il datore.
La legge di bilancio 2026 ha esteso anche al 2026 l’innalzamento da 30.000 a 35.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2025. Il riferimento è l’articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Se Bianca non percepisce alcun compenso dalla carica, quel ruolo gratuito non genera da solo un reddito assimilato da conteggiare nella soglia. Se invece il compenso viene deliberato e percepito, va verificata la sua corretta qualificazione insieme agli altri eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Socio lavoratore di cooperativa e presidente non sono la stessa cosa
Un ulteriore errore frequente è trattare allo stesso modo il semplice socio, il socio lavoratore e il presidente. L’articolo 50 TUIR disciplina espressamente anche determinati compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperative. Se Bianca oltre a essere presidente ha anche un rapporto mutualistico o di lavoro con la cooperativa, questo rapporto va analizzato separatamente dalla carica amministrativa e dalla prestazione professionale fatturata.
Esempi pratici
| Situazione | Valutazione |
|---|---|
| Socio di cooperativa senza altri rapporti | La sola partecipazione non esclude automaticamente dal forfettario |
| Presidente con carica realmente gratuita + consulenza autonoma distinta | Possibile, ma va documentata la separazione tra ruolo e prestazione |
| Presidente remunerato + fatture prevalenti alla cooperativa | Serve verificare qualificazione del compenso e causa ostativa d-bis |
| Fattura che remunera in realtà attività proprie della carica | Rischio di riqualificazione del compenso |
| Socio lavoratore + presidente + professionista | Vanno analizzati separatamente i tre rapporti |
Checklist prima di emettere fattura alla propria cooperativa
- verifica se sei soltanto socio oppure anche socio lavoratore;
- controlla se la carica di presidente/amministratore è gratuita o remunerata;
- leggi statuto, verbali e delibere sul compenso;
- definisci per iscritto l’attività professionale separata;
- verifica che la prestazione non coincida con i compiti della carica;
- calcola la quota di fatturato verso la cooperativa;
- controlla eventuali altri redditi di lavoro dipendente o assimilati;
- verifica la soglia dei 35.000 euro dell’anno precedente;
- ricontrolla tutte le altre cause ostative del regime.
Per l’ultimo controllo complessivo puoi usare anche la guida completa al regime forfettario 2026.
Domande frequenti
Sì. La carica di presidente o la semplice partecipazione alla cooperativa non producono automaticamente una causa di esclusione. Vanno però verificati eventuale compenso da amministratore, rapporti di lavoro o assimilati e fatture emesse alla cooperativa.
Può essere possibile se la fattura remunera una prestazione professionale realmente autonoma e distinta dai compiti propri della carica amministrativa. Contratto, delibere e fattura devono essere coerenti tra loro.
No. La gratuità elimina il compenso della carica solo se è reale e correttamente documentata. Va comunque verificato che la prestazione fatturata sia distinta, che non esistano altri rapporti con la cooperativa e che restino rispettate tutte le cause ostative del forfettario.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.