Vai al contenuto principale Vai alla navigazione
Regime Forfettario
Menu
CONSULENZE FORFETTARIO

Vendita auto nel regime forfettario: fattura, IVA e TD26

Se sei in regime forfettario e vendi un'auto utilizzata come bene strumentale dell'attività, la cessione va documentata correttamente. La distinzione decisiva non è semplicemente a chi è intestato il veicolo, ma se l'auto appartiene alla sfera dell'attività oppure è rimasta un bene esclusivamente personale.

Quando l'autovettura è un bene strumentale o ammortizzabile dell'attività e viene ceduta a un terzo mentre applichi il forfettario, la fattura elettronica si emette normalmente con tipo documento TD26. Il forfettario non addebita l'IVA e, nell'XML, utilizza normalmente la natura N2.2. Se però l'auto era stata acquistata quando eri nel regime IVA ordinario, occorre verificare separatamente la rettifica della detrazione IVA effettuata al momento del passaggio al forfettario.

Vendita auto nel forfettario: risposta rapida

SituazioneCosa fare
Auto bene dell'attività, venduta a un terzoFattura elettronica, normalmente TD26
Operazione effettuata mentre sei forfettarioIVA non addebitata; natura normalmente N2.2
Auto acquistata quando eri in ordinarioVerifica anche la precedente rettifica IVA del passaggio al forfettario
Auto sempre esclusivamente personaleVendita privata, fuori dalla Partita IVA
Plusvalenza sulla vendita durante il forfettarioNon assume autonomo rilievo fiscale secondo la circolare 10/E/2016

Quando la vendita dell'auto deve essere fatturata

Se il veicolo è stato acquisito e utilizzato nell'ambito dell'attività professionale o d'impresa come bene strumentale, la sua successiva vendita è una cessione di un bene dell'attività. Non va quindi trattata come una normale vendita privata soltanto perché la Partita IVA è intestata alla stessa persona fisica proprietaria dell'auto.

Se invece l'automobile è sempre rimasta completamente estranea all'attività, non è stata acquisita nella sfera professionale o imprenditoriale ed è un bene personale, la vendita tra privati non viene documentata con una fattura emessa dalla Partita IVA.

TD26: perché si usa per la cessione dell'auto strumentale

Nella guida ufficiale alla compilazione delle fatture elettroniche l'Agenzia delle Entrate identifica il TD26 come “Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni”. Per una normale vendita a un terzo di un'autovettura che appartiene alla sfera dell'attività e ha natura di bene ammortizzabile, questo è quindi il tipo documento da utilizzare.

TD26 non significa autofattura. Nella vendita a un cliente, a un privato o a un concessionario, il documento resta la fattura emessa dal cedente; TD26 è il codice tecnico con cui l'XML identifica la cessione del bene ammortizzabile.

IVA e natura N2.2 nella fattura del forfettario

Il contribuente che applica il regime forfettario non addebita l'IVA sulle normali operazioni effettuate nell'ambito del regime. La guida dell'Agenzia delle Entrate precisa che il codice natura N2.2 – Operazioni non soggette, altri casi deve essere utilizzato anche dall'operatore in regime forfettario che emette fattura elettronica tramite SdI.

Non è quindi corretto definire genericamente il forfettario come un regime “esente IVA”: nella fattura elettronica l'operazione è trattata come non soggetta secondo la disciplina propria del regime.

Fac simile fattura vendita auto nel regime forfettario

CampoEsempio
Regime fiscale cedenteRF19 – Regime forfettario
Tipo documentoTD26
DescrizioneCessione autovettura bene strumentale – marca, modello, targa ed eventuali altri dati identificativi
CorrispettivoPrezzo pattuito per la cessione
IVANon addebitata
Natura IVAN2.2
Riferimento normativoRegime forfettario, art. 1 commi 54-89, legge 190/2014
Bollo2 € quando ricorrono i presupposti e l'importo non soggetto a IVA supera 77,47 €

Il fac simile indica i campi fiscali principali. I dati del veicolo vanno descritti in modo sufficiente a identificare il bene ceduto; targa, marca e modello sono normalmente informazioni utili.

Auto acquistata in regime ordinario e venduta mentre sei forfettario

Questa è la situazione che richiede più attenzione. Se hai acquistato l'auto quando applicavi le regole IVA ordinarie e avevi esercitato una detrazione, anche parziale, il successivo ingresso nel regime forfettario ha una conseguenza specifica: il comma 61 della legge 190/2014 prevede la rettifica della detrazione IVA secondo l'articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972, da effettuare nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Per i beni ammortizzabili, l'articolo 19-bis.2 considera il periodo di rettifica dell'anno di entrata in funzione e dei quattro anni successivi. Per questo, quando l'auto era stata comprata poco prima del passaggio al forfettario, è necessario verificare anno di acquisto, IVA originariamente detratta e rettifica già effettuata.

Questa verifica riguarda il passaggio di regime e non va confusa con la fattura della vendita successiva. Se oggi sei correttamente nel forfettario e cedi il bene nell'ambito del regime, la normale fattura del forfettario resta senza addebito dell'IVA con N2.2. Il trattamento che il concessionario acquirente applicherà alla sua futura rivendita, compreso l'eventuale regime del margine, è una questione distinta e dipende anche dalla storia IVA del veicolo.

La vendita dell'auto genera una plusvalenza tassabile?

La circolare 10/E del 4 aprile 2016 ha chiarito che plusvalenze e minusvalenze realizzate durante l'applicazione del regime forfettario non hanno autonomo rilievo fiscale, anche quando riguardano beni acquistati negli anni precedenti all'ingresso nel regime.

Il motivo è che il comma 64 della legge 190/2014 determina il reddito forfettario attraverso ricavi o compensi e coefficiente di redditività e, diversamente da precedenti regimi agevolati, non contiene una disciplina che renda imponibili in modo autonomo le plusvalenze dei beni strumentali.

Bollo sulla fattura TD26

Per le fatture elettroniche senza IVA va verificata anche l'imposta di bollo. L'Agenzia delle Entrate include tra le fatture potenzialmente soggette a bollo quelle con importo complessivo superiore a 77,47 euro e natura N2.2, salvo i casi specificamente esclusi. Nella normale vendita dell'auto da parte del forfettario, quindi, il bollo da 2 euro va normalmente valorizzato quando ricorrono questi presupposti.

Auto acquistata direttamente nel forfettario

Se l'auto era stata acquistata quando eri già nel forfettario, non hai normalmente esercitato la detrazione IVA sull'acquisto e non hai dedotto analiticamente il costo dal reddito. La successiva vendita del bene dell'attività va comunque documentata correttamente; puoi approfondire il trattamento originario nella guida sull'acquisto dell'auto nel regime forfettario.

Vendita auto personale: quando non usare TD26

Se l'automobile è sempre rimasta nella tua sfera privata ed è completamente estranea all'attività, la vendita non viene effettuata nell'esercizio della Partita IVA. In questo caso non devi creare una finta cessione di bene strumentale soltanto perché possiedi una Partita IVA: la vendita segue le regole della normale cessione tra privati.

Checklist prima di emettere la fattura

  1. Verifica che l'auto appartenga effettivamente alla sfera dell'attività.
  2. Controlla se il veicolo è stato acquistato in forfettario oppure in un precedente regime IVA ordinario.
  3. Se proveniva dall'ordinario, verifica la rettifica IVA effettuata al passaggio al forfettario.
  4. Per la cessione del bene ammortizzabile a un terzo usa normalmente TD26.
  5. Controlla RF19, natura N2.2 e riferimento al regime forfettario nell'XML.
  6. Valuta il bollo da 2 euro.
  7. Identifica chiaramente il veicolo nella descrizione della fattura.

Fonti ufficiali

Parla con un consulente
Serve assistenza per la tua Partita IVA?

Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.

Supporto umano 1:1
Consulente dedicato Un professionista che conosce la tua posizione.
Parti subito →
Apertura in 24 ore Dopo la verifica dell'inquadramento corretto.