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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Beni inferiori a 516,46 euro e libro cespiti: quando registrarli

I beni strumentali di costo non superiore a 516,46 euro non sono automaticamente esclusi dai cespiti. La soglia di 516,46 euro riguarda soprattutto la possibilità, per chi determina il reddito in modo analitico, di dedurre integralmente il costo nell’esercizio invece di ripartirlo in più anni. L’obbligo di tenere o meno un registro dei beni ammortizzabili dipende invece dal regime contabile applicato.

Beni sotto 516,46 euro: risposta rapida

  • Regime forfettario: non c’è un obbligo fiscale di tenere il libro cespiti o il registro dei beni ammortizzabili, perché il comma 69 della legge 190/2014 esonera dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti.
  • Contabilità semplificata: il registro dei beni ammortizzabili non deve necessariamente essere tenuto come libro separato se i dati richiesti sono annotati nelle scritture ammesse dalla normativa, in particolare nel registro degli acquisti.
  • Contabilità ordinaria: la soglia di 516,46 euro consente, ricorrendone le condizioni, la deduzione fiscale integrale del costo nell’esercizio; ciò non significa però che il bene perda automaticamente la sua natura strumentale sotto il profilo contabile.

Cosa significa davvero la soglia di 516,46 euro

L’articolo 102, comma 5, del TUIR consente per i beni il cui costo unitario non supera 516,46 euro la deduzione integrale della spesa nell’esercizio in cui è sostenuta. È quindi una regola fiscale che evita, per i beni di modesto valore, di dover necessariamente distribuire la deduzione attraverso le quote di ammortamento previste per più esercizi.

La soglia non va però trasformata in una regola del tipo “sotto 516,46 euro non è un cespite”. Un computer, uno strumento di lavoro o un’attrezzatura possono restare beni destinati a essere utilizzati durevolmente nell’attività anche quando hanno un costo contenuto. La conseguenza fiscale e la modalità di registrazione dipendono dal regime contabile del contribuente.

Forfettario: devo tenere il libro cespiti?

No, non ai fini delle scritture contabili fiscali proprie del regime forfettario. La legge 190/2014 prevede l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Per questo il contribuente forfettario non deve aprire un registro dei beni ammortizzabili solo perché acquista un computer, un’attrezzatura o un altro bene strumentale.

Resta invece importante conservare fatture e documenti di acquisto. Servono a dimostrare la provenienza del bene, la data e il costo e possono diventare utili in caso di controlli, vendita del bene, cambio di regime o ricostruzione della posizione fiscale.

Nel forfettario il bene da 500 euro si deduce?

Qui c’è un’altra differenza fondamentale. Il reddito del forfettario non si determina sottraendo i costi effettivamente sostenuti dai ricavi. Si applica invece ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività e, dal reddito così determinato, si deducono secondo le regole del regime i contributi previdenziali versati.

Di conseguenza, acquistare un bene da 300, 500 o 1.000 euro non produce una deduzione analitica del costo come accadrebbe nei regimi che determinano il reddito sulla base di ricavi meno costi. Se vuoi approfondire questo punto puoi leggere la guida su cosa si può scaricare nel regime forfettario.

Contabilità semplificata: il registro cespiti può essere evitato?

Per chi è in contabilità semplificata il quadro è diverso dal forfettario. I beni strumentali e i relativi dati devono essere correttamente tracciati, ma la normativa consente di non tenere necessariamente un registro dei beni ammortizzabili separato quando le annotazioni richieste vengono effettuate nelle scritture alternative ammesse, come il registro IVA degli acquisti, con i dati necessari a ricostruire costo, entrata in funzione e ammortamenti.

Quindi “non tengo il libro cespiti separato” non significa “non registro nulla”: significa utilizzare un’altra scrittura contabile prevista dalla legge per contenere le stesse informazioni necessarie.

Il limite di 516,46 euro è con IVA o senza IVA?

La soglia va confrontata con il costo fiscalmente riconosciuto del bene. Perciò il trattamento dell’IVA cambia il risultato:

  • se l’IVA è interamente detraibile, normalmente non entra nel costo del bene e il confronto con 516,46 euro avviene sul costo al netto dell’IVA;
  • se l’IVA è indetraibile, in tutto o in parte, la quota indetraibile concorre al costo fiscalmente riconosciuto e può quindi incidere sul superamento della soglia;
  • nel regime forfettario l’IVA sugli acquisti, in via generale, non è detraibile: tuttavia la soglia di 516,46 euro non determina una deduzione del bene, perché il reddito forfettario non è calcolato sui costi effettivi.

Esempi pratici

Esempio 1 – impresa con IVA detraibile. Un’attrezzatura costa 500 euro più IVA. Se l’IVA è interamente detraibile, il costo fiscalmente riconosciuto da confrontare con la soglia è 500 euro: il limite di 516,46 euro non è superato.

Esempio 2 – IVA totalmente indetraibile. Lo stesso bene costa 500 euro più IVA, ma l’IVA non è detraibile. La componente indetraibile entra nel costo e può far superare 516,46 euro: non si può guardare soltanto al prezzo imponibile indicato in fattura.

Esempio 3 – contribuente forfettario. Un computer costa 500 euro più IVA. Non occorre tenere un registro fiscale dei cespiti per effetto del solo acquisto e il costo non viene sottratto analiticamente dai compensi. La fattura va comunque conservata.

Cosa succede se il bene supera 516,46 euro

Nei regimi che determinano analiticamente il reddito, un bene strumentale di costo superiore alla soglia non beneficia della regola di deduzione integrale prevista dall’articolo 102, comma 5. In generale il costo fiscalmente rilevante viene recuperato attraverso le quote di ammortamento applicabili al bene.

Per un contribuente forfettario, invece, superare 516,46 euro non trasforma il costo in una spesa deducibile: il meccanismo del coefficiente di redditività continua a sostituire la deduzione analitica dei costi. Se operi come ditta individuale e stai valutando un passaggio di regime, trovi un confronto utile anche nella guida sui costi deducibili della ditta individuale.

Checklist per registrare correttamente un bene strumentale

  • Individua prima di tutto il regime fiscale e contabile applicato.
  • Verifica se il bene è destinato a essere utilizzato durevolmente nell’attività.
  • Determina il costo fiscalmente riconosciuto, considerando l’eventuale IVA indetraibile.
  • Confronta il costo unitario con la soglia di 516,46 euro se il tuo reddito è determinato analiticamente.
  • Se sei in semplificata, verifica dove vengono annotate le informazioni dei beni ammortizzabili se non utilizzi un registro separato.
  • Se sei forfettario, conserva sempre la fattura anche se non tieni il libro cespiti.

Domande frequenti

I beni inferiori a 516,46 euro vanno sempre nel libro cespiti?

No. La soglia di 516,46 euro riguarda la deduzione fiscale del costo nei regimi analitici; l’obbligo di tenuta del registro dipende dal regime contabile. Il forfettario è esonerato dalle scritture contabili fiscali.

Un forfettario deve tenere il registro dei beni ammortizzabili?

No, non come scrittura contabile fiscale obbligatoria del regime forfettario. Deve però conservare fatture e documenti relativi agli acquisti.

Il limite di 516,46 euro si considera con IVA o senza IVA?

Dipende dalla detraibilità dell’IVA. Se l’IVA è detraibile non entra normalmente nel costo; se è indetraibile, la quota indetraibile concorre al costo fiscalmente riconosciuto e può incidere sulla soglia.

Un bene sotto 516,46 euro si può dedurre tutto nello stesso anno?

Nei regimi che determinano analiticamente il reddito, l’articolo 102, comma 5, consente la deduzione integrale dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro. Nel forfettario i costi non sono invece dedotti analiticamente.

Cosa cambia per un bene che costa più di 516,46 euro?

Nei regimi analitici viene meno la specifica possibilità di deduzione integrale prevista per i beni di modesto valore e, in generale, il costo viene recuperato attraverso l’ammortamento. Nel forfettario il costo resta non deducibile analiticamente.

Devo conservare la fattura se sono forfettario e non tengo il libro cespiti?

Sì. L’esonero dalle scritture contabili non elimina l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi secondo le regole previste.

Fonti ufficiali

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