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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Bonifico accreditato il 1° gennaio: in quale anno conta nel forfettario?

Se sei in regime forfettario e un bonifico disposto dal cliente a fine dicembre viene accreditato sul tuo conto il 1° gennaio, il compenso appartiene in generale al nuovo anno. Nel forfettario vale infatti il principio di cassa: per un pagamento tramite bonifico conta quando la somma entra effettivamente nella tua disponibilità, non il giorno in cui il cliente impartisce l’ordine.

Quindi, se il cliente dispone il bonifico il 30 dicembre 2026 ma la banca rende disponibile la somma il 1° gennaio 2027, quel compenso concorre normalmente al reddito forfettario del 2027. La data della fattura, la data valuta e l’eventuale comunicazione del cliente non spostano da sole l’incasso nell’anno precedente.

Nel forfettario conta il principio di cassa

Il regime forfettario determina il reddito partendo dai ricavi o compensi effettivamente percepiti. Questo significa che una fattura emessa non genera necessariamente reddito nello stesso anno se non è stata ancora incassata.

L’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni del quadro LM della dichiarazione precompilata, ricorda espressamente che per il regime forfettario si applica il principio di cassa. Se una fattura è stata emessa in un anno ma incassata nell’anno successivo, il contribuente deve correggere i dati precompilati affinché il compenso sia riportato nel periodo dell’effettivo incasso.

La guida RF su fatturato, incassato e principio di cassa nel forfettario approfondisce la regola generale. Qui ci concentriamo invece sul caso specifico del bonifico a cavallo tra 31 dicembre e 1° gennaio.

Bonifico disposto a dicembre e accreditato a gennaio: quale data conta?

Per il professionista o lavoratore autonomo in forfettario, nel normale bonifico bancario rileva la data in cui il denaro è accreditato ed è disponibile sul conto del beneficiario.

La prassi dell’Amministrazione finanziaria sul principio di cassa ha chiarito che, per il percettore, non conta la data in cui il cliente ordina il bonifico e non conta la semplice data valuta se la somma non è ancora disponibile. Il riferimento è la cosiddetta data disponibile.

Per questo un bonifico ordinato il 30 dicembre ma accreditato il 1° gennaio entra normalmente nel reddito del nuovo anno.

Esempio: ordine il 30 dicembre, accredito il 1° gennaio

Claudia emette una fattura di 2.000 euro a dicembre. Il cliente dispone il bonifico il 30 dicembre, ma l’estratto conto di Claudia mostra che i 2.000 euro sono disponibili il 1° gennaio.

  • fattura emessa: dicembre;
  • ordine del cliente: 30 dicembre;
  • accredito disponibile: 1° gennaio;
  • anno del compenso nel forfettario: nuovo anno.

Il compenso va quindi sommato agli altri incassi del nuovo anno sia per la determinazione del reddito forfettario sia per il controllo delle soglie del regime.

La data della fattura non decide l’anno di tassazione

Una delle confusioni più frequenti consiste nel far coincidere automaticamente anno della fattura e anno del reddito.

Nel forfettario una fattura può essere emessa a dicembre e risultare fiscalmente incassata a gennaio. È proprio per questo che il quadro LM precompilato può richiedere una correzione: l’Agenzia può conoscere la data del documento elettronico, ma non sempre può ricostruire con precisione la data effettiva del pagamento.

La pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate dedicata al quadro LM indica infatti di includere le fatture degli anni precedenti incassate nell’anno dichiarato e di escludere quelle emesse nell’anno ma non ancora incassate.

Il vecchio consiglio di “seguire la CU” non è corretto

Il vecchio contenuto di questa pagina suggeriva di adeguare l’anno del compenso a quello indicato dal cliente nella Certificazione Unica. Non è un criterio corretto per determinare il reddito forfettario.

Il periodo d’imposta va individuato applicando la regola fiscale corretta, non scegliendo l’anno più comodo per far coincidere i dati. Se il compenso è effettivamente incassato a gennaio, nel normale regime forfettario deve essere trattato come incasso di gennaio.

Dal 2024 la CU dei normali compensi ai forfettari è stata eliminata

C’è anche un secondo motivo per cui il riferimento alla CU del vecchio testo è oggi superato. Dal periodo d’imposta 2024 è stato eliminato, in generale, l’obbligo di Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio quando i dati sono già acquisiti tramite fatturazione elettronica.

Restano casi particolari nei quali la CU può ancora essere richiesta, per esempio alcune prestazioni non documentate da fattura elettronica. Ma per la normale fattura elettronica di un professionista forfettario non bisogna impostare la tassazione in funzione di una CU che, ordinariamente, non costituisce più il documento di riferimento.

La riforma del principio di cassa dei professionisti cambia qualcosa per il forfettario?

Dal 2024 le regole del reddito di lavoro autonomo ordinario sono state modificate per evitare disallineamenti tra pagamento del committente e ritenuta d’acconto. In alcuni casi, per i professionisti in regime ordinario, un bonifico disposto dal sostituto d’imposta a dicembre ma accreditato a gennaio può essere imputato all’anno precedente.

Questa regola non modifica il normale principio di cassa del contribuente forfettario, perché i compensi del forfettario non sono normalmente assoggettati a ritenuta d’acconto. Per il forfettario continua quindi a essere centrale l’effettiva percezione della somma.

Data operazione, data valuta e data disponibile: non sono la stessa cosa

Negli estratti conto puoi trovare più date:

  • data dell’ordine: quando il cliente dispone il pagamento;
  • data operazione/accredito: quando la banca registra il movimento;
  • data valuta: data usata per il calcolo degli interessi;
  • data disponibile: quando puoi effettivamente utilizzare la somma.

Ai fini del principio di cassa del percettore, il dato decisivo è la disponibilità effettiva del compenso. Per questo conviene conservare l’estratto conto o la contabile bancaria che consenta di dimostrare quando l’importo è entrato nella tua disponibilità.

Cosa succede se il bonifico di gennaio ti fa superare 85.000 euro?

Poiché il compenso entra nel nuovo anno, concorre anche alle soglie del regime in quel nuovo periodo d’imposta.

Se, per esempio, hai chiuso dicembre con 84.500 euro di incassi e il 1° gennaio ricevi un bonifico di 2.000 euro, quei 2.000 euro non portano l’anno precedente a 86.500 euro. Saranno il primo incasso, o uno dei primi incassi, del nuovo anno.

E se il cliente sostiene di aver pagato il 30 dicembre?

Dal punto di vista del cliente il pagamento può assumere rilievo in una data diversa rispetto a quella in cui tu percepisci il compenso. Non è necessariamente un errore: chi paga e chi incassa possono essere soggetti a criteri fiscali differenti.

Per il tuo reddito forfettario devi ricostruire il momento della percezione. Una dichiarazione del cliente o la sua contabile di disposizione non sostituiscono l’evidenza dell’accredito sul tuo conto.

Se compare comunque una CU con l’anno precedente

In un caso particolare potresti ricevere una CU o trovare un dato precompilato che sembra attribuire il compenso all’anno precedente. Non conviene modificare il tuo reddito solo per far coincidere automaticamente i documenti.

Devi prima verificare perché la CU è stata emessa, se rientri in una delle eccezioni all’esonero e quale sia la reale data di incasso. Se il documento del cliente è errato, va gestito il disallineamento con la documentazione bancaria e, quando necessario, con la correzione del dato da parte del soggetto che lo ha trasmesso.

Documenti da conservare per un incasso a cavallo d’anno

  • fattura elettronica emessa;
  • estratto conto con la data dell’accredito;
  • eventuale contabile bancaria del cliente;
  • eventuale CU, se prevista nel tuo caso particolare;
  • prospetto interno degli incassi utilizzato per il quadro LM;
  • eventuali comunicazioni con il cliente in caso di disallineamento.

Tenere un semplice prospetto cronologico degli incassi è particolarmente utile a dicembre e gennaio, quando pochi giorni possono spostare un compenso da un periodo d’imposta all’altro.

In sintesi

Se un bonifico disposto a dicembre viene accreditato e reso disponibile il 1° gennaio, per un contribuente in regime forfettario il compenso appartiene normalmente al nuovo anno. Conta il principio di cassa e quindi l’effettiva percezione del denaro.

Non bisogna spostare il reddito nell’anno precedente solo perché il cliente ha ordinato il pagamento a dicembre o perché compare una CU. Per i normali compensi forfettari documentati da fattura elettronica, inoltre, l’obbligo generale di CU è stato eliminato dal 2024. Estratto conto e data di disponibilità sono quindi gli elementi centrali per documentare correttamente l’incasso.

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