Plusvalenze nel forfettario: contano per i limiti di 85.000 e 100.000 €?
No: se vendi un vero bene strumentale mentre sei nel regime forfettario, la plusvalenza non concorre alla formazione del reddito e il corrispettivo della cessione non è, di per sé, un ricavo o compenso da sommare alle soglie di 85.000 e 100.000 euro. La risposta cambia però se ciò che vendi non è un cespite ma merce o un bene destinato normalmente alla vendita nell’attività.
La distinzione è importante perché una fattura emessa per vendere un’auto aziendale, un computer, un macchinario o un’attrezzatura può aumentare il totale delle fatture dell’anno, ma non per questo aumenta automaticamente i ricavi rilevanti per il regime forfettario.
Le plusvalenze contano nel limite di 85.000 euro?
Il requisito principale del regime forfettario è contenuto nell’articolo 1, comma 54, della Legge 190/2014: il limite riguarda i ricavi conseguiti o i compensi percepiti dall’attività. La cessione di un bene strumentale, invece, non costituisce normalmente un ricavo dell’attività caratteristica ma può generare, nei regimi ordinari, una plusvalenza o una minusvalenza.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E del 4 aprile 2016, ha chiarito che plusvalenze e minusvalenze realizzate durante il regime forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito, anche quando riguardano beni acquistati prima dell’ingresso nel regime.
Per la disciplina vigente puoi consultare direttamente la Legge 190/2014 su Normattiva, che lega l’accesso al regime ai ricavi e compensi e disciplina anche il trattamento dei beni strumentali al momento dell’uscita dal forfettario.
E il limite di 100.000 euro per l’uscita immediata?
La stessa logica vale per la soglia di 100.000 euro, oltre la quale il regime forfettario cessa di applicarsi nell’anno stesso. Anche qui la norma fa riferimento ai ricavi o compensi rilevanti: la vendita occasionale di un vero cespite non va confusa con il fatturato ordinario dell’attività.
Se sei vicino alle soglie, quindi, non devi limitarti a sommare tutte le fatture elettroniche emesse. Devi distinguere ciò che rappresenta un ricavo o compenso dell’attività da ciò che documenta una cessione di bene strumentale.
Per le regole generali di fuoriuscita puoi leggere anche cosa succede quando superi 85.000 euro nel regime forfettario.
Prezzo di vendita e plusvalenza non sono la stessa cosa
Un errore frequente è confondere il prezzo incassato con la plusvalenza. Nei regimi ordinari la plusvalenza è, in linea generale, la differenza positiva tra corrispettivo di vendita e valore fiscalmente riconosciuto del bene. Nel forfettario, però, la plusvalenza realizzata durante il periodo agevolato non concorre al reddito determinato con il coefficiente di redditività.
Esempio: acquisti un’attrezzatura per 8.000 euro e, alcuni anni dopo, la vendi per 5.000 euro mentre sei ancora in forfettario. La fattura di vendita esiste e va gestita correttamente, ma quei 5.000 euro non diventano automaticamente ricavi da aggiungere alle soglie solo perché compaiono in una fattura.
Quando invece la vendita conta nel limite
Il trattamento cambia quando il bene ceduto non è realmente strumentale ma rientra tra i beni che l’attività compra, produce o detiene per rivenderli. In quel caso il corrispettivo è collegato all’attività ordinaria e costituisce ricavo.
| Operazione | Conta per 85.000/100.000 €? | Perché |
|---|---|---|
| Vendita occasionale di un computer usato come cespite | No, se è un vero bene strumentale | È cessione di cespite, non ricavo ordinario |
| Vendita di un’auto aziendale strumentale | No, se è effettivamente bene strumentale | La plusvalenza non rileva nel reddito forfettario |
| Vendita di merce acquistata per la rivendita | Sì | È ricavo dell’attività |
| Vendita abituale di beni usati come attività commerciale | Sì, se costituisce attività propria | Il corrispettivo deriva dall’attività esercitata |
Esempio: sei a 83.000 euro e vendi un cespite a 6.000 euro
Supponiamo che un forfettario abbia 83.000 euro di ricavi o compensi rilevanti e venda un macchinario utilizzato nell’attività per 6.000 euro. Se il macchinario è davvero un bene strumentale, la sua cessione non trasforma automaticamente i ricavi rilevanti in 89.000 euro.
Diverso sarebbe il caso di un commerciante che abbia 83.000 euro di ricavi e venda altri 6.000 euro di prodotti destinati alla normale rivendita: quei 6.000 euro sono ricavi e devono essere considerati nella verifica della soglia.
Vendita dell’auto nel forfettario: il caso più comune
La cessione dell’auto utilizzata nell’attività è uno dei casi che genera più dubbi. Il primo controllo è capire se il veicolo appartiene effettivamente alla sfera professionale o d’impresa e come è stato acquistato. La fatturazione, l’eventuale rettifica IVA e la natura del documento possono cambiare in base alla storia fiscale del bene.
Per questo caso abbiamo una guida separata sulla vendita dell’auto nel regime forfettario. Qui il punto da ricordare è soltanto che la cessione di un vero bene strumentale non va confusa con una normale vendita dell’attività ai fini delle soglie.
Cosa succede se vendi il bene dopo essere uscito dal forfettario?
Dopo l’uscita dal regime agevolato il trattamento cambia. Il comma 72 della Legge 190/2014 stabilisce criteri specifici per determinare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza sui beni strumentali ceduti successivamente.
- se il bene era stato acquistato prima dell’ingresso nel forfettario, si considera il costo non ammortizzato risultante alla fine dell’esercizio precedente all’ingresso;
- se il bene era stato acquistato durante il forfettario, il riferimento è il prezzo di acquisto.
Questa regola conferma la differenza tra una cessione avvenuta durante il forfettario e una cessione effettuata dopo l’uscita, quando tornano applicabili le regole ordinarie sulle plusvalenze.
Attenzione alla cessione d’azienda e all’avviamento
La vendita di un singolo bene strumentale non va confusa con la cessione dell’intera azienda. In una cessione d’azienda possono emergere componenti diversi, compreso l’avviamento, che richiedono un’analisi autonoma e non possono essere trattati automaticamente come la semplice vendita di un computer o di un macchinario.
Checklist per capire se l’importo entra nelle soglie
- Verifica se il bene era realmente utilizzato come strumento dell’attività.
- Controlla se il bene era invece destinato alla rivendita.
- Non usare il totale delle fatture emesse come unico dato per verificare 85.000 e 100.000 euro.
- Se è un cespite, separa la cessione dai ricavi o compensi ordinari.
- Se è merce o vendita tipica dell’attività, considera il corrispettivo tra i ricavi.
- Se sei già uscito dal forfettario, verifica le regole del comma 72 sulla plusvalenza.
- Per auto o beni acquistati in precedenti regimi IVA, controlla anche il trattamento della fattura e dell’IVA.
Per un quadro complessivo dei requisiti puoi consultare anche la guida completa al regime forfettario 2026.
Domande frequenti
No. Le plusvalenze realizzate durante il regime forfettario non concorrono alla determinazione del reddito e la cessione di un vero bene strumentale non costituisce normalmente ricavo o compenso da sommare alla soglia.
Se si tratta realmente della cessione occasionale di un bene strumentale, il corrispettivo non va confuso con i ricavi o compensi dell’attività ordinaria rilevanti per la soglia dei 100.000 euro.
No. Se il bene è merce, un prodotto destinato alla vendita o comunque una cessione che rientra nell’attività ordinaria, il corrispettivo costituisce ricavo e rileva per le soglie del regime forfettario.
Dopo l’uscita tornano rilevanti le regole ordinarie. Il comma 72 della Legge 190/2014 stabilisce come determinare il costo fiscale del bene per calcolare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza.
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