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CONSULENZE FORFETTARIO

Consulenza a società svizzera senza Partita IVA: devo applicare l’IVA?

Una consulenza a una società svizzera deve essere fatturata con IVA italiana se il cliente non possiede una Partita IVA? La risposta non dipende semplicemente dalla presenza o dall’assenza di un numero IVA.

La Svizzera è un Paese extra-UE e, per stabilire il trattamento IVA di una prestazione di consulenza, bisogna verificare soprattutto se il cliente svolge un’attività economica e in quale veste riceve il servizio.

Nel caso di una società svizzera che opera come impresa, la consulenza generica resa da un professionista italiano è normalmente fuori campo IVA in Italia per carenza del requisito territoriale. E questo può essere vero anche quando la società non è registrata ai fini dell’IVA svizzera.

La risposta in breve

In linea generale non devi applicare l’IVA italiana a una consulenza resa a una società svizzera che agisce nell’esercizio della propria attività economica.

Per le prestazioni generiche tra soggetti passivi, infatti, la territorialità segue il luogo in cui è stabilito il committente. Se la società è stabilita in Svizzera, la prestazione non si considera effettuata in Italia.

La mancanza di un numero IVA svizzero non è però sufficiente, da sola, per stabilire che il cliente non sia un soggetto passivo. È necessario conservare elementi che dimostrino che si tratta effettivamente di un’impresa o di un soggetto che esercita un’attività economica.

Nel caso particolare di una vera prestazione di consulenza, inoltre, anche se il cliente extra-UE fosse un soggetto non passivo, l’articolo 7-septies del DPR 633/1972 prevede comunque una specifica esclusione dalla territorialità italiana.

Consulenza a società svizzera: la regola generale dell’articolo 7-ter

Per le prestazioni di servizi cosiddette “generiche” rese a un soggetto passivo stabilito all’estero si applica la regola prevista dall’articolo 7-ter del DPR 633/1972.

La norma stabilisce, in sostanza, che una prestazione resa da un professionista italiano a un’impresa estera è territorialmente rilevante nel Paese del committente.

Se quindi:

  • il prestatore è stabilito in Italia;
  • il cliente è una società stabilita in Svizzera;
  • la società riceve la consulenza nell’ambito della propria attività economica;
  • la prestazione rientra tra i servizi generici;

la consulenza non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia.

Una società svizzera senza Partita IVA è comunque un soggetto passivo?

Può esserlo. È questo il punto che genera più frequentemente errori.

Non bisogna utilizzare automaticamente il criterio italiano secondo cui la presenza della Partita IVA identifica l’operatore economico.

Un’impresa stabilita fuori dall’Unione europea può esercitare un’attività economica pur non essendo registrata nel proprio Paese ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per esempio perché rientra in una soglia di esonero prevista dalla normativa locale.

Ai fini della territorialità IVA europea ciò che conta è quindi lo status effettivo del committente, non soltanto la presenza di un numero IVA.

Come verificare che la società svizzera sia un soggetto passivo

Il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011 disciplina espressamente la verifica dello status dei clienti stabiliti fuori dall’Unione europea.

L’articolo 18 consente al prestatore di considerare il cliente extra-UE un soggetto passivo quando dispone, a seconda del caso, di:

  • un certificato rilasciato dall’autorità fiscale competente;
  • un numero IVA o un numero analogo utilizzato nel Paese estero per identificare le imprese;
  • altra documentazione idonea a dimostrare che il committente svolge un’attività economica.

Il prestatore deve inoltre effettuare una verifica ragionevole dell’attendibilità delle informazioni ricevute, utilizzando le normali procedure commerciali e i controlli sull’identità del cliente.

Quali documenti conviene chiedere alla società svizzera?

Quando il cliente non dispone di un numero IVA, è prudente conservare documentazione che dimostri chiaramente la sua natura imprenditoriale.

Possono essere utili, per esempio:

  • visura o estratto del registro di commercio svizzero;
  • numero identificativo dell’impresa o UID, se disponibile;
  • certificazioni rilasciate dalle autorità fiscali svizzere;
  • contratto di consulenza intestato alla società;
  • sito internet aziendale e dati societari verificabili;
  • corrispondenza commerciale dalla quale risulti che il servizio viene acquistato per l’attività dell’impresa.

Non esiste quindi una regola secondo cui “senza Partita IVA bisogna necessariamente applicare l’IVA italiana”.

Consulenza a società svizzera senza IVA: esempio

Un consulente italiano presta un servizio di analisi aziendale a una società con sede a Zurigo.

La società non è registrata ai fini dell’IVA svizzera, ma:

  • risulta regolarmente iscritta nel registro di commercio;
  • esercita un’attività commerciale;
  • acquista la consulenza per esigenze della propria impresa.

Ai fini della territorialità del servizio può quindi essere considerata un soggetto passivo.

La prestazione generica ricade nella regola B2B dell’articolo 7-ter e non è soggetta a IVA italiana.

E se la società svizzera non fosse realmente un soggetto passivo?

In questo caso bisogna distinguere il tipo di servizio prestato.

La regola ordinaria per i servizi resi da un soggetto italiano a un committente non soggetto passivo porterebbe normalmente a considerare la prestazione territorialmente rilevante in Italia.

Esistono però numerose deroghe. Una di queste riguarda proprio le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dall’Unione europea.

L’articolo 7-septies, comma 1, lettera c), del DPR 633/1972 stabilisce che queste prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.

Di conseguenza, nel caso specifico di una consulenza resa a un cliente svizzero, anche la qualificazione del destinatario come non soggetto passivo può portare all’assenza dell’IVA italiana.

Attenzione: non vale per qualsiasi servizio reso in Svizzera

Non bisogna trasformare questa conclusione in una regola generale per qualunque prestazione resa a un cliente svizzero.

Le regole sulla territorialità IVA cambiano infatti in presenza di servizi particolari, come:

  • servizi relativi a immobili;
  • accesso a manifestazioni ed eventi;
  • ristorazione e catering;
  • trasporto di persone;
  • locazione di mezzi di trasporto;
  • servizi elettronici e altre prestazioni soggette a regole specifiche.

Prima di applicare l’articolo 7-ter o l’articolo 7-septies bisogna quindi verificare che il servizio sia effettivamente qualificabile come consulenza generica.

Cosa scrivere nella fattura alla società svizzera?

Se il prestatore italiano è in regime IVA ordinario e la consulenza è fuori campo IVA in Italia per territorialità, la fattura deve essere emessa senza addebito dell’imposta.

Per una prestazione B2B generica resa alla società svizzera può essere indicata, per esempio, la dicitura:

Operazione non soggetta a IVA per carenza del requisito territoriale ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972.

Se invece il destinatario è realmente un soggetto non passivo e la prestazione rientra nella consulenza prevista dall’articolo 7-septies, il riferimento normativo deve essere adeguato a tale disposizione.

Fattura elettronica a cliente svizzero: quale codice destinatario?

Per le operazioni transfrontaliere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, il codice destinatario utilizzato per un cliente estero è normalmente:

XXXXXXX

La fattura elettronica trasmessa allo SdI serve anche per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dell’operazione con il soggetto estero.

Per la compilazione pratica puoi consultare la nostra guida su come emettere una fattura elettronica a un cliente estero.

Quale natura IVA utilizzare in fattura?

Per un soggetto in regime IVA ordinario che emette una fattura relativa a un’operazione non soggetta in Italia per carenza del requisito territoriale previsto dagli articoli da 7 a 7-septies, la guida dell’Agenzia delle Entrate prevede il codice:

N2.1 – Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972.

La Guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche indica espressamente questo codice per le operazioni fuori campo IVA per territorialità.

E se il professionista italiano è in regime forfettario?

Il contribuente in regime forfettario che effettua operazioni con l’estero non addebita normalmente l’IVA sulle proprie fatture.

La territorialità del servizio deve comunque essere valutata, perché può incidere sulla corretta qualificazione dell’operazione e sugli adempimenti collegati.

Per la fattura elettronica emessa dal contribuente forfettario, la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate indica l’utilizzo del codice natura:

N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi

È quindi importante non confondere il trattamento XML della fattura emessa dal forfettario con quello normalmente utilizzato da un contribuente in regime IVA ordinario per un’operazione extraterritoriale.

La società svizzera deve essere iscritta al VIES?

No. Il VIES riguarda l’identificazione IVA degli operatori nell’ambito dell’Unione europea.

La Svizzera non appartiene all’Unione europea, quindi non bisogna cercare la società svizzera nel sistema VIES per stabilire se possa essere considerata un soggetto passivo.

Occorre invece verificare la documentazione commerciale e fiscale disponibile secondo le regole previste per i clienti stabiliti fuori dall’UE.

Serve il modello Intrastat?

No. La Svizzera è un Paese extra-UE e la prestazione resa a una società svizzera non costituisce una prestazione intracomunitaria.

Non si presenta quindi il modello Intrastat per la sola consulenza resa al cliente svizzero.

Il bollo sulla fattura alla società svizzera

Quando una fattura viene emessa senza IVA e ricorrono i presupposti previsti dalla normativa sull’imposta di bollo, può essere dovuto il bollo di 2 euro se l’importo supera 77,47 euro.

Per le fatture elettroniche l’assolvimento viene indicato nell’apposito campo del file XML e il pagamento avviene secondo le regole previste per il bollo sulle fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche i documenti elettronici relativi alle operazioni transfrontaliere possono concorrere al calcolo del bollo quando il campo “Bollo virtuale” viene correttamente valorizzato.

Esempio di fattura di consulenza da 2.000 euro

Un professionista italiano in regime IVA ordinario svolge una consulenza strategica per una società svizzera che esercita attività d’impresa.

Compenso concordato:

2.000 euro

Se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 7-ter:

  • compenso: 2.000 euro;
  • IVA italiana: 0 euro;
  • natura IVA XML: N2.1;
  • annotazione: operazione non soggetta a IVA per carenza del requisito territoriale;
  • codice destinatario estero: XXXXXXX;
  • bollo: da verificare e applicare quando dovuto.

Errore da evitare: considerare “privato” il cliente solo perché non ha IVA

È probabilmente l’errore più importante da evitare in questo caso.

La frase:

“Il cliente non ha Partita IVA, quindi devo trattarlo come un privato.”

non è corretta come regola generale quando il committente è stabilito fuori dall’Unione europea.

Bisogna invece stabilire se il cliente svolge un’attività economica e se riceve il servizio nell’ambito di tale attività.

Consulenza a società svizzera: cosa controllare prima della fattura

  • che il cliente sia effettivamente stabilito in Svizzera;
  • che la consulenza venga acquistata per l’attività della società;
  • la documentazione che prova l’esistenza e l’attività economica del cliente;
  • l’eventuale numero identificativo svizzero disponibile;
  • la corretta qualificazione della prestazione come servizio generico o consulenza;
  • il riferimento normativo da riportare in fattura;
  • il corretto codice natura nel file XML;
  • l’eventuale imposta di bollo.

Errori da evitare

  • applicare automaticamente l’IVA italiana perché il cliente svizzero non possiede una Partita IVA;
  • considerare automaticamente il cliente un privato senza verificare la sua attività economica;
  • cercare una società svizzera nel VIES;
  • applicare l’articolo 7-ter senza verificare il tipo di servizio;
  • utilizzare il codice natura XML sbagliato;
  • dimenticare di conservare la documentazione utilizzata per verificare lo status del committente;
  • confondere una prestazione extra-UE con una prestazione intracomunitaria;
  • dimenticare di verificare l’imposta di bollo.

Consulenza a società svizzera: in sintesi

  • L’assenza di una Partita IVA svizzera non significa automaticamente che il cliente non sia un soggetto passivo.
  • Se la società svolge attività economica e acquista la consulenza nell’ambito dell’impresa, per una prestazione generica si applica normalmente l’articolo 7-ter.
  • La consulenza non è quindi territorialmente soggetta a IVA in Italia.
  • Lo status della società extra-UE può essere dimostrato anche con documentazione diversa da un numero IVA.
  • Se il cliente fosse realmente non soggetto passivo, le consulenze rese a soggetti stabiliti fuori dall’UE rientrano comunque tra le prestazioni previste dall’articolo 7-septies.
  • Questa conclusione non deve essere estesa automaticamente a qualsiasi altro tipo di servizio.

Fonti ufficiali

Domande frequenti sulla consulenza a una società svizzera

Devo applicare l’IVA a una consulenza resa a una società svizzera?

In linea generale no, se la società svizzera agisce come soggetto passivo e acquista una prestazione di consulenza generica nell’ambito della propria attività. La prestazione non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia secondo la regola dell’articolo 7-ter.

Se la società svizzera non ha Partita IVA devo applicare l’IVA italiana?

Non automaticamente. Per un cliente stabilito fuori dall’Unione europea lo status di soggetto passivo può essere dimostrato anche con un numero identificativo equivalente o con altra documentazione attendibile che provi lo svolgimento di un’attività economica.

Come posso dimostrare che il cliente svizzero è un’impresa?

Possono essere utilizzati, a seconda del caso, un certificato dell’autorità fiscale, un numero identificativo dell’impresa, un estratto del registro di commercio o altra documentazione idonea. Il prestatore deve effettuare una verifica ragionevole delle informazioni ricevute.

Se il cliente svizzero è un privato la consulenza è soggetta a IVA italiana?

Per le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dall’Unione europea, l’articolo 7-septies prevede una specifica esclusione dalla territorialità italiana. Bisogna però verificare che il servizio rientri effettivamente tra quelli indicati dalla norma.

Serve il VIES per fatturare a una società svizzera?

No. La Svizzera è un Paese extra-UE e il VIES riguarda gli operatori identificati ai fini IVA nell’Unione europea.

Quale codice destinatario uso per la fattura elettronica alla società svizzera?

Per un soggetto estero non stabilito in Italia viene normalmente utilizzato nel file della fattura elettronica il codice destinatario XXXXXXX.

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