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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Forfettario e quote SRL da crowdfunding: quando sono compatibili

Puoi applicare il regime forfettario anche se possiedi una piccola quota di una SRL acquistata tramite equity crowdfunding, perché il crowdfunding non crea una causa di esclusione autonoma. Il punto da verificare è un altro: devi capire se controlli direttamente o indirettamente la SRL e, solo in presenza di controllo, se l’attività della società è riconducibile a quella che svolgi con la tua Partita IVA.

Nel caso di una partecipazione dello 0,5% acquistata come investimento, il controllo è normalmente assente. Ma il caso originario contiene anche un secondo elemento, molto più importante: il contribuente percepisce compensi come amministratore di un’altra SRL e intende continuare a collaborare in modo significativo con quella società. Le due situazioni vanno analizzate separatamente.

Equity crowdfunding e regime forfettario: il canale di acquisto non cambia la regola

L’equity crowdfunding permette di investire nel capitale di una società attraverso una piattaforma online, ricevendo una partecipazione o strumenti che attribuiscono diritti collegati al capitale. Fiscalmente, ai fini della causa ostativa del regime forfettario, non esiste però una regola speciale che renda automaticamente irrilevanti le quote acquistate con crowdfunding.

Quello che conta è la posizione sostanziale del contribuente rispetto alla SRL: percentuale detenuta, eventuali accordi con altri soci, diritti di voto, controllo indiretto e attività esercitata dalla società.

La semplice quota in una SRL non esclude automaticamente dal forfettario

La legge non vieta in assoluto a un forfettario di essere socio di una SRL. La causa ostativa scatta quando sono presenti insieme due condizioni:

  • controllo diretto o indiretto della SRL;
  • attività economica della SRL direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta individualmente in forfettario.

La base normativa è l’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014. Quindi una quota molto piccola non è vietata in quanto tale.

Una quota dello 0,5% normalmente non dà il controllo

Una partecipazione dello 0,5% detenuta come investimento finanziario, senza particolari diritti e senza accordi con altri soci, normalmente non consente di controllare la SRL.

Per questo il vecchio testo arrivava a una conclusione sostanzialmente corretta, ma con una motivazione troppo generica: non è vero che “le quote da crowdfunding sono poco significative” per definizione. È più corretto dire che una partecipazione dello 0,5% normalmente non integra un controllo diretto.

La valutazione cambia se esistono patti parasociali, diritti particolari, partecipazioni detenute tramite familiari o altri soggetti collegati, oppure una situazione di influenza dominante che rende la percentuale nominale poco rappresentativa del potere effettivo.

Il controllo può essere anche indiretto

Per il regime forfettario non si guarda soltanto alla quota intestata personalmente. Il controllo può essere anche indiretto, per esempio attraverso società interposte, familiari o altre situazioni nelle quali il contribuente esercita un’influenza dominante sulla SRL.

Per questo non è corretto trasformare una percentuale fissa, come 50%, 20% o 5%, in una regola automatica valida per ogni caso. Le percentuali sono un indizio importante, ma il concetto di controllo deve essere valutato in concreto.

Se non controlli la SRL, l’attività simile non basta da sola a escluderti

Se non esiste controllo diretto o indiretto, la causa ostativa collegata alla partecipazione in SRL non scatta solo perché la società opera nello stesso settore della tua Partita IVA.

Questo distingue nettamente le SRL dalle società di persone: per SNC e SAS la semplice partecipazione è molto più problematica; per la SRL servono invece controllo e riconducibilità dell’attività.

La guida RF su partecipazioni in SNC, SAS e SRL nel regime forfettario approfondisce questa differenza.

Il vero secondo problema: sei amministratore di un’altra SRL

Nel caso originario, oltre alla quota dello 0,5% acquisita tramite crowdfunding, esiste una seconda SRL dalla quale il contribuente ha ricevuto circa 23.000 euro come compenso per l’incarico di amministratore.

Questo elemento va analizzato separatamente, perché i compensi da amministratore sono normalmente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR. Ai fini della causa ostativa del forfettario relativa al datore o ex datore, l’Agenzia delle Entrate ha incluso anche rapporti di collaborazione riconducibili a questa categoria.

Nel 2026 la soglia del lavoro dipendente e assimilato è 35.000 euro

Il vecchio contenuto indicava ancora il limite di 30.000 euro. Per il 2026 il limite da verificare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente è 35.000 euro.

Se nel 2025 hai percepito 23.000 euro come compenso da amministratore e non hai altri redditi assimilati che portano il totale oltre 35.000 euro, questa specifica soglia non impedisce l’accesso al forfettario nel 2026.

Il fatto di essere sotto 35.000 euro, però, non chiude l’analisi: devi ancora controllare le altre cause ostative.

Se fatturi prevalentemente alla SRL di cui sei amministratore

La seconda verifica riguarda la prevalenza del fatturato della Partita IVA verso il soggetto con il quale hai o hai avuto il rapporto assimilato a lavoro dipendente.

Se oltre il 50% dei ricavi o compensi della tua attività individuale deriva dalla stessa SRL che ti corrisponde o ti ha corrisposto compensi da amministratore, può entrare in gioco la causa ostativa prevista per attività esercitate prevalentemente verso il datore o ex datore dei due periodi d’imposta precedenti.

La verifica si effettua a consuntivo, sulla composizione effettiva dei compensi dell’anno. La guida RF sull’amministratore di società con Partita IVA approfondisce compenso amministratore, soglia dei redditi assimilati e rapporto con la società.

Le due SRL non vanno confuse

Nel caso concreto esistono quindi due controlli diversi:

  • SRL A, quota 0,5% da crowdfunding: verificare se esiste realmente controllo diretto o indiretto. Se è un semplice investimento senza controllo, la quota non esclude di per sé dal forfettario.
  • SRL B, incarico di amministratore: verificare redditi assimilati dell’anno precedente e quanto fatturerai alla stessa società con la nuova Partita IVA.

Avere una micro-quota in una società e collaborare professionalmente con un’altra sono fatti diversi e devono essere testati con cause ostative diverse.

Crowdfunding e 5%: la quota non esclude automaticamente l’aliquota start-up

Un altro punto del caso originario merita una correzione: possedere una piccola quota di SRL come investimento non significa automaticamente perdere il diritto all’imposta sostitutiva del 5%.

Per il 5% bisogna verificare soprattutto se nei tre anni precedenti hai già esercitato un’attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, e se la nuova attività rappresenta una mera prosecuzione di quella svolta in precedenza.

Una partecipazione finanziaria passiva dello 0,5% non equivale, da sola, all’esercizio personale di un’attività d’impresa. Diverso sarebbe il caso in cui il contribuente avesse già svolto concretamente un’attività imprenditoriale o professionale che la nuova Partita IVA continua sostanzialmente.

Esempio 1: micro-quota da crowdfunding e nessun rapporto con la SRL

Riccardo possiede lo 0,5% di una startup acquistato tramite una piattaforma di equity crowdfunding. Non è amministratore, non ha accordi con altri soci, non fattura alla società e non esercita alcun potere decisionale.

In questo scenario la partecipazione ha natura di investimento e non emerge normalmente un controllo diretto o indiretto. La sola quota dello 0,5% non rappresenta quindi una causa ostativa autonoma al regime forfettario.

Esempio 2: quota minima ma controllo indiretto

Riccardo possiede formalmente solo lo 0,5%, ma il restante capitale rilevante è detenuto da familiari e, attraverso accordi, esercita un’influenza dominante sulla società.

In questo caso la percentuale intestata non basta per escludere il controllo. Se la SRL svolge anche un’attività economicamente riconducibile a quella della Partita IVA, la causa ostativa deve essere esaminata con molta più attenzione.

Esempio 3: amministratore che apre Partita IVA e fattura alla stessa SRL

Riccardo riceve 23.000 euro come amministratore e apre una Partita IVA per consulenza. Nel corso dell’anno fattura 30.000 euro, di cui 20.000 alla stessa SRL e 10.000 ad altri clienti.

La quota da crowdfunding in un’altra società può essere irrilevante, ma qui il problema è la prevalenza verso la SRL collegata al rapporto di amministratore: 20.000 euro su 30.000 rappresentano più del 50% dei compensi della Partita IVA. Questa causa ostativa va quindi verificata separatamente.

Checklist prima di aprire la Partita IVA

  • Elenca tutte le partecipazioni societarie possedute.
  • Per ogni SRL verifica percentuale, diritti di voto, patti e possibili forme di controllo indiretto.
  • Non considerare il crowdfunding come un’esenzione speciale.
  • Verifica se l’attività della SRL controllata è riconducibile a quella della Partita IVA.
  • Somma i redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente.
  • Per il 2026 controlla la soglia di 35.000 euro.
  • Se sei amministratore, verifica quanto fatturerai alla stessa società.
  • Controlla la prevalenza oltre il 50% a consuntivo.
  • Verifica separatamente i requisiti per l’aliquota del 5%.

In sintesi

Una quota dello 0,5% in una SRL acquistata tramite equity crowdfunding non esclude automaticamente dal regime forfettario. Il canale con cui hai comprato la partecipazione non è decisivo: conta se controlli realmente la SRL e, in caso di controllo, se la sua attività è riconducibile a quella della tua Partita IVA.

Se però sei anche amministratore di un’altra SRL, devi fare un secondo controllo: nel 2026 i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente non devono superare 35.000 euro e va verificata l’eventuale prevalenza delle fatture verso la stessa società. Quota da crowdfunding, compenso amministratore e fatturazione alla SRL sono tre elementi distinti e non devono essere mescolati in un’unica regola.

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