Lavoro svolto a dicembre e fattura a gennaio nel forfettario
Se hai svolto un lavoro a dicembre ma vieni pagato a gennaio, nel regime forfettario il compenso rileva fiscalmente, in linea generale, nell’anno in cui viene effettivamente incassato. Quindi un lavoro terminato a dicembre e pagato a gennaio entra normalmente nei ricavi o compensi del nuovo anno.
È però fondamentale non confondere tre momenti diversi: quando hai svolto la prestazione, quando emetti la fattura e quando incassi. Nel caso tipico di una prestazione di servizi interna, se a dicembre non hai ricevuto il pagamento e non hai già emesso fattura, l’operazione si considera generalmente effettuata al pagamento; se invece emetti la fattura prima dell’incasso, quella emissione anticipa il momento di effettuazione per l’importo fatturato. Ai fini del reddito forfettario, resta centrale il principio di cassa.
Lavoro di dicembre pagato a gennaio: quale anno conta nel forfettario?
Il regime forfettario determina il reddito partendo dai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta. Per un professionista, quindi, non basta guardare alla data in cui è stato eseguito il lavoro o alla sola data della fattura: bisogna verificare quando il compenso è entrato nella sua disponibilità.
L’Agenzia delle Entrate conferma questa logica anche nelle istruzioni dedicate al quadro LM: quando una fattura è emessa in un anno ma incassata in un altro, il contribuente forfettario deve ricondurre il componente positivo all’anno dell’effettivo incasso. È il motivo per cui anno della fattura e anno di tassazione possono non coincidere.
Se, per esempio, svolgi una consulenza il 20 dicembre, emetti fattura il 27 dicembre e il cliente paga il 10 gennaio, la fattura resta un documento di dicembre, ma il compenso viene normalmente tassato nel nuovo anno perché è stato incassato a gennaio.
Posso emettere a gennaio la fattura per un lavoro svolto a dicembre?
Nel caso ordinario di una prestazione di servizi effettuata in Italia, l’articolo 6 del DPR 633/1972 stabilisce che la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo. Se però la fattura viene emessa prima del pagamento, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
Di conseguenza, se il lavoro è materialmente concluso a dicembre, non hai ricevuto acconti e non hai già emesso il documento, nel caso standard puoi normalmente emettere la fattura quando il cliente paga a gennaio, rispettando i termini previsti per l’emissione della fattura elettronica. Non è necessario retrodatare il documento a dicembre soltanto perché l’attività è stata svolta in quel mese.
La conclusione va verificata con maggiore attenzione per cessioni di beni, servizi internazionali, prestazioni continuative, anticipazioni o altre operazioni che seguono regole specifiche sul momento di effettuazione.
Se la fattura è già stata emessa a dicembre ma il cliente paga a gennaio
Se hai già emesso la fattura a dicembre, non devi emetterne una seconda a gennaio. Il documento di dicembre rimane valido e conserva la propria data e numerazione. L’incasso di gennaio, invece, viene considerato nel nuovo periodo d’imposta ai fini della determinazione del reddito forfettario.
Questo è uno dei casi tipici in cui fatturazione e tassazione seguono due cronologie diverse. Per approfondire il tema generale puoi leggere la guida sulle fatture non incassate nel regime forfettario, che esamina anche le fatture a cavallo d’anno.
Esempio pratico: 2.000 euro per un lavoro terminato il 20 dicembre
Immagina un professionista in regime forfettario che conclude un incarico il 20 dicembre per un compenso di 2.000 euro. Il cliente non versa acconti e paga l’intero importo con bonifico il 10 gennaio dell’anno successivo.
- la prestazione materiale termina a dicembre;
- il pagamento avviene a gennaio;
- se la fattura non era già stata emessa, nel caso ordinario della prestazione di servizi può essere emessa in relazione al pagamento di gennaio rispettando i termini fiscali;
- i 2.000 euro concorrono normalmente ai ricavi o compensi del nuovo anno per il regime forfettario;
- il compenso non diventa reddito dell’anno precedente soltanto perché il lavoro era stato svolto a dicembre.
Acconto a dicembre e saldo a gennaio: il compenso si divide tra due anni
Il principio di cassa opera anche quando il cliente paga in più tranche. Se, sullo stesso lavoro, incassi 500 euro a dicembre e 1.500 euro a gennaio, i due importi ricadono in periodi d’imposta diversi: 500 euro rilevano nell’anno di dicembre e 1.500 euro nell’anno successivo.
Questo può essere importante anche per verificare le soglie del regime forfettario. Non bisogna sommare meccanicamente tutte le fatture emesse nell’anno: occorre ricostruire correttamente i ricavi o compensi percepiti. Se il cliente paga a rate, trovi esempi specifici nella guida sui pagamenti rateali nel regime forfettario.
Bonifico disposto il 31 dicembre ma accreditato a gennaio: quando conta?
Per un contribuente forfettario pagato mediante bonifico è importante la data in cui la somma diventa effettivamente disponibile sul conto, non la semplice data in cui il cliente impartisce l’ordine alla propria banca. Questo criterio evita di attribuire a dicembre un compenso che il professionista può utilizzare soltanto a gennaio.
Nei casi a cavallo d’anno conviene conservare estratto conto e documentazione bancaria, distinguendo la data disponibile dalla data valuta. La prassi dell’Agenzia sul principio di cassa individua proprio nell’effettiva disponibilità dell’accredito il momento rilevante; per i contribuenti forfettari, che normalmente non subiscono ritenuta d’acconto sui compensi del regime, questa distinzione continua ad avere particolare rilievo.
La fattura emessa a gennaio deve essere la numero 1?
La fattura deve avere una numerazione che ne consenta l’identificazione univoca. Molti contribuenti ricominciano da 1 all’inizio dell’anno, ma non è il fatto che il lavoro sia stato svolto a dicembre a obbligare a usare la numerazione dell’anno precedente. Se la fattura viene correttamente emessa a gennaio, segue la serie adottata per il nuovo anno.
Se usi più sezionali o serie, l’obiettivo resta sempre lo stesso: ogni documento deve poter essere identificato in modo univoco e la numerazione deve essere gestita con coerenza.
Cosa cambia se da gennaio passi dal forfettario all’ordinario?
Il caso richiede una verifica ulteriore se tra dicembre e gennaio cambia anche il regime fiscale. Una fattura emessa mentre eri forfettario e incassata quando sei già in regime ordinario, o il caso opposto, non va gestita applicando automaticamente la sola regola vista sopra: entrano in gioco disposizioni transitorie pensate per evitare doppie imposizioni o salti d’imposta e può cambiare anche il trattamento IVA.
Se stai uscendo dal regime, consulta la guida sul passaggio dal forfettario al regime ordinario. In presenza di un cambio di regime a cavallo d’anno è opportuno controllare insieme data della fattura, incasso e trattamento applicato al documento.
Cosa controllare prima di chiudere l’anno
- se il cliente ha già pagato tutto o parte del compenso;
- se la fattura è già stata emessa oppure deve ancora esserlo;
- la data effettiva di disponibilità di eventuali bonifici;
- se l’operazione è una normale prestazione di servizi o segue regole speciali;
- se dal 1° gennaio cambia il regime fiscale;
- l’effetto degli incassi sulle soglie di permanenza nel forfettario.
Fonti ufficiali
- Agenzia delle Entrate – Quadro LM: indicazioni sul principio di cassa e sulle fatture incassate in un anno diverso da quello di emissione.
- Circolare Agenzia delle Entrate 38/E del 23 giugno 2010: momento di percezione dei compensi pagati tramite bonifico e data di effettiva disponibilità.
- DPR 633/1972, articolo 6: momento di effettuazione delle prestazioni di servizi.
- DPR 633/1972, articolo 21: regole di emissione e contenuto della fattura.
Domande frequenti
Nel regime forfettario il compenso rileva normalmente nell’anno dell’incasso. Se il cliente paga a gennaio, la somma entra quindi nei ricavi o compensi del nuovo anno anche se il lavoro è stato eseguito a dicembre.
Per una normale prestazione di servizi interna, se non hai incassato a dicembre e non hai già emesso fattura, in via generale puoi emettere la fattura in relazione al pagamento di gennaio rispettando i termini previsti. Operazioni con regole speciali vanno verificate separatamente.
No. La fattura emessa a dicembre resta valida e non va duplicata. Ai fini del reddito forfettario, il compenso viene normalmente attribuito all’anno in cui è effettivamente incassato.
Ogni somma rileva nell’anno in cui viene percepita: l’acconto incassato a dicembre entra nel reddito di quell’anno, mentre il saldo incassato a gennaio entra nel reddito dell’anno successivo.
Per il contribuente forfettario occorre verificare quando il denaro diventa effettivamente disponibile sul conto. Se la somma è disponibile soltanto a gennaio, il compenso rileva normalmente nel nuovo anno.
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