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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Fattura incassata l’anno successivo: quando si tassa nel forfettario

Nel regime forfettario una fattura emessa in un anno ma incassata nell’anno successivo concorre normalmente al reddito dell’anno in cui ricevi effettivamente il pagamento. Conta quindi l’incasso, non la sola data della fattura: è il cosiddetto principio di cassa.

Se emetti una fattura a dicembre 2026 e il cliente ti paga a gennaio 2027, quel compenso entra normalmente nel reddito forfettario del 2027. Devi però prestare particolare attenzione se nel frattempo cambi regime fiscale, perché la legge contiene regole specifiche per evitare che lo stesso ricavo venga tassato due volte oppure non venga tassato affatto.

Nel forfettario conta l’incasso, non la data della fattura

Il comma 64 della Legge 190/2014 stabilisce che il reddito imponibile del forfettario viene determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti.

La parola “percepiti” è decisiva: per il normale professionista o imprenditore in forfettario il componente positivo diventa rilevante quando il denaro viene effettivamente incassato.

Il riferimento normativo è la Legge 190/2014.

Esempio: fattura di dicembre pagata a gennaio

Supponiamo che tu emetta una fattura da 4.000 euro il 20 dicembre 2026 e il cliente effettui il bonifico il 10 gennaio 2027.

  • data fattura: 20 dicembre 2026;
  • data incasso: 10 gennaio 2027;
  • anno in cui il compenso concorre normalmente al reddito forfettario: 2027.

La fattura resta un documento del 2026, ma il suo incasso rileva nel periodo fiscale successivo.

La dichiarazione precompilata può presumere l’incasso alla data fattura

Questo è un punto molto importante. L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche anche per predisporre il quadro LM precompilato, ma non conosce necessariamente la data effettiva del pagamento.

Per questo l’Agenzia spiega che, nella precompilata, viene adottata la presunzione che il pagamento sia avvenuto alla data di emissione della fattura.

Se una fattura è stata emessa in un anno e incassata in quello successivo, il contribuente deve correggere i componenti positivi del quadro LM: escludere le fatture dell’anno non ancora incassate e includere quelle degli anni precedenti incassate nell’anno dichiarato.

La regola è spiegata nella FAQ ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sul quadro LM.

Bonifico disposto a dicembre ma accreditato a gennaio: quale anno conta?

Quando il pagamento avviene con bonifico, il punto operativo è capire quando la somma entra effettivamente nella tua disponibilità.

Non basta quindi sapere quando il cliente ha disposto il bonifico. Se il bonifico viene ordinato il 31 dicembre ma la somma diventa disponibile sul tuo conto il 2 gennaio, la verifica va fatta sulla data in cui il pagamento è effettivamente acquisito.

La guida RF sul bonifico accreditato il 1° gennaio approfondisce proprio questo caso.

Incasso parziale: il reddito segue ciò che hai realmente ricevuto

Se il cliente paga una fattura in più tranche, il principio di cassa si applica anche ai singoli incassi.

Per esempio, su una fattura da 10.000 euro:

  • 4.000 euro incassati a dicembre 2026 concorrono al 2026;
  • 6.000 euro incassati a febbraio 2027 concorrono al 2027.

Non devi necessariamente attendere il saldo completo della fattura per attribuire tutto il compenso a un solo anno.

Acconto prima della fattura: conta quando lo incassi

Lo stesso criterio vale per gli acconti. Se ricevi un anticipo a dicembre e il saldo a gennaio, ciascun importo viene normalmente attribuito al periodo in cui viene percepito, fermo restando il corretto adempimento di fatturazione.

Questo è uno dei motivi per cui conviene riconciliare fatture e movimenti bancari a fine anno, senza basarsi soltanto sul totale delle fatture emesse.

La fattura non incassata conta per la soglia degli 85.000 euro?

Nel normale calcolo dei ricavi o compensi del forfettario si segue il principio di cassa. Quindi una fattura emessa ma non incassata entro la fine dell’anno non entra normalmente tra i ricavi o compensi percepiti di quell’anno.

Se viene incassata l’anno successivo, sarà rilevante in quell’anno anche per il controllo dei ricavi o compensi secondo le regole applicabili al regime.

Fattura non pagata: non devi emettere nota di credito solo per spostare il reddito

Se il cliente non ha ancora pagato, nel forfettario il mancato incasso è già rilevante perché il compenso non è ancora entrato nel reddito secondo il principio di cassa.

Non serve quindi emettere una nota di credito soltanto per evitare che una fattura non incassata venga tassata. La nota di credito richiede una reale causa di variazione o annullamento dell’operazione.

Cosa succede se l’anno dell’incasso sei ancora forfettario

Questo è il caso più semplice.

Se emetti una fattura nel 2026, resti in regime forfettario anche nel 2027 e la incassi nel 2027, il compenso viene normalmente incluso nel quadro LM relativo al 2027 e tassato con il coefficiente e l’imposta sostitutiva applicabili alla tua posizione.

Cosa succede se tra fattura e incasso cambi regime fiscale

Il passaggio tra forfettario e regime ordinario richiede una regola anti-duplicazione specifica.

Il comma 72 della Legge 190/2014 stabilisce che i ricavi e compensi già tassati nel forfettario non devono essere tassati di nuovo negli anni successivi e che, viceversa, quelli non ancora tassati perché mancava il presupposto del regime di cassa diventano rilevanti quando si verifica il presupposto previsto.

La legge precisa che criteri corrispondenti si applicano anche nel passaggio inverso, cioè da regime ordinario a forfettario.

Fattura emessa in forfettario e incassata quando sei in ordinario

Immagina di emettere una fattura a dicembre mentre sei in forfettario, senza incassarla, e di uscire dal regime dal 1° gennaio.

Il compenso non può sparire dalla tassazione soltanto perché nel frattempo hai cambiato regime. Le disposizioni transitorie servono proprio a evitare salti di imposizione: il componente che non aveva ancora concorso al reddito deve essere trattato nel nuovo periodo secondo le regole di passaggio previste.

È quindi importante segnalare al commercialista le fatture ancora aperte al 31 dicembre quando stai uscendo dal forfettario.

Fattura del regime ordinario incassata dopo l’ingresso nel forfettario

Anche il passaggio inverso va gestito con attenzione.

Se una fattura appartiene al periodo precedente in regime ordinario ma viene incassata quando sei già nel forfettario, non devi applicare meccanicamente la regola “incasso = reddito forfettario” senza verificare se quel componente aveva già concorso alla tassazione con le regole del vecchio regime.

Il comma 72 serve a evitare sia la doppia imposizione sia l’assenza totale di tassazione.

Data fattura e data incasso vanno entrambe conservate

Anche se fiscalmente conta l’incasso, non devi trascurare la data di emissione della fattura.

Le due date servono a funzioni diverse:

  • data fattura: documenta l’emissione e gli obblighi di fatturazione;
  • data incasso: determina normalmente il momento di rilevanza reddituale nel forfettario.

Per questo una buona gestione amministrativa deve permettere di ricostruire entrambe.

Come gestire correttamente gli incassi a cavallo d’anno

  • Riconcilia ogni fattura con il relativo pagamento.
  • Annota la data effettiva di incasso.
  • Per pagamenti parziali, separa gli importi per anno.
  • Controlla bonifici disposti a fine dicembre ma accreditati a gennaio.
  • Non usare il totale fatture emesse come se fosse automaticamente il totale incassato.
  • Correggi il quadro LM precompilato se presume incassi alla data della fattura.
  • Se cambi regime, prepara un elenco delle fatture non ancora incassate al 31 dicembre.
  • Conserva estratti conto, ricevute POS e documenti che provano la data di incasso.

Esempio completo: fattura a dicembre e pagamento a gennaio

Enrico emette il 18 dicembre 2026 una fattura da 5.000 euro. Il cliente effettua il pagamento il 7 gennaio 2027 e l’importo viene accreditato nello stesso giorno.

Se Enrico resta in forfettario nel 2027:

  • la fattura resta emessa nel 2026;
  • i 5.000 euro non entrano normalmente tra gli incassi 2026;
  • i 5.000 euro concorrono ai ricavi/compensi percepiti nel 2027;
  • vanno quindi considerati nel quadro LM relativo al 2027;
  • se la precompilata li aveva presunti incassati nel 2026, il dato deve essere corretto.

Differenza rispetto al lavoro svolto a dicembre ma fatturato a gennaio

Questa pagina riguarda una fattura già emessa nell’anno precedente e incassata dopo.

È diverso dal caso in cui il lavoro sia stato svolto a dicembre ma la fattura venga emessa soltanto a gennaio. In quel caso bisogna verificare anche il corretto momento di fatturazione della prestazione.

La guida RF su lavoro svolto a dicembre e fattura a gennaio approfondisce quell’intento specifico.

In sintesi

Se sei in regime forfettario e incassi una fattura nell’anno successivo a quello di emissione, il compenso viene normalmente tassato nell’anno dell’incasso. Una fattura di dicembre pagata a gennaio entra quindi, in linea generale, nel reddito del nuovo anno.

Devi però controllare la data effettiva di disponibilità del pagamento, gli eventuali incassi parziali e soprattutto i cambi di regime fiscale. In caso di passaggio tra forfettario e ordinario, le regole transitorie della Legge 190/2014 servono a evitare doppie tassazioni o componenti che sfuggono completamente all’imposizione.

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